TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-04-29, n. 202101351
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Pubblicato il 29/04/2021
N. 01351/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02977/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2977 del 2013, proposto da
G M, rappresentato e difeso dagli avvocati S C e L Mcapilli, con domicilio eletto presso lo studio L Mcapilli in Catania, Via R. Imbriani 74;
contro
Presidenza della Regione Siciliana, Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Assessorato Regionale della Funzione Pubblica, Ministero della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Ministero della Difesa, Ispettorato Regionale Lavoro, Centro Nazionale Amministrativo Carabinieri di Chieti, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Ministero del Lavoro, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;
per la condanna
della Regione Siciliana (eventualmente in solido con le altre Amministrazioni interessate) alla retribuzione prevista dal Contratto Collettivo di Lavoro per i dipendenti della Regione Sicilia, Area Direttiva, in virtù delle mansioni in concreto esercitate, soprattutto in forza dell'avvenuto “passaggio diretto” nei ruoli organici della Amministrazione Regionale Siciliana, Assessorato Regionale del Lavoro, nonché al pagamento dei danni morali e materiali consequenziali (eventualmente in solido anche dalle altre Amministrazioni interessate), avuto riguardo al decreto in data 2 ottobre 2012, con cui l’interessato è stato professionalmente dequalificato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il giorno 28 aprile 2021 il dott. D B;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, Vice Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, ha chiesto la condanna della Regione Siciliana (eventualmente in solido con le altre Amministrazioni interessate) alla retribuzione prevista dal Contratto Collettivo di Lavoro per i dipendenti della Regione Sicilia, Area Direttiva, in virtù delle mansioni in concreto esercitate, soprattutto in forza dell'avvenuto “passaggio diretto” nei ruoli organici della Amministrazione Regionale Siciliana, Assessorato Regionale del Lavoro, nonché al pagamento dei danni morali e materiali consequenziali (eventualmente in solido anche dalle altre Amministrazioni interessate), avuto riguardo al decreto in data 2 ottobre 2012, con cui l’interessato è stato professionalmente dequalificato.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) l’interessato è stato distaccato presso il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro della Direzione Territoriale del Lavoro di Ragusa e, al momento della proposizione del presente gravame, era assegnato presso l’Assessorato Regionale del Lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro, ai sensi dell’art. 826 del decreto legislativo n. 66/2010;b) all’esito di una prova selettiva e dopo la frequenza di apposito corso di formazione per Ispettori del Lavoro, in data 27 marzo 2006 il ricorrente è stato trasferito al Nucleo Carabinieri Ispettorato Provinciale istituito presso l’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Ragusa per essere impiegato quale addetto al Nucleo Ispettorato del Lavoro;c) ne consegue che dal 27 marzo 2006 il ricorrente presta servizio presso l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro, Ispettorato Provinciale del Lavoro di Ragusa, con le mansioni di Ispettore del Lavoro;d) l’interessato è stato, quindi, assegnato a mansioni differenti rispetto a quelle della propria qualifica;e) con formali diffide egli ha, quindi, chiesto all’Amministrazione il riconoscimento delle mansioni superiori e le differenze retributive fondamentali e accessorie.
In punto di diritto, nel ricorso si osserva, in sintesi, quanto segue: a) ai sensi dell’art. 11 della legge regionale n. 15/1959, il personale dello stato non poteva essere impiegato in servizio presso l’Amministrazione Regionale;b) tale impiego è stato consentito con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 76/1979 sino all’emanazione delle norme integrative del decreto relativo al passaggio del personale dello Stato alla Regione siciliana;c) in forza dell’art. 55 della legge regionale n. 145/1980, è stata prevista, per il personale dello Stato in posizione di comando presso l’Amministrazione regionale, una indennità mensile lorda pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo lordo goduto presso l’Amministrazione di competenza e quello spettante al personale regionale in servizio con uguale anzianità nella corrispondente qualifica;d) l’art. 1 della legge regionale n. 53/1985 ha, poi, disciplinato l’inquadramento a domanda del personale statale in posizione di comando nei ruoli dell’Amministrazione Regionale;e) la disciplina indicata trova applicazione anche per il personale dell’Arma dei Carabinieri assegnato all’Amministrazione Regionale, come nel caso di specie, ai sensi dell’art. 826 del decreto legislativo n. 66/2010;f) il provvedimento di assegnazione del ricorrente disposto dalla Regione siciliana e, per quanto di competenza, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e, in ultimo, dal Ministero della Difesa risulta illegittimo e non possiede fondamento giuridico;g) la Regione Siciliana ha fatto riferimento al regime di avvalimento previsto dall’art. 2, secondo comma, del D.P.R. n. 1138/1952, il quale, però, riguarda gli uffici e gli organi consultivi operanti