TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-05-13, n. 202101535
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Pubblicato il 13/05/2021
N. 01535/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01676/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1676 del 2008, proposto da
B A, B V e B E, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati S A e S G, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Catania, via V. Giuffrida, 37;
contro
Capitaneria di Porto di Catania, in persona del Responsabile pro tempore;
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliati in via Vecchia Ognina, 149;
Presidenza della Regione - Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della nota prot. n. 29931 del 17/04/2008 dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, rigettava la richiesta di rinnovo di concessione demaniale marittima relativa all’immobile sito in contrada S. Anna del Comune di Mascali, via spiaggia n. 232;
della nota prot. n. 02/02/09/20447 del 16/06/2008 della Capitaneria di Porto di Catania;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente e di Capitaneria di Porto di Catania e di Assessorato Alla Presidenza della Regione Siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2021 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Sig. B P ebbe a realizzare su area demaniale marittima sita in contrada S. Anna del Comune di Mascali, via spiaggia n. 232, la costruzione di un immobile nell’anno 1960. Egli pertanto richiedeva successivamente la sdemanializzazione della predetta area, e nelle more rilascio di concessione in sanatoria per poter frattanto legittimare la detenzione da parte propria del predetto immobile. area demaniale marittima sita in contrada S. Anna del Comune di Mascali, via spiaggia n. 232, previa riconduzione dell’area a pertinenza del demanio marittimo e corresponsione dei canoni concessori dovuti sin dalla iniziale occupazione di quella da parte del Sig. B P, venne avviato il procedimento di sdemanializzazione, con periodico rinnovo nelle more del suo completamento, a cadenza annuale, della concessione demaniale relativa alla predetta area: dapprima in favore del Sig. B P;poi, dopo l’avvenuta morte di quello, in favore della propria consorte Sig.ra Tracea Grazia;ed infine in favore dei soggetti subentrati in qualità di eredi nella detenzione della predetta area.
Tuttavia intercorrevano più di 20 anni prima che sopravvenissero ulteriori passaggi per la definizione della relativa pratica amministrativa;e più in particolare, per la convocazione degli interessati presso la Capitaneria di Porto di Catania in data 23/06/2006. Malgrado ciò, e senza che l’avviato procedimento di sdemanializzazione fosse stato in alcun modo definito, l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con nota prot. n. 29931 del 17/04/2008, rigettava la richiesta di rinnovo di concessione demaniale marittima relativa all’immobile sito in contrada S. Anna del Comune di Mascali, via spiaggia n. 232, in quanto “tra le attività che possono costituire oggetto di concessione d.m. giusta art. 1 della L.R. n. 15/2005 non sono comunque più annoverati le porzioni di fabbricato o comunque gli usi privatistici ”.
Ritenendo illegittimo il provvedimento impugnato, i Sig. B A, B V e B E lo impugnavano – in uno con la nota prot. n. 02/02/09/20447 del 16/06/2008 della Capitaneria di Porto di Catania, che ingiungeva loro la demolizione del fabbricato oggetto della richiesta di rinnovi - con ricorso notificato il 01/07/2008, e depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 18/07/2008, ritenendo lo stesso adottato in violazione dell’art.10 bis della legge n. 241/1990 e 11 della L.R. n. 10/1991, e 3 della L.R. n. 10/2007, degli artt. 36, 37 e 42 Cod. Nav., degli art. 1, terzo comma, della L.R. n. 15/2005, dei principi in materia di competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana – con conseguente illegittimità costituzionale della L.R. n. 15/2005 -, nonché affetto da eccesso di potere difetto di motivazione, difetto di istruttoria, contraddittorietà, difetto dei presupposti, ingiustizia manifesta.
Si costituiva, per le intimate Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente e Capitaneria di Porto di Catania, il competente ufficio della difesa erariale con memoria meramente formale depositata in segreteria il 09/09/2008.
Essendo stata proposta una domanda di sospensione degli effetti del provvedimento di diniego impugnato, il Collegio la delibava positivamente emettendo l’ordinanza cautelare n. 1197/2008.
In data 12/05/2021 si svolgeva – in concreto in assenza della discussione da remoto ad opera dei patrocinatori delle parti, malgrado tale possibilità fosse stata loro garantita secondo le previsioni di cui al primo comma dell’art. 4 del D.L. n. 28/2020, così come richiamato dall’art. 25 del D.L. n. 137/2020 - l’udienza per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione.
Preliminarmente il Collegio ritiene di poter accogliere la eccezione di rimessione in termini formulata dall’Avv. G S con riguardo alla memoria di merito redatta il 10 aprile 2021 e depositata soltanto il 13 aprile 2021 a causa di forza maggiore – e più in particolare: perché in data 10 aprile 2021 procedendo nel deposito informatico di tale memoria, il sistema informatico con pec del 10 aprile 2021 ore 11:18 ha comunicato al sottoscritto che l’atto “ ..è stato rifiutato, per la seguente ragione: E011 – Il mittente del deposito non fa parte del collegio difensivo..”.
