TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2024-04-02, n. 202402164

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2024-04-02, n. 202402164
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202402164
Data del deposito : 2 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/04/2024

N. 02164/2024 REG.PROV.COLL.

N. 05926/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5926 del 2023, proposto da
G B, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Casal Di Principe, via F. Schubert, 17;

contro

Bios Soc. Coop, Comune di Caserta, non costituiti in giudizio;

per l'ottemperanza

- dell’ordinanza di assegnazione somme, emessa e depositata in data 28.9.2022, nel procedimento per espropriazione presso terzi avente numero di r.g. 4175/2021;

- dell’ordinanza di assegnazione somme, emessa e depositata in data 8.11.2022, nel procedimento per espropriazione presso terzi avente numero di r.g. 4156/2021;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2024 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, notificato in data 6 dicembre 2023 e depositato in data 15 dicembre 2023, il ricorrente avvocato agisce per l’ottemperanza da parte del comune di Caserta dell’ordinanza di assegnazione somme ex art. 553 c.p.c. resa nel procedimento per espropriazione presso terzi avente numero di r.g. 4175/2021, per la parte in cui gli ha assegnato in pagamento, salvo esazione, quale procuratore dichiaratosi antistatario, “la somma di € 1.350,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, e c.p.a. ed i.v.a., queste ultime da corrispondersi previa presentazione di fattura, se non detraibili dal creditore” e dell’ordinanza di assegnazione somme ex art. 553 c.p.c. resa nel procedimento per espropriazione presso terzi avente numero di r.g. 4156/2021, per la parte in cui gli ha assegnato in pagamento, salvo esazione, la somma di “€ 1.200,00, per spese e competenze di procedura, come innanzi specificate” (nel testo dell’ordinanza si legge “ritenuto che le spese e le competenze di procedura vanno liquidate per un totale di € 1.200,00 di cui € 50,00 per spese sostenute, oltre spese successive occorrende, imposta di registro, IVA e CPA, rimborso forfettario, se documentati con fatture e non detraibili dal creditore”) e, per l’effetto, ha ordinato il pagamento al comune di Caserta.

Il ricorrente, chiede, altresì, la nomina fin d’ora di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione e la fissazione di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e) c.p.a.

Il comune di Caserta, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Alla camera di consiglio del 21 febbraio 2024, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Ritiene il collegio che sussistano i presupposti per l’accoglimento della domanda di ottemperanza delle ordinanze di assegnazione azionate, considerato che:

- come costantemente affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, l’ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. divenuta definitiva, ai fini della proposizione dell’azione di ottemperanza, va equiparata alla sentenza passata in giudicato ex art. 112, comma 2, lett. c), del codice del processo amministrativo (cfr. Cons. di Stato, Ad. Plen, n. 2 del 2012;
Cons. di Stato, sent. n. 1528 del 2021;
Tar Napoli, sent. n. 1529 del 2023);

- le ordinanze ex art. 553 c.p.c. di cui il ricorrente chiede l’esecuzione sono divenuta definitive, non essendo stata proposta opposizione nei termini di legge, come da documentazione in atti;

- le ordinanze di assegnazione azionate sono state notificate al comune il 26 aprile 2023 ed è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni ex art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996;

- non risulta che sia intervenuto il pagamento di quanto previsto nelle ordinanze di assegnazione azionate.

Il ricorso per l’ottemperanza va, quindi, accolto, con conseguente ordine al comune di Caserta di dare esecuzione alle ordinanze di assegnazione in questa sede azionate per le somme ivi indicate in favore del ricorrente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia o dalla notificazione se anteriore.

Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega ad un funzionario dell’ufficio, il quale entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.

Si ritiene, inoltre, di accogliere la richiesta di condanna del comune al pagamento di una penalità di mora;
la penalità – in conformità all’orientamento di questo Tribunale – è fissata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute;
essa decorrerà dal giorno di comunicazione della presente sentenza e sarà dovuta sino al giorno dell’adempimento o, ove l’Amministrazione perduri nella sua inerzia, sino al giorno di effettivo insediamento del commissario ad acta.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate complessivamente come in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale e dello scarso livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti in materia, con la precisazione che in sede di ottemperanza non possono essere liquidate le spese di precetto, in quanto tali spese riguardano il diverso procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss. c.p.c. e l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore (cfr. Tar Napoli, sentt. nn. 2779 del 2015, 6767 e 3328 del 2014;
Tar Lazio, sentt. nn. 5912 del 2018 e 2744 del 2015;
C.d.S. sent. n. 4554 del 2014).

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