TAR Trieste, sez. I, sentenza 2015-11-24, n. 201500520
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N. 00520/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00715/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 715 del 1999, proposto da:
Fintrading Srl, rappresentato e difeso dagli avv. E T e M R, con domicilio eletto presso Piero Lugnani Avv. in Trieste, Via Coroneo 31/2;
contro
Comune di Faedis, rappresentato e difeso dagli avv. P Z, L Z, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, piazza Unita' D'Italia 7;
per l'annullamento
del provvedimento del 28.09.1999 prot. 7531 del Sindaco del Comune di Faedis, con il quale ai sensi della legge regionale del 19.11.1991 n. 52, si dispone la notifica del verbale di inottemperanza in data 02.09.99 nei confronti della Fintrading srl e di Zuanigh Maurilio;
di ogni altro atto presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Faedis;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2015 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ditta ricorrente agisce in giudizio per l’annullamento del provvedimento del 28 settembre 1999 del sindaco del comune di Faedis che disponeva la notifica del verbale d’inottemperanza nei confronti della ditta medesima per la demolizione di un’antenna trasmittente, con l’avvertenza che in carenza si sarebbe proceduto ad avviare le procedure per la demolizione dell’opera.
La ditta ha proposto avverso il provvedimento impugnato i seguenti motivi:
Violazione degli articoli 7 e 8 della legge 241 del 1990, per mancato avviso di avvio del procedimento, errore sui presupposti dell’azione in quanto le antenne televisive, non avrebbero alcun impatto sull’ambiente, violazione del diritto della ricorrente a esercitare l’impianto in quanto concessionaria del ministero, violazione dell’articolo 4 della legge 223 del 1990 e dell’articolo 3 della legge 249 del 1997, che consentono all’istallazione delle antenne, difetto di presupposto per carenza di motivazione sulle ragioni per cui il traliccio deve essere demolito, violazione degli articoli 15 e 21 della costituzione e infine per mancato rispetto del decreto di concessione del Ministro e per incompetenza assoluta.
Con sentenza n 190/2010 del TAR il giudizio venne sospeso ex art. 295 cpc per ragioni di pregiudizialità, in quanto pendente presso il Consiglio di Stato il ricorso in appello avverso la sentenza n 677 del 2009 del TAR.
In successiva memoria la società ricorrente reiterava e illustrava nuovamente le proprie domande, facendo presente che nel frattempo aveva ottenuto per modificare l’impianto sulla base delle più recenti tecnologie.
Con una seconda memoria depositata il 14 dicembre 2014 la ditta ha ulteriormente ribadito le proprie tesi difensive.
Infine con la memoria depositata il 13 ottobre 2015 ha spiegato i mutamenti della situazione di fatto insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Si è costituito in giudizio il comune in data 5 ottobre 2015 eccependo l’inammissibilità del ricorso in quanto sulla questione si è formata in giudicato in senso sfavorevole alla ditta ricorrente.
DIRITTO
Il presente ricorso è rivolto avverso il provvedimento del 28 settembre 1999 del sindaco del comune recante la notifica del verbale d’inottemperanza all’ordine di demolizione.
Va innanzitutto osservato come avverso il provvedimento presupposto a quello in questa sede impugnato, cioè l’ordine di demolizione dell’antenna, era stato presentato il ricorso n. 677 del 1998, deciso con sentenza numero 502 del 2008 di rigetto del ricorso medesimo. Tale sentenza è stata appellata e confermata con la sentenza del Consiglio di Stato n. 2411 del 2015.
Nel frattempo questo tribunale aveva sospeso il giudizio con l’ordinanza collegiale numero 23 del 2015, in attesa proprio della pronuncia definitiva del Consiglio di Stato.
Il presente ricorso è inammissibile.
Invero risulta evidente come il provvedimento comunale impugnato in questa sede ha come immediato presupposto l’ordine di demolizione impugnato con il ricorso 677 del 1998, rigettato da questo Tar con sentenza n. 502 del 2008 confermata dal Consiglio di Stato. Va poi osservato come il provvedimento impugnato con il presente ricorso viene contestato esclusivamente per i vizi afferenti all’atto presupposto, per cui il passaggio in giudicato della prima sentenza rende inammissibile il secondo ricorso sulla base della nota regola del ne bis in idem.
L’unica censura autonoma riguarda il mancato preavviso di provvedimento e risulta infondata in quanto l’atto risulta vincolato al mero accertamento dell’inottemperanza al precedente ordine.
L’inammissibilità del ricorso comporta la liquidazione delle spese a danno della ditta ricorrente e a favore del Comune resistente, liquidate in dispositivo.