TAR Catania, sez. III, ordinanza collegiale 2013-03-19, n. 201300834
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N. 00834/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00309/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 309 del 2012, proposto da:
A S e G M, rappresentati e difesi dall'avv. P P L Via, con domicilio eletto presso lo stesso in Catania, viale XX Settembre,19;
contro
Comune di Gravina di Catania, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. A A, con domicilio eletto presso la stessa in Catania, via Firenze,20;
per l'annullamento
della sentenza del Tar Sicilia, Sede Staccata di Catania, III Sez., n. 2099/11 del 19.8.2011, sul ricorso numero di registro generale n. 3291/2002.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gravina di Catania;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2013 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la sentenza n. 1944/2012 del T.A.R. Sicilia - sezione staccata di Catania, con la quale era stato ordinato al Comune di Gravina di Catania di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2099/2011 resa da quello stesso organo giurisdizionale in relazione alla ivi prevista condanna al risarcimento del danno e nominato, occorrendo, il Commissario ad acta;
Preso atto della richiesta formulata dal detto commissario (con nota del 27/11/2012, pervenuto presso gli uffici di segreteria in data 09/01/2013) al fine della concessione di una proroga del termine fissato per l’esecuzione dell’incarico, tale da farlo coincidere con quello ultimo fissato liberamente dalle parti per il pagamento dell’ultima rata del quantum debeatur , in conformità al contenuto dell’accordo del 05/12/2012;
Il Collegio accoglie la richiesta formulata dal commissario ad acta ed agli effetti concede la proroga di cui sopra fino alla indicata data del 30.6.2014 e comunque sino alla definitiva esecuzione del giudicato.