nel settore e non trasferiti all’Amministrazione Regionale;h) diversamente, per effetto delle previsioni normative già indicate, nonché del D.P.R. n. 3/1957 e del D.P.R. n. 165/2001, il ricorrente è stato impiegato in posizione di “comando-assegnazione-distacco” presso l’Amministrazione della Regione al fine di potenziare il servizio ispettivo;i) la posizione di “assegnazione-comando-distacco” avrebbe dovuto essere disposta, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. n. 3/1957, per un tempo determinato e in via eccezionale, nonché per riconosciute esigenze di servizio o qualora fosse stata richiesta una speciale competenza, risultando vietata l’assegnazione, anche temporanea, di impiegati ad uffici diversi da quelli per i quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono;l) ai sensi dell’art. 57 del D.P.R. n. 3/1957, alla spesa relativa al personale comandato è tenuta a provvedere la Regione siciliana;m) il relativo trattamento economico deve intendersi comprensivo di tutto quanto spetta ai dipendenti adibiti alle medesime mansioni;n) come specificato in ricorso e documentato in atti, l’interessato ha svolto l’attività di Ispettore del Lavoro, sicché allo stesso è dovuta la retribuzione degli Ispettori Civili, categoria D, area non dirigenziale, oltre gli oneri accessori;o) deve anche aggiungersi che si è perfezionato il passaggio diretto del ricorrente alle dipendenze “del Ministero del lavoro, recte Assessorato Regionale del Lavoro” ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001;o) non può, invero, farsi riferimento all’istituto del comando di cui all’art. 56 del D.P.R. n. 3/1957, in quanto esso consiste nell’utilizzazione temporanea ed eccezionale del dipendente presso un ente diverso da quello di provenienza nell’interesse dell’utilizzatore;p) il provvedimento di assegnazione che è intervenuto non presenta, invero, i requisiti della temporaneità e della eccezionalità;q) inoltre, il provvedimento proviene unicamente “dal Ministero del Lavoro-Assessorato del Lavoro” e non è stato adottato di concerto fra le due Amministrazioni;r) sussiste, poi, il divieto esplicito di cui all’art. 11 della legge regionale n. 34/1953, che inibisce il comando o il distacco presso l’Amministrazione Regionale di personale estraneo alla stessa;s) neppure può farsi riferimento al provvedimento del “fuori ruolo” di cui all’art. 58 del D.P.R. n. 3/1957;s) dal complessivo esame della vicenda risulta che la Regione Siciliana, non disponendo del necessario organico di Ispettori del Lavoro, per assolvere i propri compiti istituzionali ha utilizzato personale dello Stato in posizione di “comando-assegnazione-distacco”, applicando allo stesso un trattamento economico deteriore.
Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio e hanno chiesto il rigetto del ricorso, richiamando, in particolare, la relazione dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 69330 in data 17 dicembre 2013.
Con memoria in data 6 aprile 2021 e note d’udienza in data 12 aprile 2021 il ricorrente ha ribadito le proprie difese, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Deve preliminarmente osservarsi il difetto di legittimazione passiva di alcune delle Amministrazioni intimate, in quanto la domanda proposta con il presente ricorso non si rivolge al Ministero della Difesa, né al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - a parte il rilievo che la Direzione Territoriale del Lavoro di Ragusa è incardinata nell’assetto istituzionale della Regione Siciliana - mentre la Presidenza della Regione siciliana è sprovvista di legittimazione passiva in ragione della autonoma soggettività giuridica dei singoli rami di tale Amministrazione, i quali, come indicato dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, fanno capo ai singoli Assessorati, che sono organi dotati di competenza con rilevanza esterna.
Tanto precisato, a giudizio del Collegio il ricorso è infondato.
La Sezione, invero, ritiene che debba darsi continuità all’orientamento giurisprudenziale che si è andato formando in materia (sul punto, cfr. T.A.R. Palermo, I, n. 1465/2015, 1466/2015, 1474/2015, 1470/2015, 1467/2015, 1477/2015, 1482/2015, e da ultimo, T.A.R. Catania, III, n. 731/2020 e 732/2020, pubblicate in data 24 marzo 2020).
In particolare, nelle citate sentenze di questa sezione numero 731/2020 e numero 732/2020 si legge quanto segue:
Invero il ricorrente, appartenente al Corpo dei Carabinieri e quindi a quella categoria del pubblico impiego rimasto attratto al c.d. “regime pubblicistico”, con il ricorso chiede sostanzialmente l’equiparazione sotto il profilo economico al personale pubblico “privatizzato” della Regione Siciliana assegnato agli ispettorati del lavoro: segnatamente chiede l’applicazione nei propri confronti del contratto collettivo regionale dei lavoratori della Regione Siciliana, ancorché il ricorrente stesso appartenga all’Arma dei Carabinieri.
La pretesa avanzata non è fondata: essa muove dal non condivisibile assunto che l’assegnazione del ricorrente ai Nuclei Ispettivi del Lavoro, secondo il quadro normativo e regolamentare sopra descritto, comporti – anche in presenza dell’assunzione dell’onere economico da parte dell’amministrazione Regionale - anche l’equiparazione sul piano funzionale/retributivo tra gli appartenenti all’Arma assegnati ai N.I.L. e gli ulteriori dipendenti regionali parimenti assegnati dall’Assessorato regionale allo stesso servizio.
