TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2020-09-22, n. 202003964

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2020-09-22, n. 202003964
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202003964
Data del deposito : 22 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/09/2020

N. 03964/2020 REG.PROV.COLL.

N. 03618/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3618 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G G, rappresentato e difeso dagli avvocati V C, F L, G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Caserta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio Francesco Casertano in Napoli, via Coletta n.12;

nei confronti

P R, rappresentato e difeso dagli avvocati A R, M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio Carlo Iaccarino in Napoli, via S. Pasquale a Chiaia n. 55;

per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio/inerzia

serbato dal Comune di Caserta nel procedimento iniziato con istanza presentata dal ricorrente in data 14 febbraio 2018 e non concluso entro il termine di legge;

nonché per la condanna all'adozione del provvedimento richiesto, oltre al risarcimento

del danno da ritardo;

(con il ricorso per motivi aggiunti)

per l'annullamento

del certificato di destinazione d'uso e agibilità recante protocollo 4328 del 19 gennaio 2009 rilasciato in favore del villino sito in Via Gandhi 1, Caserta, attualmente di proprietà del Sig. P R;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Caserta e di P R;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 settembre 2020 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - Con il ricorso introduttivo G Giuseppe ha chiesto accertarsi l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Caserta sull’istanza da lui presentata il 14/2/2018, avente ad oggetto l’avvio del procedimento di repressione delle difformità edilizie denunciate esistenti nella confinante proprietà di R Pasquale.

1.1 - Con ordinanza n. 3211/2019, il Tribunale ha disposto il mutamento del rito alla luce della spiegata azione di annullamento del certificato di agibilità n. prot. n. 4328 del 19/1/2009 versato in atti dal controinteressato R in data 30/10/2018.

2 - Hanno resistito al ricorso per motivi aggiunti il Comune di Caserta e R Pasquale, il quale ne ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità, siccome: a) l’impugnato certificato era ben noto al G, per essere stato prodotto fin dall’ottobre 2014 nel giudizio civile R.G. n. 879/2009 pendente tra l’odierno ricorrente e la ditta P.I.Elle Costruzioni s.r.l. (che ha realizzato gli immobili del G e del R), nonché allegato alla C.T.U. a firma del dott. F L, in data 11/11/2014, depositata nel giudizio presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere R.G. n. 2644/2012 vertente tra R Pasquale e G Giuseppe;
b) per omessa notifica a L G, amministratore unico della Società P.I.Elle Costruzioni s.r.l. in cui favore è stato rilasciato il certificato de quo.

3 - Alla pubblica udienza del 15/9/2020 il ricorso è transitato in decisione.

4 - Preliminarmente deve dichiararsi l’improcedibilità del ricorso introduttivo avverso il silenzio, stante la sopravvenuta carenza di interesse alla sua definizione manifestata dalla difesa di parte ricorrente (cfr. verbale udienza camerale del 12/6/19).

5 - Il ricorso per motivi aggiunti va dichiarato irricevibile per tardività.

5.1 - L’art. 41 co. 2 c.p.a. dispone che: “Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge”.

5.1.1 – La documentazione versata in atti dal controinteressato R comprova l’avvenuto deposito in data 17/10/2014 presso la cancelleria del Tribunale di Santa Maria C.V. della documentazione prodotta dalla difesa di P.I.Elle Costruzioni s.r.l. nel giudizio n. r.g. 879/2009 (pendente tra la predetta società e l’odierno ricorrente), comprendente anche il gravato certificato di agibilità (cfr. all. 2 del 2/7/2020, prod. R, recante timbro di cancelleria che ne attesta il deposito ed attestazione di conformità all’originale).

5.1.2 - Risulta depositato inoltre in copia conforme l’elaborato del ctu dott. Langellotti (relativo al giudizio R.G. n. 2644/2012, sulla cui datazione non si appunta alcuna delle repliche del G) che annovera tra gli allegati (all. H), il certificato del quo.

5.2 - Alla luce della suindicata documentazione, recedono le deduzioni formulate dal ricorrente nella memoria del 2/3/2020, non finalizzate – invero – a confutare l’assunto difensivo di controparte in merito alla pregressa conoscenza dell’atto impugnato, ma piuttosto incentrate su presunti vizi formali della produzione posta a sostegno della eccezione in esame e sulla utilizzabilità di quella nella presente sede.

5.2.1 – Nessuna incidenza spiega, poi, sulla legittimità (e prima ancora sulla esistenza) del certificato di agibilità risalente al 2009 la circostanza che – in riscontro all’istanza del G – il Comune nella nota prot. 0116652 del 24/11/2017 abbia dichiarato che nessun certificato di agibilità risultava rilasciato per le tre villette edificate dalla P.I. Elle Costruzioni s.r.l., al di fuori di quello emesso in favore della proprietà G.

