TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2013-07-24, n. 201303818

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2013-07-24, n. 201303818
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201303818
Data del deposito : 24 luglio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05199/2012 REG.RIC.

N. 03818/2013 REG.PROV.COLL.

N. 05199/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5199 del 2012, proposto da:
M A, rappresentato e difeso dall'avv. C S, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Campania;

contro

Comune di Marcianise, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. G A, presso cui ha eletto domicilio in Napoli, via G. Porzio C. Dir. Isola G 8;

per l'annullamento

dell'ordinanza di demolizione n.2059/Urb. del 18 settembre 2012 emessa dal Comune di Marcianise;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marcianise;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2013 il dott. G D V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il Sig. M A è comproprietario insieme alla madre Sagliano Dorotea ed ai Sig.ri Musone Giuseppe e Musone Vincenzo, di un immobile ad uso residenziale sito alla via Livorno del Comune di Marcianise realizzato in zona agricola ed in difetto di titolo abilitativo.

Con provvedimento prot. n. 3257 del 22 agosto 2008 il Settore V – Urbanistica del Comune di Marcianise respingeva la domanda di condono edilizio avanzata dall’istante ai sensi della L. 24 novembre 2003 n. 326 (recante conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269): l’atto reiettivo si fondava sul mancato versamento entro il termine di legge dell’oblazione, degli oneri concessori e sulla carenza della prescritta documentazione.

Indi, con successiva ordinanza prot. n. 2059/Urb. del 18 settembre 2012 l’ente locale ingiungeva la demolizione del manufatto abusivo.

Avverso quest’ultimo provvedimento insorge il ricorrente che, a sostegno dell’esperito gravame, deduce i profili di illegittimità di seguito rubricati:

I) nullità della notifica, in quanto il provvedimento impugnato sarebbe stato recapitato alla madre del ricorrente (Sig.ra Sagliano Dorotea) in Marcianise, alla via Cremona e non presso la residenza del medesimo, in Varese via Piccinelli n. 5;

II) violazione dell’art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, violazione del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza di istruzione e di motivazione, violazione del giusto procedimento, contraddittorietà, perplessità, irragionevolezza, violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione: l’impugnato provvedimento demolitorio sarebbe inoltre illegittimo per omessa comunicazione di avvio del procedimento e si appaleserebbe iniquo e sproporzionato in quanto, secondo la prospettazione attorea, l’amministrazione locale avrebbe dovuto rimettere in termini l’istante per provvedere al completo versamento dell’oblazione e degli oneri concessori.

Resiste in giudizio il Comune di Marcianise che conclude per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 117 del 23 gennaio 2013 il T.A.R. ha disposto incombenti istruttori a carico della intimata amministrazione locale (relazione documentata e trasmissione del provvedimento demolitorio impugnato con la prova dell’avvenuta notifica) e, nelle more, ha accolto la domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 19 giugno 2013 la causa è stata spedita in decisione.

Merita condivisione il primo motivo di diritto con cui parte ricorrente deduce l’omessa notifica dell’ordine di demolizione.

Ai sensi dell’art. 31 del Testo Unico in materia edilizia “Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma.

Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita” .

Orbene, dall’esame degli atti di causa emerge che l’ingiunzione de qua non è stata ritualmente notificata al ricorrente, bensì alla Sig.ra Sagliano Dorotea in Marcianise, nella qualità di familiare convivente del Sig. M A. Sul punto, la difesa di parte ricorrente ha esibito il certificato di residenza storico dal quale risulta che il Sig. M A risiede in Varese, alla via Piccinelli, 5.

Non resta quindi che prendere atto dell’omessa instaurazione del rapporto procedimentale con il ricorrente che, si rammenta, è comproprietario del manufatto abusivo ed al quale, pertanto, andava correttamente notificata l’ordinanza demolitoria.

Difatti, la notifica e la comunicazione costituisce una condizione legale di efficacia dell'ingiunzione di demolizione (trattandosi di atto recettizio impositivo di obblighi), vale a dire un presupposto di operatività dell'atto nei confronti del suo diretto destinatario (T.A.R. Lazio, Latina, 3 gennaio 2008 n. 1).

E’ evidente che indirizzare il provvedimento monitorio anche al comproprietario dell’immobile costituisce una garanzia per lo stesso visto che quest’ultimo potrà attivarsi per ottenere la demolizione delle opere abusive al fine di non vedersi spogliato della proprietà dell’area in caso di inottemperanza ai sensi dell’art. 31, terzo comma, del D.P.R. 380/2001. Diversamente opinando si finirebbe infatti per mettere il contitolare nelle condizioni di subire a sua insaputa la confisca del bene e dell’area di sedime.

Ne consegue che il soggetto nel cui interesse è prevista detta comunicazione può legittimamente censurare la relativa omissione che, si rammenta, assume un valore sostanziale e non meramente procedimentale o processuale;
ciò, come si è visto, in ragione della funzione assolta dall'istituto consistente nella esigenza di portare a conoscenza dell'atto il suo destinatario onde ottenere da lui la sua personale e soggettiva collaborazione necessaria per il conseguimento del fine di ripristino della legalità violata.

Da tanto discende l’illegittimità dell’impugnato provvedimento, con assorbimento delle ulteriori censure, comporta il suo conseguente annullamento. Per l’effetto, il Comune di Marcianise dovrà, pertanto, provvedere alla rituale notificazione dell'ordine di demolizione al ricorrente pretermesso.

Spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidati in dispositivo.

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