TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-07-02, n. 201600429

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-07-02, n. 201600429
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201600429
Data del deposito : 2 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00871/2013 REG.RIC.

N. 00429/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00871/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 871 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Comune di Corridonia, rappresentato e difeso dall'avv. A M, con domicilio eletto presso Avv. A M in Ancona, corso Garibaldi, 124;

contro

Provincia di Macerata, rappresentata e difesa dagli avv. F G e S S, con domicilio eletto presso Avv. Paolo Cesaroni in Ancona, Via Cardeto, 16;

nei confronti di

Corradini Nello e C. S.n.c., rappresentata e difesa dall'avv. G O M, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Marche in Ancona, Via della Loggia, 24;

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Macerata, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

Arpam- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche, Azienda Sanitaria Unica Regionale Asur Marche non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Macerata n. 285-10° Settore del 22.8.2013, che ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni sul progetto della società Corradini relativo al rinnovo, con ampliamento delle aree, dell'autorizzazione, a sensi dell'art. 208 d.lgs.

3.4.2006 n. 152, per la gestione del centro di raccolta veicoli fuori uso sito in Corridonia

- di tutti gli atti alla D.D. presupposti, preordinati, preparatori, connessi, conseguenti ed esecutivi, ivi compresi:- il contributo istruttorio dell'Arpam - Dipartimento provinciale di Macerata 19.10.2012 prot. n. 40960 ;- il verbale della Conferenza dei Servizi 28.2.2013 ;- il verbale della Conferenza dei Servizi 16.5.2013 ;

Con motivi aggiunti depositati in data 20.5.2015

- della delibera della Giunta della Provincia di Macerata 22.12.2014 n. 331, con cui sono state approvate le modifiche all'autorizzazione alla gestione dei rifiuti, rilasciata alla società Corradini con D.D. n. 484/XII del 22.12.2010, dettagliate nel documento istruttorio, costituente, ai sensi dell'art. 208, camma 6, D.P.R.

3.4.06 n. 152 variante al P.R.G. del Comune di Corridonia e di tutti gli atti alla deliberazione presupposti, preordinati, preparatori, connessi, conseguenti ed esecutivi, ivi compresi, tra l'altro, la nota dell'ASUR - Area Vasta 3 di Macerata - 26.7.2013 n. 49529, la nota della Provincia 2.9.2013 ed i verbali della Conferenza di servizi 28.1.2014 e 4.8.2014.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Macerata e di Corradini Nello e C. S.n.c. e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Macerata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2016 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società odierna controinteressata ha ottenuto dalla Regione Marche l’autorizzazione per un "centro di raccolta, demolizione e rottamazione veicoli a motore" (della superficie di mq. 6.700) con D.G.R. n. 731 del 4.4.2001, dopo che nella stessa area erano stati eseguiti lavori di "completamento e rimodellamento porzione di area privata da adibire a parcheggio d'uso pubblico", autorizzati con concessione edilizia n. 669 del 18.5.1999.

Espone il Comune ricorrente che la medesima ditta ha ottenuto negli anni successivi l’autorizzazione, con delibera della Giunta della Provincia di Macerata n. 674 del 21.12.2004, per la gestione di rifiuti agricoli (R13) su una superficie (isola di stoccaggio o isola ecologica) di mq. 459,00, situata all'interno della medesima area e con delibera della Giunta della Provincia n. 682 del 15.12.05, per l'adeguamento del centro raccolta veicoli fuori uso, per una superficie complessiva di mq. 9.613, comprensiva dell'attività di gestione dei rifiuti R13, con attività connesse.

L’odierna controinteressata ha successivamente inoltrato al Comune, in data 13.6.2009 prot. n. 15392, il progetto allegato alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione n. 682/2005, chiedendo la modifica dell'impianto di raccolta e trattamento mediante realizzazione di un nuovo capannone all'interno dell'area autorizzata. La domanda per la realizzazione di un nuovo capannone della società Corradini non ha avuto seguito, essendosi la Conferenza dei Servizi limitata ad esprimersi positivamente sul rinnovo dell'autorizzazione n. 682/2005.

Con D.D. n. 484-12 del 22.12.2010 la Provincia di Macerata acconsentiva il rinnovo dell'autorizzazione condizionatamente alla presentazione dello studio di valutazione impatto ambientale (SIA) secondo l'iter e le modalità stabilite dalla L.R. n. 7 del 2004, successiva VIA e certificato di agibilità.

Nel frattempo questo tribunale, con sentenza n. 153/10, accoglieva il ricorso di Corradini Nello ed altri (n. 7/09) contro la delibera C.C. n. 86 del 9.12.2008, che aveva sottoposto la loro proprietà ad un piano attuativo unitario quale "compatto minimo di intervento", comprendente una porzione di circa mq.