Ed invero, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, la nota comunale (in disparte l’obiettiva falsità/erroneità del dichiarato) non può in alcun modo essere qualificata come provvedimento di annullamento in autotutela della precedente certificazione, difettando in essa la manifestazione di qualsiasi volontà dispositiva dell’Amministrazione e non essendo riconoscibili dalla sua piana lettura contenuto e causa propri di un provvedimento di annullamento.

5.3 – Il ricorso presenta un ulteriore motivo di inammissibilità (pure evidenziato dalla difesa del R).

5.3.1 - Giova rammentare che il certificato di agibilità in esame risale al 19/1/2009 e risulta, pertanto, emesso nel solco della normativa ratione temporis vigente, a mente della quale “Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente”: la norma non reca alcun riferimento alla conformità dell'opera al progetto presentato, requisito introdotto solo dal Decreto legislativo del 25/11/2016 n. 222 che ha disciplinato il nuovo istituto della segnalazione certificata di agibilità.

5.3.2 - In giurisprudenza è stata funditus analizzata la diversa funzione del certificato in parola rispetto al titolo edilizio, concludendosi nel senso che il certificato di agibilità “dà atto della sussistenza delle condizioni di sicurezza, salubrità e risparmio energetico dell'edificio interessato, ma non afferisce alla regolarità urbanistica dello stesso e non riveste una funzione edilizia di interesse generale” (cfr., ex aliis , T.A.R. per la Campania – sede di Napoli, sez. II, 14 ottobre 2019, n. 4845).

Di recente, il Consiglio di Stato ha rimarcato che “ … il permesso di costruire ed il certificato di agibilità sono collegati a presupposti diversi, non sovrapponibili fra loro, in quanto il certificato di agibilità ha la funzione di accertare che l'immobile sia stato realizzato secondo le norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, mentre il titolo edilizio è finalizzato all'accertamento del rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche ” – così, sez. VI, sent. 29/11/19, sent. n. 8180.

Tanto chiarito in merito alla natura ed alla funzione del certificato, può condividersi l’assunto fatto proprio dalla difesa del controinteressato R (cfr. punto IV della memoria depositata il 27/2/2020), secondo cui tale atto non può ritenersi pregiudizievole per soggetti terzi. Ed invero, “ Posto che tale provvedimento si pone in termini di esclusivo controllo sanitario-urbanistico rispetto alla concessione edilizia a monte rilasciata e con opere concluse, non è, come tale, suscettibile di autonoma impugnazione da parte del terzo ”, (TAR Sardegna, sent. 26/11/02 n. 1699).

In tempi più recenti, il Tar Abruzzo, Pescara, (sez. I, sent. 16/8/17 00236) ha affermato che “ Il certificato in questione, in quanto inidoneo a degradare le situazioni soggettive di terzi, non ha invece effetti diretti su soggetti diversi dai proprietari, sicché il suo rilascio non determina la lesione di alcun interesse oppositivo di costoro ”.

5.3.2.1 - Peraltro, con riferimento all’interesse che il G ha dichiarato di perseguire nell’istanza del febbraio 2018 da cui ha preso avvio il presente giudizio (ovvero che il Comune persegua le difformità dal titolo edilizio presenti nella proprietà R), va rimarcato che l’efficacia del certificato di agibilità non spiega alcuna incidenza sul potere comunale di sanzionare eventuali abusi, né la sua eliminazione dal mondo giuridico si configura come un prius necessario rispetto all’irrogazione di eventuali sanzioni.

Ed invero, “ Il rilascio del certificato di abitabilità (o di agibilità) non preclude agli uffici comunali la possibilità di contestare successivamente la presenza di difformità rispetto al titolo edilizio, né costituisce rinuncia implicita a esigere il pagamento dell’oblazione per il caso di sanatoria. Il certificato svolge una diversa funzione, ossia garantisce che l’edificio sia idoneo ad essere utilizzato per le destinazioni ammissibili. A tale scopo è necessario verificare che le prescrizioni del titolo edilizio siano state rispettate, in quanto l’utilizzazione non sarebbe legittima in presenza di difformità. Non vale però il reciproco, in quanto la circostanza che l’edificio sia utilizzato non è un ostacolo giuridico alla repressione degli abusi edilizi” (T. A. R. Lombardia – Brescia, Sez. I, 5/06/2017, n. 731) ” - TAR Salerno, sez. II, sent. 10/5/2018 n. 720.

6 - Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti, tenuto conto della peculiarità delle circostanze che hanno connotato gli sviluppi procedimentali da cui ha tratto origine la presente controversia.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi