TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-02-19, n. 201600094

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-02-19, n. 201600094
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201600094
Data del deposito : 19 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00273/2015 REG.RIC.

N. 00094/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00273/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 273 del 2015, proposto da:
Scuole Riunite Ancona S.r.l. in liquidazione e Istituto Enrico Fermi - Perugia S.r.l., rappresentati e difesi dall'avv. F S M, con domicilio eletto presso Avv. Domenico D'Alessio, in Ancona, Via Giannelli, 36;



contro

- Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avv. L S, con domicilio eletto presso il Servizio Legale Regione Marche, in Ancona, piazza Cavour, 23;
- Agenzia Regionale Sanitaria delle Marche, Assistenza Ospedaliera, Emergenza, Urgenza, Ricerca e Formazione della Regione Marche, non costituita;



nei confronti di

- Codacons, rappresentato e difeso dall'avv. C R, con domicilio eletto presso Avv. Mara Beccaceci, in Ancona, corso Mazzini, 7;
- Codacons Ancona, non costituito;



e con l'intervento di

ad opponendum :
Giuseppina Acquarulo, Giovanni Biorsa, Davide Giuseppe Bua, Gianni Alessio Campanella, Paolo Carnevali, Antonio Celardo, Davide Falcomer, Cristiano Cugusi, Anna Paola Foglia, Andrea Giannini, Chiara Magnani, Valerio Mingrino, Francesco Ricciardiello, Gaetano Ricciardiello, Elena Rocchi, Gianluca Scarpellini, Massimo Serrati, Biagio Spada, Simona Barbara Surace, Enzo Tononi, Francesco Velletri, rappresentati e difesi dall'avv. C R, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, Via della Loggia, 24;



per l'annullamento

previa sospensione,

della deliberazione della Giunta della Regione Marche n. 189 del 17/3/2015 avente ad oggetto “ Sospensione dell'autorizzazione alla scuola di formazione triennale per il conseguimento di abilitazione a massofisioterapista istituita presso il Politecnico Biosanitario "A. Fleming" di Ancona ”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche e di Codacons;

Visto l’atto di intervento ad opponendum ;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2016 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Gli Istituti ricorrenti (nella rispettiva qualità di diretto destinatario del provvedimento impugnato – Istituto “E. Fermi” di Ancona – e di soggetto incorporante per fusione l’Istituto “E. Fermi” di Bologna, il quale aveva a sua volta stipulato un contratto di affitto del ramo di azienda con l’Istituto di Ancona – Istituto “E. Fermi” S.r.l. di Perugia) impugnano la deliberazione di G.R. n. 189/2015, con la quale si è dato mandato al direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria di sospendere a decorrere dall’anno formativo 2015/2016, e comunque non oltre il 31/12/2016, l’autorizzazione rilasciata al dante causa dell’Istituto “E. Fermi” di Ancona nel 1994. In virtù di tale autorizzazione l’Istituto anconetano è abilitato ad organizzare corsi triennali per il conseguimento del diploma di massofisioterapista ed a rilasciare i conseguenti diplomi di abilitazione professionale.

Il provvedimento impugnato si fonda sulle seguenti motivazioni:

- i corsi di abilitazione alla professione sanitaria ausiliaria di massofisioterapista, istituita con L. n. 403/1971 (la quale fa seguito alla L. n. 570/1961, riguardante specificamente i massofisioterapisti non vedenti), a seguito della riforma del SSN di cui al D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. sono stati soppressi con D.M. 10/7/1998, fatti salvi quelli riservati a soggetti non vedenti. La normativa sopravvenuta ha fatti salvi solo i diplomi conseguiti in precedenza, i quali sono stati considerati equipollenti a quelli di fisioterapista;

- a seguito poi dell’entrata in vigore della L. n. 43/2006 la figura del massofisioterapista è da qualificare come professione di interesse sanitario e non più come professione sanitaria ausiliaria, per cui la competenza a disciplinarne il relativo percorso formativo appartiene alle Regioni;

- pertanto, nelle more dell’individuazione di tale percorso formativo e tenuto conto dell’incertezza normativa che caratterizza il settore, nonché di un ricorso proposto dal Codacons per denunciare l’illegittimità dell’attuale assetto dei corsi di formazione tenuti dall’Istituto “E. Fermi”, appare opportuno sospendere temporaneamente l’autorizzazione in forza della quale sono organizzati i corsi in argomento.

2. I ricorrenti deducono le seguenti censure nei riguardi dell’operato della Regione:

- illegittimità del provvedimento impugnato per violazione degli atti normativi e regolamentari che disciplinano, a livello statale, la figura del massofisioterapista (L. n. 570/1961, DPR n. 1406/1968, L. n. 403/1971) e per erroneità dei presupposti;

- illegittimità del provvedimento per contrasto con l’unanime giurisprudenza formatasi in materia, secondo la quale permane la piena validità dei corsi di formazione per massofisioterapista (Cons. Stato, n. 4476/2003, n. 3325/2013, n. 4272/2013);

- difetto di motivazione;

- contraddittorietà e violazione del legittimo affidamento (visto che, secondo l’opinione della stessa Regione, i corsi de quibus sarebbero stati soppressi da circa 20 anni, senza che il problema della presunta incertezza normativa e giurisprudenziale fosse mai stato ritenuto sussistente dall’amministrazione intimata). Al

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