TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2019-03-18, n. 201903556

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2019-03-18, n. 201903556
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201903556
Data del deposito : 18 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/03/2019

N. 03556/2019 REG.PROV.COLL.

N. 14898/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14898 del 2018, proposto da
F C T D A, G T D A, V A T D A, L T D, M R H J, P V T H, rappresentati e difesi dall'avvocato F N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento

dell'illegittimità del silenzio serbato dal Consolato Generale d'Italia a Rio de Janeiro (Brasile) sull'istanza e contestuale diffida ad adempiere trasmessa a mezzo PEC in data 17.09.2018;

e per quanto occorrer possa, per l’ annullamento della nota del Consolato Generale d'Italia a Rio de Janeiro (Brasile) prot. n. 20945 del 12.10.2018, e di tutti gli atti e comportamenti connessi, consequenziali, preordinati, collegati, precedenti o successivi, anche se non conosciuti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2019 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato:

- che con il ricorso in oggetto gli istanti in epigrafe hanno chiesto l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana per ius sanguinis avanzata in data 17.09.2018, prospettando violazione dell’art. 2 L. 241/90 e 31 CPA per superamento del termine per la conclusione del procedimento amministrativo e obbligo dell’amministrazione di provvedere;

- che l’amministrazione, costituitasi in resistenza, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

Considerato:

- che l’eccezione sollevata dalla difesa erariale è fondata;

- che per pacifico – e condivisibile – indirizzo gli atti che i competenti organi pubblici possono assumere in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita non hanno natura costitutiva, bensì natura meramente dichiarativa, restando conseguenzialmente estranea agli stessi lo svolgimento di qualsiasi potestà discrezionale, con la conseguenza che la situazione giuridica soggettiva che gli istanti vantano a fronte dell’azione degli organi pubblici nella materia è quella di diritto soggettivo e non di interesse legittimo;

- segnatamente, nel sistema delineato dalla l. n. 91/1992 le ipotesi di acquisto iure sanguinis in virtù della nascita da cittadini italiani non integrano una concessione demandata al potere discrezionale dell’amministrazione, ma costituiscono un vero e proprio diritto soggettivo relativamente al quale gli organi competenti possono assumere solo atti a carattere dichiarativo e non costitutivo, una volta riscontrata la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge;

- che il ricorso all’odierno esame attiene per l’appunto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai sensi dell’art. 1 L. n. 91/1992, sicché gli istanti azionano una posizione giuridica di diritto soggettivo;

- che, vertendo la questione in tema di posizioni di diritto soggettivo, il rito del silenzio-inadempimento di cui agli artt. 31 e 117 D.Lgs. 104/2010 non è esperibile, trattandosi di strumento processuale inidoneo a superare qualsiasi inerzia dell'amministrazione, ma solo quella connessa sempre e comunque ad attività incidente su posizioni di interesse legittimo (cfr. da ultimo Cons. Stato Sez. III, 22/06/2018, n. 3858;
quali precedenti conformi di questo Tribunale, sez. III ter n. 08692/2018, 1220/2019);

Ritenuto in conclusione:

- che secondo l’ordinario criterio di riparto la domanda esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo per essere devoluta alla cognizione del giudice ordinario (davanti al quale può essere riproposto con le modalità e nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.);

- che le spese di lite, data la particolarità della questione, possono essere compensate.

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