TAR Catania, sez. II, sentenza 2022-07-08, n. 202201838
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Pubblicato il 08/07/2022
N. 01838/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02789/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2789 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S Z, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A V, in Catania, via Sassari 28;
contro
il Comune di Brolo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. P I, in Catania, via Firenze, 144;
per l'annullamento
con il ricorso principale,
della nota prot. n. -OMISSIS- in data 4 settembre 2009, notificata il 7 settembre 2009, del Responsabile del servizio IV
con il ricorso per motivi aggiunti,
dell’ordinanza di “ sgombero ed acquisizione al patrimonio comunale n.-OMISSIS-del 2,03.2015",
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brolo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 30 maggio 2022 il dott. G G R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con nota prot. n. -OMISSIS- in data 4 settembre 2009, notificata il 7 settembre 2009, il Responsabile del servizio IV del Comune di Brolo ha comunicato al Sig. -OMISSIS- l'avvio del procedimento di trascrizione ed immissione in possesso del terreno di cui è comproprietario, ai sensi dell'art. 3l del D.P.R. n. 380/2001, sull'assunto che i Signori -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- non avevano ottemperato alle ingiunzioni di demolizione dei manufatti abusivi nn. 41 del 27 agosto 1987 e n. 5 del 23 gennaio 2004, emesse nei confronti della Signora -OMISSIS-;n. 35 del 27 agosto 1987, emessa nei confronti del Signor -OMISSIS-;n. 42 del 27 agosto 1987, emessa nei confronti della Signora -OMISSIS-;e n. 43 del 27 agosto 1987, emessa nei confronti della Signora -OMISSIS-.
Sempre con l’atto menzionato in precedenza il Responsabile del Servizio IV del Comune di Brolo ha: l) comunicato all'odierno ricorrente, Signor -OMISSIS-, nella qualità di comproprietario dei precitati terreni in ragione di un quarto, l'accertamento d'inottemperanza alle precitate ordinanze di demolizione;2) soggiunto che la mancata ottemperanza alle ordinanze di demolizione aveva determinato di diritto l'acquisizione del terreno del ricorrente al patrimonio del Comune e che il medesimo provvedimento costituiva titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione gratuita nei registri immobiliari delle particelle di terreno ivi specificate.
Il Sig. -OMISSIS- impugnava tale provvedimento con un ricorso principale notificato il 13/11/2009.
Si costituiva in giudizio il Comune intimato.
Sopravveniva poi l'ordinanza di " Sgombero ed acquisizione al patrimonio comunale Ord. N.-OMISSIS-del 2,03.2015 ", notificata il 13.03.2015, avente ad oggetto immobili abusivi realizzati in località -OMISSIS- riportati in catasto al foglio di mappa 1, con le particelle -OMISSIS-" e con la quale, il responsabile dell'area Tecnica del citato Comune ordinava alla ditta -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- lo sgombero da persone e/o cose dei fabbricati abusivamente realizzati e della relativa area di pertinenza, distinti in catasto al foglio di mappa 1, con la particella -OMISSIS-, così come quantificato nell'accertamento di inottemperanza prot n.-OMISSIS- dell’1.10.2009, da eseguirsi entro e non oltre giorni 30 (quindici) dalla data di notifica del presente provvedimento: che parimenti il Sig. -OMISSIS- impugnava con un ricorso per motivi aggiunti notificato il-OMISSIS-.05.2015.
Si costituiva in giudizio il Comune intimato.
In data 30 maggio 2022 si teneva l’udienza pubblica per l’esame dei gravami proposti, che venivano entrambi trattenuti in decisione.
I – Con il ricorso principale il ricorrente ha postulato il sussistere di vizi di violazione ed erronea applicazione degli artt. 6 e 7 della L. 47/85 e dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, nonché di eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà e dell'omesso accertamento dei fatti e del difetto di motivazione.
In premessa occorre dire che la contitolarità dell’area ove i predetti interventi edilizi abusivi sono stati realizzati viene desunta dallo stesso Comune intimato dai dati catastali, secondo i quali – altresì in forza di una dichiarazione dell’ente locale che assume valore di confessione stragiudiziale per gli effetti di cui agli artt. 2733 e 2735 c.c., esonerando di conseguenza l’organo giudicante da una verifica della loro correttezza alla stregua delle pertinenti visure - quella di cui al Foglio di Mappa n. 1, particelle nn. -OMISSIS-, derivante dalla particella-OMISSIS-, appartiene indivisamente ai sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS- (per ¼), -OMISSIS- (per ¼), -OMISSIS- (per ¼) e -OMISSIS- (per ¼). Con altrettanta evidenza formale, sempre per dichiarazioni provenienti dal Comune intimato, le ordinanze di demolizione relative agli interventi edilizi abusivamente realizzati su tale area risultano notificate, fra i più comproprietari della stessa, esclusivamente ai Sigg.ri -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-
Il ricorso principale merita pertanto di essere accolto in base al precedente subito appresso riportato: “la mancata notificazione al proprietario dell’ordine di demolizione preclude l’emanazione del procedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, stante il carattere sanzionatorio di detta misura rispetto all’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione. L'art. 31 T.U. 6 giugno 2001 n. 380 deve essere interpretato nel senso che, pur risultando astrattamente legittimo il provvedimento di demolizione, ancorché adottato e notificato al solo responsabile dell’abuso e non anche al proprietario dell’area su cui è stata realizzata l’opera abusiva, e pur dovendosi ritenere che la natura reale dalla sanzione demolitoria e ripristinatoria non può non implicare la doverosità della sua emanazione anche nei confronti del proprietario non responsabile, tuttavia la progressione degli atti della repressione urbanistica subisce un arresto e il successivo momento (costituito dall’acquisizione del bene e dell’area di sedime al patrimonio comunale), non si verifica nel caso in cui il provvedimento di demolizione non sia stato notificato (anche) al proprietario, non responsabile dell’abuso ”( T.A.R. Napoli, Sez. III, sent. 17 settembre 2015, n. 4564).
II – Con il ricorso per motivi aggiunti sono stati innanzitutto proposti vizi di illegittimità derivata: la cui fondatezza deve essere riconosciuta in base a quanto già statuito al punto I) della presente decisione, con dichiarato assorbimento di ogni altra censura contenuta di tale atto di gravame.
III – Il Collegio, conclusivamente pronunciando, accoglie tanto il ricorso principale quanto il ricorso per motivi aggiunti, e per gli effetti annulla gli atti con ciascuno di essi impugnati. Le statuizioni sulla refusione delle spese di lite vengono adottate come da soccombenza, con rinvio al dispositivo per la loro liquidazione.