TAR Firenze, sez. III, sentenza 2014-07-04, n. 201401199
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N. 01199/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01956/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1956 del 2011, proposto da:
Ges-Co srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. G T, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, via Ricasoli, n. 40;
contro
Comune di Massa, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti F P e M P, con domicilio eletto presso l’avv. Domenico Iaria in Firenze, via dei Rondinelli, n. 2;
per l'annullamento
- della nota del Comune di Massa 13.07.2011, prot. n. 00030996, ad oggetto "avviso scadenza oneri di urbanizzazione posizione n. 1529" nonchè di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto, anche di estremi non conosciuti, ivi compresa;
- dell'Autorizzazione Unica Suap - Permesso a costruire n. 20605 rilasciata il 27.01.2011 nella parte in cui determina erroneamente il contributo per gli oneri di costruzione per la realizzazione di sale cinematografiche.
per l'accertamento
dell'illegittimità e dell'erroneità dei criteri utilizzati dal Comune di Massa per la determinazione degli oneri di costruzione per la realizzazione di sale cinematografiche, nonchè dell'insussistenza dell'obbligo della ricorrente di corrispondere detti oneri nella misura pretesa dal Comune e,
ove necessario, per la condanna
del Comune di Massa alla restituzione degli oneri indebitamente percepiti in forza dei provvedimenti indicati in epigrafe;
in ogni caso, per la condanna
del Comune di Massa al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi del GES_CO per l'effetto dell'illegittimità dei provvedimenti e dei comportamenti del medesimo Comune.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Massa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2014 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori F. Gesess delegato da G. Toscano e F. Panesi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - In data 27 gennaio 2011 la società Ges – Co srl otteneva dal Comune di Massa l’autorizzazione unica Suap – permesso di costruire per la “ristrutturazione ed ampliamento fabbricato (lotto 36b PLC ex Dalmine) per insediamento complesso cinematografico multisala con relativi locali accessori e di servizio”. Nel suddetto provvedimento (doc. 1 di parte ricorrente) si legge che gli <oneri di urbanizzazione>non sono dovuti in relazione all’intervento autorizzato, ciò ai sensi dell’art. 20, comma 7, del D.L. n. 26/94, convertito in legge n. 153/1994, mentre la quota di oneri concessori relativa a <costo di costruzione>viene determinata nell’importo complessivo di € 306.356,07. La società ricorrente provvedeva al pagamento della prima rata degli oneri di concessione relativi a <costo di costruzione>, ammontante a € 76.589,04;successivamente, con nota inviata all’Amministrazione comunale in data 19 maggio 2011, richiedeva la restituzione di quanto pagato , affermando la non debenza, ai sensi della norma di cui all’art. 20, comma 7, del citato decreto-legge n. 26/94 neppure della quota di oneri relativa a <costo di costruzione>. L’Amministrazione comunale non riscontrava la nota di parte ricorrente e successivamente richiedeva il pagamento della seconda rata degli oneri dovuti a costo di costruzione.
2 – Con il ricorso introduttivo del giudizio la società Ges – Co s.r.l. evidenzia come ai sensi del già citato art. 20, comma 7, del decreto-legge n. 26 del 1994 non sono dovuti oneri concessori per interventi edilizi correlati alla realizzazione di sale cinematografiche, neppure a titolo di <costo di costruzione>e censura l’autorizzazione comunale laddove richiede il pagamento di € 306.356,95 per difetto assoluto di motivazione. Conclude quindi per l’annullamento, in parte qua , dell’autorizzazione, per la condanna del Comune di Massa alla restituzione di quanto pagato senza titolo dalla ricorrente e per la condanna dell’Amministrazione comunale altresì al risarcimento dei danni.
3 – Il Comune di Massa si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, muovendo altresì eccezioni preliminari di irricevibilità e inammissibilità del gravame.
4 – Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 10 giugno 2014, relatore il cons. Riccardo Giani, e sentiti i difensori comparsi, coma da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
5 – Il Collegio ritiene di prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari formulate dall’Amministrazione resistente e di passare direttamente all’esame del merito della controversia, ritenendo che il ricorso risulti privo di fondamento.
6 – Parte ricorrente invoca l’applicazione della norma di cui all’art. 20, comma 7, del decreto-legge n. 26 del 1994, ritenendo che essa implichi la non debenza di <oneri concessori>in relazione all’edificazione di sale cinematografiche e contestando quindi gli atti gravati con i quali il Comune di Massa ha invece richiesto il pagamento della somma di € 306.356,07 a titolo di <costo di costruzione>;parte ricorrente censura altresì gli atti gravati per assoluto difetto di motivazione, non essendo chiaro perché sia dovuta la somma richiesta.
7 - Le doglianza formulate sono infondate.
8 – Partendo dal censurato difetto assoluto di motivazione, si tratta di doglianza infondata.
