TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-11-12, n. 202400907
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Testo completo
Pubblicato il 12/11/2024
N. 00907/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00366/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 366 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A M e V P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Mantova, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati E P R e L S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la condanna
della Provincia di Mantova al risarcimento, ex art. 2043 e segg. c.c. e art. 30 c.p.a., a favore della parte ricorrente, dei danni ingiusti che ad essa sono derivati dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa della Provincia di Mantova e in particolare dall'illegittima imposizione – con l'atto n. PD/506 del 28.5.2020 del Dirigente dell'Area 4 - Tutela e valorizzazione dell'ambiente, Servizio Energia parchi e natura VIA e VAS, recante il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis d.lgs. 152/2006 – dello smaltimento esterno all'impianto del percolato prodotto dalle discariche, senza consentire il mantenimento del collegamento tra il sistema di raccolta del percolato e il depuratore, come era previsto dalla previgente AIA rilasciata alla ricorrente, provvedimento annullato sotto tale profilo con sentenza del TAR Brescia, sez. I, 12.5.2022 n. 471, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Mantova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2024 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A) Le autorizzazioni ambientali rilasciate alla ricorrente e l’avvio, nell’ottobre 2017, del procedimento per il rilascio del PAUR.
1.- -OMISSIS- (di segutito anche la “-OMISSIS-”) è proprietaria di un complesso industriale (anche noto come “cartiera ex Burgo”) ubicato in -OMISSIS- (catastalmente censito al N.C.E.U. del Comune di -OMISSIS- al foglio 10, mapp. 2 sub. 305).
Lo stabilimento industriale è stato acquistato dalla ricorrente nel 2015 in situazione di fermo produttivo, è stato oggetto di un complessivo intervento di ristrutturazione ed è stato riavviato.
2.- L’autorizzazione integrata ambientale (“AIA”) rilasciata dalla Provincia di Mantova alla precedente titolare dello stabilimento, la società -OMISSIS- s.p.a., con atto dirigenziale PD/944 del 23.6.2014, consentiva che il percolato da discariche fosse inviato direttamente al depuratore a servizio dello stabilimento e, previo trattamento depurativo, fosse poi scaricato nel Lago di Mezzo del fiume Mincio; il percolato era dunque considerato come un refluo industriale, e non come un rifiuto liquido.
La Provincia di Mantova ha rilasciato alla ricorrente dapprima, con atto dirigenziale PD/1321 del 25.8.2016, un provvedimento di riesame e voltura della suddetta AIA che era stata rilasciata a -OMISSIS- s.p.a., e poi una nuova AIA con atto dirigenziale PD/1051 del 9.8.2017.
3.- Nell’ottobre del 2017 la -OMISSIS- ha presentato un’istanza di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27 bis d.lgs. 152/2006 (“PAUR”) per aumentare la capacità di produzione della carta fino a 1.159 t/g, chiedendo anche la modifica sostanziale all’AIA del 2017 per conseguire tale aumento di capacità produttiva.
Il procedimento ha avuto un lungo iter ed è durato circa due anni e mezzo.
B) Il procedimento penale a carico del direttore della cartiera e il connesso procedimento per illecito amministrativo a carico della ricorrente.
4.- Nel frattempo la Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS- ha avviato un’indagine per inquinamento ambientale nei confronti del direttore dello stabilimento in questione (nonché procuratore speciale in materia ambientale della ricorrente), nell’ambito della quale è stato anche disposto un sequestro preventivo con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari (“GIP”) di -OMISSIS- (non prodotta in giudizio).
4.1.- Nel corso di tale indagine, è stata eseguita una consulenza tecnica ex art. 359 c.p.p. (depositata in Procura il 5.6.2018), la quale ha affermato in maniera categorica, ritenendolo addirittura “ lapalissiano ”, che il percolato proveniente dalle discariche non potesse essere considerato un refluo industriale ma fosse un “rifiuto liquido”, con la conseguenza che per esso occorreva un’AIA per l’esercizio di “ impianti per l’eliminazione di rifiuti non pericolosi ”; secondo il consulente del pubblico ministero, questa specifica autorizzazione mancava nell’AIA rilasciata nel 2014 alla -OMISSIS- e volturata nel 2016 alla ricorrente (doc. 18 Provincia).