Infatti, come rappresentato dal responsabile informatico di Codesto Ecc.mo Tribunale, Signor Andrea Lo Niglio, l’indirizzo pec del sottoscritto risultava inserito dal sistema di caricamento informatico dei ricorsi in modo errato, procedendone alla correzione: Pertanto solo a seguito di tale correzione l’Avv. G S, nel medesimo giorno 13 aprile 2021 ore 10:35, ha potuto procedere alla ripetizione del deposito della memoria del 10 aprile 2021 che è stata accettata dal sistema informatico con l’assegnazione del numero protocollo 2021007554.
I - Benchè proposta (soltanto) con il terzo motivo di ricorso, la dedotta illegittimità costituzionale della L.R. n. 15/2005 deve, a giudizio del Collegio, essere prioritariamente esaminata, esso costituendo l’unica base giuridica del provvedimento impugnato.
Secondo i ricorrenti l’art. 36 Cod. Nav. rientrerebbe nel novero delle “ norme statali di principio”, condizionanti il potere legislativo di cui è titolare la Regione Siciliana in forza del proprio Statuto. Osserva in contrario il Collegio come nella Regione Siciliana il Demanio – compreso quello marittimo – appartenga alla Regione medesima, piuttosto che allo Stato, a norma dell’art. 32 del proprio Statuto. Ciò premesso, il disciplinarne il potere di concessione in godimento ai privati rappresenta senz’altro una “ materi (a) che implic (a) servizi di prevalente interesse regionale ”, cui si estende il potere legislativo della Regione Siciliana a norma della lettera i) del proprio art. 17, nel rispetto del limite “ dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato ”. La tesi del ricorrente, secondo cui dall’art. 36 Cod. Nav. potrebbe desumersi pacificamente, quale “principi (o) ed interess (e) generale che la Regione Siciliana non potrebbe non rispettare nell’esercizio dei propri poteri normativi, la possibilità di affidare beni del demanio marittimo in concessione “per qualsivoglia uso tanto personale e privato quanto imprenditoriale”, non merita a giudizio del Collegio accoglimento. Essa muove infatti da una lettura “antica” del nostro Ordinamento giuridico, legata alla lettera di un testo normativo – il R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – anteriore all’entrata in vigore della vigente Costituzione: e che dunque non calibrava i suoi assetti, così come invece necessario per muoversi nel rispetto dell’art. 9 di quella, sulla esigenza di salvaguardare in massimo grado il “paesaggio”. Alla predetta esigenza – che ha trovato il massimo riconoscimento, nella legislazione dell’Ente-Stato, nella L. n. 87/1985, alla stregua del cui art. 31 “le opere di cui all'art. 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse: … b) vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali ” - corrispondono (anche) le previsioni della L.R. n. 15/2005, rendendola pertanto immune dai (mal) prospettati dubbi di costituzionalità – che potrebbero semmai riguardare proprio l’art. 36 Cod. Nav., nella misura in cui, prevedendo la possibilità del rilascio di concessioni demaniali con il solo limite del “ compatibilmente con le esigenze del pubblico uso ”,esso si pone problematicamente in rapporto con il precetto di cui all’art. 9 della vigente Costituzione.
Il Collegio pertanto respinge il terzo motivo di ricorso, ritenendo manifestamente infondata la prospettata illegittimità costituzionale della L.R. n. 15/2005.
II – In conseguenza di quanto deciso con riguardo al terzo motivo di ricorso, anche il quarto – relativo alla (prospettata) violazione degli art. 10 bis L. n. 241/1990 e 11 L.R. n. 10/1991 (il primo nel testo anteriore alle modifiche operate dalla L. n. 120/2020, ed il secondo nel testo anteriore alle modifiche operate con L.R. n. 7/2019) – viene respinto: dato che a fronte della necessità di fare applicazione del primo comma dell’art. 1 della L.R. n. 15/2005 il provvedimento adottato dall’Amministrazione intimata acquisiva natura di atti vincolato in concreto, per il quale eventuali violazioni di norme procedimentali decampano nell’area del giuridicamente rilevante in base alle prescrizioni del primo paragrafo del secondo comma dell’art. 21 octies L. n. 241/1990, alla cui stregua “ non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”.
III – Per quanto infine riguarda le censure proposte con il primo ed il secondo motivo di ricorso, il Collegio osserva quanto segue.