Ritiene il Collegio, in adesione a quanto sostenuto dalla difesa erariale, che nella fattispecie qui in rilievo il richiamo agli istituti del comando o del distacco non siano pertinenti e l’assegnazione, pure prevista per legge, degli appartenenti all’Arma dei Carabinieri agli istituiti nuclei Ispettivi del Lavoro non faccia perdere lo status di militare appartenente all’Arma.
Correttamente l’Avvocatura dello Stato richiama la C.A. n. 349 del 21/06/1999 (in G.U.R.S. n. 43 del 10/09/99 e n. 49 del 15/10/1999), recante i “Criteri generali di organizzazione del personale dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso gli Ispettorati del Lavoro della Regione Siciliana”, in cui non solo è ribadita la doppia dipendenza gerarchica e funzionale del predetto personale, ma si chiarisce anche che “il Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri non prevede la possibilità di un inserimento sistematico di detto personale nei vari servizi e Sezioni in cui è articolato l’ispettorato Provinciale del Lavoro”. È infatti ribadito che “i Carabinieri in servizio ai N.I.L. (…) conservano il loro stato giuridico di militari dell’Arma dei Carabinieri nei vari ruoli e gradi”.
Ebbene, ancorché il D.A. 30/05/2000 (in G.U.R.S. n. 55 dell’1/12/2000) e il successivo D.A. 4/12/2009 ( in G.U.R.S. n. 60 del 24/12/2009) confermino la permanenza in capo all’Amministrazione regionale degli “oneri per il contingente dell’Arma dei Carabinieri, relativi al trattamento economico fondamentale ed accessorio, il lavoro straordinario, le indennità di missione, i buoni pasto, le attrezzature e gli arredi d’ufficio occorrenti al personale dei Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) dell’Isola”, ciò non comporta la creazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della regione ovvero l’assimilabilità agli istituti giuridici ed economici disciplinati dalla diversa fonte contrattuale (c.c.r.l.) che lega il personale pubblico “privatizzato” all’ente regionale.
Ancora di recente, con il D.M. 12/11/2009 (in G.U.R.I. n. 52 del 4/3/2010) il Ministero della Difesa, nel riorganizzare il Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro, ha provveduto ad istituire un comando centrale ed una organizzazione periferica costituita da quattro gruppi carabinieri dislocati in Milano, Roma, Napoli e Palermo, “gerarchicamente dipendenti dal comando centrale, nonché centouno nuclei carabinieri ispettorato del lavoro gerarchicamente dipendenti dai gruppi”, ribadendo per la Regione siciliana, la competenza dell’amministrazione regionale relativamente alla corresponsione del “trattamento fondamentale ed accessorio del personale”, nonché alle “spese di funzionamento”.
Ne deriva che il personale dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso i N.I.L. non solo mantiene il proprio status giuridico di dipendente dell’Arma dei Carabinieri (con le connesse implicazioni sulla natura del rapporto rimasto attratto al c.d. “regime pubblicistico”) ma permane altresì gerarchicamente incardinato anche nella struttura di Comando che a sua volta, come evidenziato dall’Avvocatura, fa capo al Ministero della Difesa.
In altri termini, l’assegnazione di appartenenti all’Arma dei Carabinieri ad un organismo a composizione “mista”, quali i nuclei ispettivi del lavoro, se da un lato giustifica la dipendenza solo sul piano funzionale dagli organi cui sono in via primaria demandate le competenze in materia di tutela del lavoro (in Sicilia assegnate al competente Assessorato Regionale del Lavoro, a differenza di quanto avviene nelle altre regioni ordinarie dove le competenze sono del Ministero del Lavoro) per altro verso non comporta una modifica dello status giuridico del personale dell’Arma.
Di guisa tale che, anche laddove specifiche disposizioni pongano l’onere economico in capo alla “diversa” amministrazione cui fa capo il predetto rapporto “funzionale” (in Sicilia l’Assessorato regionale del Lavoro) occorre sempre avere riguardo alle specifiche disposizioni che regolano il tipico rapporto sottostante: che per il personale dell’arma dei Carabinieri è disciplinato dal relativo “Contratto delle Forze dell’Ordine” in ultimo trasfuso nel d.P.R. 16/4/2009 n. 51.
Non può quindi condividersi l’opposta tesi del ricorrente che, diversamente, ritiene che le disposizioni normative e regolamentari cit. comportino l’applicazione nei propri confronti della diversa fonte contrattuale (di natura privatistica) del personale del comparto regionale della regione Siciliana.
In conclusione, previa estromissione dal giudizio del Ministero della difesa, il ricorso è da rigettare in quanto infondato.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato, mentre le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate avuto riguardo alla natura della controversia.