5.000 classificata D3 - Zone produttive di espansione a destinazione terziaria, e una porzione di circa mq.

3.000 classificata FP - Aree destinate a parcheggi pubblici, oltre ad una strada di circa 500 mq.

Successivamente il Comune negava alla Corradini, con provvedimento 17.1.2012, il permesso di costruire su detta area ed il Tar Marche, nel ricorso della società n. 248/12, con ordinanza n. 252/12, respingeva la domanda cautelare, perché, essenzialmente, in ragione dell’annullamento della delibera pianificatoria, non trovava applicazione la precedente disciplina urbanistica dell'area in questione, in quanto comunque superata dalla nuova pianificazione generale del territorio comunale ancorché parzialmente annullata e non erano non sono ammessi interventi di nuova edificazione in assenza di pianificazione urbanistica, poiché tale possibilità è consentita solo fuori dal perimetro dei centri abitati ai sensi dell'art.l lett. b) del D.P.R. n. 380/01".

In data 27.6.2012 la Corradini presentava il progetto allegato all'istanza di avvio della procedura di per il rinnovo dell'autorizzazione D.D. n. 484-12° nell'area identificata come Ronchi, già parcheggio pubblico, e all'ampliamento della superficie (in variante), con previsione di una nuova costruzione sull'area oggetto della sentenza del T.A.R. Marche n. 153/2010 e della successiva ordinanza n. 252/2012.

Il Comune esprimeva parere contrario all'approvazione in ampliamento del piazzale circa 3.380 mq., da utilizzare come deposito dei materiali, nonché alla costruzione di un nuovo capannone per la bonifica dei veicoli fuori uso, in quanto l'area non sarebbe conforme ai requisiti prescritti dall'allegato I D.Lgs. n. 209 del 2003 per svolgere attività di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso.

Esprimeva, altresì, parere contrario al rinnovo dell'autorizzazione n. 682/2005, insistendo per la revoca di tale autorizzazione, e l'archiviazione della procedura di VIA..

La Conferenza di Servizi, tenutasi il 28.2.2013, in data 16.5.2013 esprimeva parere favorevole, con il dissenso del Comune, alla V.I.A..

Faceva seguito l’impugnata la D.D. n. 285/2013 ove si esprimeva parere favorevole nell'ambito del giudizio di VIA a condizione del rispetto di numerose misure e prescrizioni, mentre, per quanto riguarda la questione della disciplina urbanistica dell’area e del relativo giudizio pendente di fronte al Consiglio di Stato, si riteneva di rimandare la considerazione è l’approfondimento della questione al successivo procedimento di autorizzazione unica ex art. 208 d.Lgs. 152 del 2006,

In data 2.9.2013 n. 58471 veniva riattivato il procedimento di cui all'art. 208 d.Lgs. n. 152 del 2006, sospeso in attesa dell'integrazione documentale disposta nella Conferenza di Servizi 16.5.2013, e in data 4.8.2014 la Conferenza di Servizi, a maggioranza concludeva favorevolmente l'istruttoria, ritenendo che l’area priva di destinazione urbanistica fosse inserita in un ambito per cui il vigente PRG complessivamente prevede una vocazione di tipo produttivo DB produttiva di completamento e D3 produttiva di espansione. Quanto alle modifiche all’autorizzazione, si osservava come consistessero principalmente in una diversa redistribuzione delle aree adibite alle diverse attività di rottamazione e come l’ampliamento fisico fosse stato proposto senza un aumento dei quantitativi di rifiuti da gestire. Si argomentava inoltre, sull’adeguatezza dell’impianto, anche con riguardo ai dispositivi di sicurezza. Quanto alla disciplina urbanistica, premettendo che l’autorizzazione ha valore di variante, si osservava come comunque il progetto fosse coerente con la destinazione prevalente di zona, anche con riguardo agli standard destinati a parcheggio e verde pubblico, mentre non era possibile verificare le prescrizioni del parere favorevole espresso in data 12.2.2014 dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di Macerata, a causa dell’assenza di tale amministrazione dalla conferenza di servizi.

L’autorizzazione è stata impugnata con motivi aggiunti, depositati in data 20.5.2014.

Gli atti in epigrafe sono contestati con tre articolati motivi di ricorso, in parte comuni al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti. In particolare, il primo motivo riguarda entrambi i ricorsi, mentre gli altri due sono sviluppati principalmente nei motivi aggiunti, pur con molti riferimenti al ricorso introduttivo.

Nel primo si deduce l’illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e ss., e 208 d.lgs 3.4.2006 n. 152;
3 e ss. L.R. Marche 26.3.2012 n. 3, 3 L.R. Marche 12.10.2009 n. 24, 216 R.D. 27.7.1934 n. 1265 e D.M. 5.199;
violazione degli artt. 1 e 3 L.

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