TAR Bologna, sez. I, sentenza 2024-08-26, n. 202400572

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2024-08-26, n. 202400572
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202400572
Data del deposito : 26 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/08/2024

N. 00572/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00034/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 34 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato B B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, piazza M. Azzarita 4;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;

per l'annullamento

-della nota n. -OMISSIS- avente ad oggetto “Provvedimento di diniego”, con riferimento all'istanza di anticipo delle spese legali ai sensi dell'art. 21 D.P.R. n. 51/2009, notificato all'interessato a mani in data 29.10.2020, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2024 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 15.1.2021, -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza del -OMISSIS- con cui è stata respinta l’istanza diretta ad ottenere l’anticipo delle spese legali ex art. 21 del d.P.R. n. 51/209, dal medesimo richiesto in relazione al giudizio di responsabilità instaurato dalla Procura Regionale della Corte dei conti della Liguria.

Nel suddetto provvedimento l’Amministrazione ha precisato che l’art. 31 del Codice di Giustizia Contabile (in sigla “CGC”) “ affida al giudice, nel caso di accertata esclusione di responsabilità del dipendente convenuto, l’obbligo di liquidare, in via esclusiva, escludendo ogni ulteriore rimborso in via integrativa a cura dell’amministrazione, l’ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa, a carico dell’amministrazione di appartenenza. L’attuale quadro normativo in tema di rimborso delle spese sostenute innanzi alla Corte dei Conti è dato, dunque, dal citato art. 31, che, secondo l’autorevole indirizzo dottrinario espresso dall’Avvocatura Generale dello Stato <… ha determinato, all’evidenza, l’abrogazione parziale dell’art. 18 (nella parte in cui disciplina il rimborso delle spese sopportate nel giudizio di responsabilità amministrativa) e l’abrogazione totale dell’art. 10 bis, comma 10, D.L. 30 settembre 2005, n. 203 >
”;
pertanto, preso atto della favorevole sentenza n. -OMISSIS- della terza sezione giurisdizionale centrale della Corte dei conti che ha accolto il gravame compensando le spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, del CGC, alla luce delle suddette vigenti disposizioni normative, non può essere disposto alcun rimborso delle spese e, di conseguenza, nemmeno alcun anticipo delle stesse.

Il ricorrente, in punto di fatto, ha premesso quanto segue:

-di essere stato dipendente del Ministero dell’Interno, in forza presso la Polizia di Stato;

-di essere stato citato dinanzi alla Corte dei conti per rispondere del danno erariale a seguito delle condotte tenute durante gli eventi accaduti a Genova nel 2001;

-che il giudizio contabile si è definito con la favorevole sentenza n. -OMISSIS- resa dalla Corte dei conti, III sez. giurisdizionale di appello, che ha accolto l’appello proposto avverso la decisione di I° grado;

-di aver presentato istanza di anticipo delle spese legali in relazione al predetto procedimento a cui faceva seguito il preavviso di rigetto e, successivamente, il provvedimento definitivo di diniego oggetto di gravame.

Tanto premesso, il ricorrente ha denunciato i seguenti vizi: “ Illegittimità per violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell’art. 31 d.lgs. n. 174/2016. Illegittimità per violazione di legge per violazione dell’art. 18 d.l. n. 67/1997 conv. con l. n. 135/1997, in combinato disposto con l’art. 21 dpr n. 51/2009. Eccesso di potere sotto il profilo del falso presupposto di fatto e di diritto. Carenza di motivazione, perplessità ed erroneità della motivazione ”;
in estrema sintesi, il ricorrente, lamentando la violazione delle disposizioni rubricate, contesta l’automatismo che l’Amministrazione intenderebbe operare tra la compensazione delle spese di giudizio, disposta dalla sentenza di appello ex art. 31, comma 3, del CGC e il mancato riconoscimento del rimborso delle spese di lite;
i commi 2 e 3 dell’art. 31 regolerebbero ipotesi diverse (sarebbero, infatti, concorrenti) circa la liquidazione delle spese di lite;
inoltre, come evidenziato dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato n. 3779/2017;
Cass. 5918/2011), si dovrebbe tenere distinto il rapporto sottostante il giudizio di responsabilità contabile da quello intercorrente tra l’incolpato e l’Amministrazione di appartenenza, trattandosi di rapporti del tutto autonomi;
pur a fronte della compensazione delle spese di cui alla sentenza n. -OMISSIS-, l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare il diritto del dipendente ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per la propria difesa;
confermerebbe tale impostazione anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 189/2020, seppur relativa al vaglio di legittimità di una norma della Provincia autonoma di Trento.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla Pubblica Udienza del 5 giugno 2024, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa.

Il nucleo centrale della vicenda oggetto della presente controversia attiene all’accertamento del diritto del ricorrente -già dipendente del Ministero dell’Interno, in forza presso la Polizia di Stato - e prosciolto in un giudizio avanti alla Corte dei conti per danno all’immagine della Pubblica Amministrazione, ad ottenere il rimborso, da parte dell’Amministrazione di appartenenza, delle spese legali da lui sostenute per la propria difesa anche se nella sentenza di proscioglimento sia stata disposta la compensazione delle spese del giudizio medesimo. La vicenda rientra nella più ampia questione attinente all’esistenza o meno di un diritto del dipendente pubblico, che sia stato prosciolto all'esito di un giudizio contabile, ad ottenere il rimborso, da parte dell’Amministrazione di appartenenza, di tutte le spese legali da lui sostenute per la difesa, eventualmente anche in eccesso rispetto a quelle liquidate a carico della stessa Amministrazione dalla Corte dei conti.

Il Collegio non ignora che su tale questione sussiste un contrasto giurisprudenziale avanti al giudice ordinario (in senso contrario Cass. n. 19195/2013;
in senso favorevole Cass. n. 18046/2022), di regola munito di giurisdizione in caso di controversie riguardanti il pubblico impiego contrattualizzato, contrasto che ha indotto la Corte di Cassazione (Cass. Sez. lav. 11 gennaio 2024, n. 1178) a rimettere la questione al giudizio delle Sezioni Unite.

Pare opportuno preliminarmente, delineare il quadro normativo di riferimento.

L’art. 3, comma 2 bis, del D.L. n. 543 del 1996, come convertito con modificazioni dalla legge n. 639/1996, ha disposto che “ In caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza ”;
il successivo l’art. 18, comma 1, del D.L. n. 67 del 1997, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/1997, ha previsto che “

Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità ”;
successivamente è intervenuto l’art. 10 bis, comma 10, del D.L. n. 203/2005, convertito con legge n. 248/1005 e modificato dall’art. 17, comma 30.quinquies, del D.L. n. 78/2009, norma di interpretazione autentica secondo la quale “ Le disposizioni dell’articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, e dell’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 91 del codice di procedura civile, non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida l’ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all’amministrazione di appartenenza ”;
infine, è intervenuto l’art. 31 del D.Lgs. n. 174 del 2016 (c.d. Codice di giustizia contabile), il quale, ai commi 2 e 3, ha stabilito che “

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