4.2.- Il 29.11.2019 la -OMISSIS- ha aggiornato il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 231/2001, nel quale, tra le procedure adottate per prevenire il rischio di commissione di reati, a proposito del percolato proveniente dalle discariche, ha scritto quanto segue: “ Per quanto attiene la gestione del percolato prodotto dalle discariche si precisa che, fino al giorno 19 aprile 2019, veniva trattato in situ dal depuratore aziendale assieme alle acque superficiali di dilavamento come del resto indicato in AIA vigente (il tutto regolarmente autorizzato).
A seguito dell'ordinanza del GIP, a partire dal 19 aprile 2019, il percolato viene considerato rifiuto non pericoloso CER 19.07.03 e non viene più trattato nel depuratore di stabilimento ma viene inviato ad un deposito temporaneo di capacità pari a 1000mc posizionato all'interno del perimetro aziendale, da qui viene successivamente viene avviato a smaltimento esterno presso impianti autorizzati mediante autocisterne. Si precisa che, pur essendo assolutamente certi che l'attuale impianto di trattamento acque di stabilimento sarebbe in grado di trattare il percolato di discarica, si è comunque deciso di valutare dal punto di vista tecnico economica la realizzazione di un sistema di trattamento dedicato al solo percolato di discarica: questo per superare l'orientamento giuridico prevalente recentemente emerso che prevede di considerare comunque tutto il percolato come rifiuto e quindi da gestire come tale dal punto di vista autorizzativo e tecnico ” (doc. 19 Provincia, pag. 51).
4.3.- Il procedimento penale si è concluso, per uno dei due capi d’imputazione (quello riguardante il percolato), con una sentenza di patteggiamento sia per il direttore dello stabilimento, condannato a una multa per il reato di cui all’art. 452 quinquies , comma 2, c.p. (pericolo di inquinamento ambientale colposo), sia per la -OMISSIS-, condannata a una sanzione pecuniaria, con il riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 12, comma 2, lett. b, d.lgs. 231/2001 (relativa all’avere “ adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi ”), proprio per avere modificato la modalità di gestione del percolato delle discariche. La richiesta di patteggiamento della società è stata presentata il 27.1.2020 (una precedente istanza del 23.12.2019 non aveva ricevuto il consenso dei pubblici ministeri), e accolta con sentenza n. 175 dell’11.9.2020, poi annullata senza rinvio dalla Corte di Cassazione nel solo capo relativo alle spese processuali.
4.4.- Oltre al delitto di cui all’art. 452 quinquies c.p., il procedimento penale riguardava anche alcune contravvenzioni, contestate in un altro capo d’imputazione, per le quali è stata seguita la procedura di cui agli artt. 318 bis e ss. d.lgs. 152/2006, che consente al contravventore di estinguere il reato, adempiendo nel termine fissato alle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza (nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria) e asseverate tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata. Tali prescrizioni sono state impartite dall’ARPA Lombardia con atto trasmesso alla Procura di -OMISSIS- il 22.2.2020, e vi si legge: “SI RITIENE, allo stato attuale, di dover confermare come prescrizione l’invio del percolato delle discariche aziendali presso un impianto autorizzato esterno allo stabilimento ” (doc. 22 Provincia, pag. 6).
C) Il rilascio del PAUR in data 28.5.2020, con la prescrizione di non convogliare il percolato delle discariche nel depuratore, ma di smaltirlo all’esterno dello stabilimento.
5.- Tornando al procedimento ex art. 27 bis d.lgs. 152/2006 che la ricorrente aveva avviato nell’ottobre 2017, nel corso dello stesso (che è durato, come detto, circa due anni e mezzo), per ben tre volte l’ARPA Lombardia, Dipartimento di Brescia e -OMISSIS-, ha depositato un proprio “ Contributo tecnico scientifico ”.
Nel primo contributo, del 22.6.2018, a pag. 7, e nel secondo contributo, del 21.9.2018, a pag. 11, l’ARPA ha rilevato che “ permangono perplessità circa il percolato delle discariche che viene inviato direttamente all’impianto di depurazione. Per definizione, il percolato delle discariche, si configura come un’acqua di rifiuto complessa le cui caratteristiche sono influenzate da fattori esterni come l’apporto idrico (meteorico, superficiale, sotterraneo) e da fattori che dipendono invece più strettamente dalla composizione dei rifiuti da cui si origina … A parere di questa Agenzia tali acque di rifiuto dovrebbero essere trattate presso un impianto appropriato ” (doc. 4-5 Provincia).
Nel terzo contributo, dell’1.10.2019, a pag. 4, l’ARPA ha affermato che, “ Come già segnalato nel precedente contributo di questa Agenzia, per quanto concerne la matrice rifiuti si ribadisce che il percolato