Relativamente al denunciato vizio di violazione dell’art. 1 della L.R. n. 15/2005, la tesi dei ricorrenti secondo cui tale norma “ non ha mai teso disporre, che le aree demaniali marittime debbano solo esser concesse solamente per gli usi imprenditoriali e produttivi ”, non può trovare accoglimento, in base all’orientamento ormai stabilmente assunto dal giudice siciliano di secondo grado in materia;in particolare con sentenze n. 921/2012 e 854/2012, nelle quali e stato precisato come la predetta normativa richiamata impone di non poter più prescindere dal rispetto, ai fini del rilascio di concessioni demaniali marittime – quantomeno nell’ambito della Regione Sicilia -, delle finalità individuate in seno al primo comma della norma precitata, e ciò a prescindere dal fatto che si tratti di primo rilascio o di rinnovo.
Parimenti, poiché il mancato rinnovo della concessione demaniale marittima richiesta in nulla s’apparenta con la revoca di una già rilasciata ex art. 42 Cod.Nav., - essendo piuttosto stato legittimamente rifiutato il suo rilascio in applicazione del primo comma dell’art. 1 L.R. n. 15/2005 -, non possono trovare accoglimento le censure circa la mancata puntuale indicazione, nella motivazione del provvedimento impugnato, delle “ ragioni di pubblico interesse ” sottese alla sua adozione;così come quelle che criticano il provvedimento impugnato per la sua carenza di motivazione più in generale
Quanto poi al vizio discendente dal (postulato) mancato riconoscimento del rinnovo automatico per sei anni delle concessioni demaniali marittime ancora non scadute alla data di entrata in vigore della L.R. n. 15/2005, il Collegio osserva che sarebbe stato onere dei ricorrenti produrre documentazione idonea a dimostrare che, alla data del 17/12/2005, fosse esistito un titolo concessorio rilasciato in proprio favore i cui effetti non fossero ancora scaduti. Ma in assenza di una tale produzione documentale, il Collegio non può in alcun modo intendere se i dettami del quarto comma dell’art. 1 della L.R. n. 15/2005 siano stati concretamente violati nel caso di specie.
Deve invece essere riconosciuta la fondatezza della censura di eccesso di potere per contraddittorietà infraprocedimentale postulata all’interno del secondo motivo di ricorso, con esclusivo riguardo però alla nota prot. n. 02/02/09/20447 del 16/06/2008 della Capitaneria di Porto di Catania.
L’Amministrazione intimata, infatti, dopo aver positivamente avviato - con provvedimento del 07/06/1974 - un procedimento per la sdemanializzazione dell’area frattanto data in concessione al Sig. B P e poi ai suoi aventi causa, senza mai averlo portato a termine e pur dopo la convocazione degli interessati presso la Capitaneria di Porto di Catania in data 23/06/2006, adottava poi, non soltanto un provvedimento che non consentiva agli stessi di permanere legittimamente nella detenzione della medesima area, ma altresì, con nota prot. n. 02/02/09/20447 del 16/06/2008, ingiungeva loro la demolizione del fabbricato ivi insistente.
E’ allora palese come nel caso di specie, con esclusivo riferimento al provvedimento menzionato da ultimo, non possa non trovare applicazione – mutatis mutandis , con riferimento qui (anche) al procedimento di sdemanializzazione, piuttosto che a quello di sanatoria di abusi edilizi – quella giurisprudenza alla cui stregua “ la riconosciuta pendenza di un procedimento di condono inibi(sce), al Comune, l'adozione dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi …prima che fosse definito, con provvedimento espresso e motivato, l'iter procedimentale della sanatoria (giurisprudenza pacifica: cfr. ex multis T. A. R. Campania - Salerno, Sez. I, 4/11/2016, n. 239)” [T.A.R. Campania – Salerno, Sez. II, Sent. 14 dicembre 2020, n. 1940]. L’Amministrazione intimata, quindi, neppure in considerazione degli effetti che sarebbero discesi dal venir meno del titolo alla detenzione – seppure a carattere temporaneo – delle detenzione dell’area demaniale marittima sita in contrada S. Anna del Comune di Mascali, via spiaggia n. 232, da parte degli interessati, avrebbe potuto adottare in modo legittimo la impugnata nota prot. n. 02/02/09/20447 del 16/06/2008 in pendenza del procedimento per la sdemanializzazione avviato con atto del 07/06/1974 e mai (positivamente o negativamente) concluso.
IV – Il Collegio, conclusivamente pronunciando, accoglie soltanto in parte ricorso in epigrafe, in particolare con esclusivo riguardo alla nota prot. n. 02/02/09/20447 del 16/06/2008 che viene conseguentemente annullata.
In considerazione della soltanto parziale vittoria, così come dell’altrettanto parziale soccombenza dei ricorrenti, il Collegio compensa interamente fra le parti le spese di lite.