TAR Catania, sez. II, sentenza 2018-12-27, n. 201802560

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2018-12-27, n. 201802560
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201802560
Data del deposito : 27 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2018

N. 02560/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02072/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2072 del 2017, proposto da F C, rappresentato e difeso da se stesso (PEC: cesareformato@legalmail.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. C A, sito in Catania, via Alberto Mario, n. 32;

contro

il Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania (PEC: catania@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui Uffici, siti in Vecchia Ognina, n. 149, è domiciliato ex lege;

per l'ottemperanza:

alla sentenza del Tribunale di Patti, sez. lav., 13/7/2016, n. 1331/2016;

Visti il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Visti gli artt. 112 ss. c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2018, il Cons., dott.ssa F C;

Uditi i difensori delle parti, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Rilevato che:

- con atto ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe indicata, passata in giudicato, e recante la condanna del Ministero della Salute a pagare in suo favore, quale distrattario di Borina Francesco, le spese di lite pari a Euro 2.738,00, oltre spese generali, iva e cpa;
espone che il Ministero ha omesso di darvi esecuzione;
chiede quindi che venga ordinato all’Amministrazione obbligata di conformarsi a detto giudicato, provvedendo al pagamento delle somme dovute, e che, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, venga nominato un Commissario ad acta, con vittoria di spese (di cui chiede la distrazione) e condanna ai sensi dell’art. 114, c. 4, lett. e), c.p.a.;

- il Ministero della Salute si è costituito in giudizio per il tramite dell’Avvocatura erariale, con memoria di mera forma;

- alla camera di consiglio del 5/12/2018, uditi i difensori delle parti, come da verbale, la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso è fondato.

Invero:

- risulta dalla documentazione di causa quanto segue: la sentenza per la cui esecuzione è causa, è stata munita di formula esecutiva in data 21/9/2016 e notificata al Ministero, presso la sua sede, in data 24/9/2016;
sulla stessa si è formato il giudicato per come risulta dall’attestazione rilasciata dal Tribunale di Patti e prodotta in giudizio dal difensore della parte ricorrente;

- è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. in l. 30/1997 e s.m.i., dalla data di perfezionamento della notificazione alla p.a., nella sua sede, del titolo esecutivo di che trattasi in forma esecutiva, a quella di proposizione del presente ricorso;

Ritenuto pertanto che il ricorso, in quanto fondato, vada accolto;

Ritenuto, in conclusione che:

- va dichiarato l’obbligo del Ministero della Salute, di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore del ricorrente delle somme in forza dello stesso risultanti dovute, nel termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore - della presente sentenza;

- per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione del personale, dell'organizzazione e del bilancio del Ministero della Salute, con facoltà di delega ad altro dirigente della medesima direzione generale, in possesso della necessaria professionalità - affinché, su istanza della parte interessata, provveda in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di giorni sessanta (60);

- va altresì accolta la domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, c. 4, lett. e), c.p.a. (v. sentenza dell’Ad. Plenaria del Cons. di Stato 25 giugno 2014, n. 15 e art. 1, c. 781, l. 208/2015, che ha modificato l’art. 114, c. 4, lett. e), c.p.a.);
la penalità di mora va quantificata nella misura pari agli interessi legali, da calcolarsi sulla somma di cui in condanna, a decorrere dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione, se anteriore della presente sentenza, e fino all’integrale soddisfo, fermo restando che il Commissario ad acta nominato è incaricato di provvedere in via sostitutiva anche per il pagamento della penalità di mora;

- le spese del giudizio (da liquidarsi in dispositivo, tenuto conto del valore e della natura seriale della controversia, assimilabile ai giudizi civili di esecuzione mobiliare – cfr., ex multis, T.a.r. Palermo, sez. II, 11/4/2017, n. 993 e senza distrazione posto che il ricorrente è difeso da se stesso) debbano seguire, come di regola, la soccombenza;

- il compenso del Commissario ad acta (da calcolarsi ai sensi dell'art. 2 d.m. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115), sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del Commissario, a mandato espletato, di apposita nota spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti;
tale parcella andrà presentata, ex art. 71 d.p.r. n. 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico.

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