Il Comune di Massa nell’autorizzazione unica Suap – permesso di costruire del 27 gennaio 2011 richiama l’art. 20, comma 7, del decreto-legge n. 26 del 1994 e chiarisce che, secondo la prospettiva offerta dall’Amministrazione, tale norma comporta che non sono dovuti <oneri concessori>in relazione alla edificazione di sale cinematografiche per quel che concerne la componente <oneri di urbanizzazione>, mentre sono dovuti, e vengono infatti quantificati in € 306.356,07, gli oneri per la componente <costo di costruzione>, che non è compresa nell’esonero di legge, questi ultimi calcolati sulla base della disciplina di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 75 del 2000. L’assunto di parte ricorrente, secondo cui non vi sarebbe alcuna motivazione delle ragioni in base alla quali l’Amministrazione richiede il pagamento degli oneri in presenza della norma di cui all’art. 20, comma 7, cit. è dunque privo di fondamento, l’Amministrazione esplicitando nell’autorizzazione unica che essa reputa dovuto gli oneri connessi al <costo di costruzione>che non sarebbero ricompresi (a differenza degli <oneri di urbanizzazione>) dall’esonero previsto dalla norma citata.
9 – Ma il punto focale della contestazione di parte ricorrente attiene proprio al fatto che siano dovuti <oneri concessori>con riferimento alla edificazione di sale cinematografiche, ritenendo parte ricorrente che l’invocata norma di cui all’art. 20, comma 7, cit. comporti un esonero totale, sia con riferimento alla componente <oneri di urbanizzazione>sia con riferimento alla componente <costo di costruzione>, mentre l’Amministrazione comunale applica l’esenzione di cui all’art. 20, comma 7, cit. solo in riferimento al primo profilo (oneri di urbanizzazione) ritenendo invece dovuti gli oneri correlati al secondo profilo (costo di costruzione).
La censura di parte ricorrente è infondata.
L’art. 20, comma 7, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26 cit. afferma che “ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, la volumetria necessaria per la realizzazione di sale cinematografiche non concorre alla determinazione della volumetria complessiva in base alla quale sono calcolati gli oneri di concessione”. Il disposto della norma citata è esplicito nel senso, non già di prevedere un esonero tout court dell’attività edificatoria legata alla realizzazione di sale cinematografiche dal pagamento degli oneri concessori, bensì una non computazione della relativa volumetria in quella complessiva “in base alla quale sono calcolati gli oneri di concessione”, assumendo quindi importanza la modalità di calcolo degli oneri concessori medesimi, giacché la norma in questione opera soltanto con riferimento agli oneri “calcolati” con riferimento alla volumetria realizzata. L’esame della censura impone quindi di capire se, da un punto di vista normativo, sia corretta l’interpretazione comunale secondo la quale la quota di contributi concessori correlata ai <costi di costruzione>non è legata alla volumetria realizzata, sicché non risente della statuizione di cui all’art. 20, comma 7, cit. secondo la quale la volumetria delle sale cinematografiche “non concorre” a determinare la volumetria complessiva “in base alla quale sono calcolati gli oneri concessori”. Rileva il Collegio come i dati normativi rilevanti non correlino, in effetti, il <costo di costruzione>alla volumetria realizzata. Già l’art. 6 della legge n. 10 del 1977, dopo che l’art. 3 della stessa legge aveva stabilito che “la concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione” - quindi introducendo accanto agli <oneri di urbanizzazione>già previsti dalla legge n. 765 del 1967 anche un contributo commisurato al <costo di costruzione>- prevedeva che il <costo di costruzione>fosse calcolato con riferimento, nel caso di nuovi edifici, “al costo dell’edilizia agevolata” e nel caso di interventi su edifici esistenti “in relazione al costo degli interventi stessi così come individuati dal Comune in base ai progetti presentati per ottenere la concessione”, con l’aggiunta che una quota del contributo viene determinata in ragione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione. Previsioni simili si rinvengono nella disciplina introdotta, in parziale modifica dell’art. 6 cit., dall’art.7 della legge n. 537 del 1993. La stessa disciplina attualmente vigente, di cui all’art. 16 del DPR n. 380 del 2001, si richiama alla precedenti previsioni appena richiamate: così il comma 9 prevede che “il costo di costruzione per i nuovo edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata” e si ribadisce che una quota dello stesso viene determinata “in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione;il comma 10 stabilisce che “nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire”. La situazione invero non cambia se passiamo alle norme della legge regionale Toscana n. 1 del 2005: l’art. 121, infatti, prevede che il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato “con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata”, mentre nel caso di interventi su edifici esistenti è possibile “determinare costi di costruzione come quota percentuale di quello delle nuove costruzioni”.
Dunque la componente degli oneri concessori riferita al <costo di costruzione>è correlata piuttosto al costo dell’opera edilizia, così come risultante dal <computo metrico estimativo>collegato al progetto da realizzare, che non alla volumetria realizzata. Ne consegue che quando l’art. 20, comma 7, del decreto-legge n. 26 del 1994 afferma che la volumetria necessaria per la realizzazione delle sale cinematografiche “non concorre alla determinazione della volumetria complessiva in base alla quale sono calcolati gli oneri concessori” non si riferisce alla componente di tali oneri relativa al <costo di costruzione>che, secondo le previsioni normative sopra esaminate, non è “calcolata” sulla base della “volumetria” ma semmai in correlazione al costo desumibile dal computo metrico estimativo relativo all’opera autorizzata (in termini TAR Milano, Sez. 2^, 28 giugno 2010, n. 2644).
10 – Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso è infondato e deve essere respinto sia nella sua domanda di annullamento che nelle correlate domande di restituzione e di risarcimento del danno. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.