TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2014-02-11, n. 201400109

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2014-02-11, n. 201400109
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 201400109
Data del deposito : 11 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00528/2012 REG.RIC.

N. 00109/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00528/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 528 del 2012, proposto da:
G B, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Rastelli, con domicilio eletto presso avv. Paolo Mazzotta in L'Aquila, via Duca degli Abruzzi, 8 - Sassa;

contro

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero Difesa, Ministero Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

per l'annullamento

del decreto n.1619/12 adottato dal Comando Generale dei Carabinieri in data 17/05/2012, notificato in data 28/6/2012, di diniego riconoscimento infermità da causa servizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero Difesa e del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2014 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, G B ha chiesto l’annullamento degli atti in epigrafe individuati con i quali il Comando Generale dell’Arma di Carabinieri resistente ha denegato il riconoscimento di infermità (“gonartrosi bilaterale” e “artrosi al gomito dx e al polso sx con medio impegno funzionale”) come dipendente da causa di servizio e l’attribuzione del conseguente equo indennizzo.

Espone il ricorrente, già in servizio nell’Arma dei Carabinieri dal 3.8.1979 al 14.12.2002, di aver svolto l’attività di servizio in “zone fredde, umide, con turni soprattutto notturni” e, soprattutto, di essere stato vittima, negli anni 1985 e 1997, di due distinti incidenti occorsi durante l’espletamento del servizio che ebbero a interessare il gomito dx, il polso sx e le ginocchia, con lesioni già riconosciute dipendenti da causa di servizio (come da documentazione in atti).

Di fatto, dall’epoca dei sinistri, il ricorrente ha sofferto di dolori ricorrenti, come risultante anche dai congedi richiesti e accordati (cfr. periodo luglio-agosto 2002 per “tendinite post.-traumatica bicipite brachiale dx”), presenta una limitazione di circa 15 cm. della flesso estensione del gomito dx, con dolorabilità ai movimenti passivi forzati e limitato movimento di prono-supinazione dell’avambraccio, oltre a disfunzionalità dolorosa ai movimenti esterni di flesso estensione, alla deambulazione e alla prolungata stazione eretta;
del resto lo stesso Comitato di Verifica per le cause di servizio, con parere n.44869/2009 del 15.3.2010, aveva giudicato la “distorsione del polso sx” dipendente da causa di servizio;
nonostante la presentazione di congrua documentazione medica, e nonostante il parere favorevole della Commissione Medica Ospedaliera di Chieti (verbale in data 27.5.2011), il decreto impugnato, reso in conformità con quanto opinato dal Comitato di Verifica per le Cause di servizio) negava l’ascrivibilità a causa di servizio delle lamentate infermità (gonartrosi bilaterale e note di artrosi al gomito dx e al polso sx con medio impegno funzionale), ignorando del tutto quanto emergente dalla documentazione sanitaria e da quanto dallo stesso Comitato in precedenza riconosciuto.

Da qui il ricorso che deduce: 1) Travisamento, omessa e/o contraddittoria valutazione dei fatti – irragionevolezza del provvedimento impugnato – Carenza e/o difetto di motivazione – Illogicità, contraddittorietà della motivazione: del tutto travisata è la situazione di fatto non avendo il Comitato tenuto conto degli accadimenti a causa dei quali si sono verificate le lesioni “gonartrosi bilaterale” e “note di artrosi al gomito dx e al polso sx con medio impegno funzione”;
le lesioni in questione sono state originate da traumi violenti non oggetto di specifica considerazione nell’iter logico-motivazionale che ha condotto all’adozione del richiamato giudizio valutativo;
non è stata operata alcuna valutazione delle connessioni causali fra i sinistri occorsi e le specifiche infermità ;
lo stesso Comitato dapprima aveva considerato la distorsione al polso come dipendente da causa di servizio (parere n.44869/2009) per poi negare la dipendenza richiesta delle “note di artrosi al polso”;
il provvedimento di diniego non è dunque, alla stregua delle peculiari circostanze di atto, adeguatamente motivato;
è comune esperienza far derivare da lesioni traumatiche conseguenze di tipo artrosico, mentre il Comitato di verifica non ha dimostrato l’esistenza di fattori specifici diversi dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica;
il Comando generale avrebbe dovuto rilevare la notata macroscopica carenza motivazionale e discostarsi dalle conclusioni prese dal Comitato di verifica;
2) Violazione della legge 8 agosto 1991, n.261: il provvedimento impugnato si pone in contrasto con la citata legge (art.2, lett.m) che stabilisce una presunzione di interdipendenza tra il processo artrosico e la lesione traumatica occorsa durante il servizio;
vero è che la normativa si riferisce all’attribuzione delle pensioni di guerra, ma è sempre stata ritenuta applicabile anche alle cause relative al riconoscimento della dipendenza delle patologie da causa di servizio, di pensione privilegiata ordinaria e di altre provvidenze elargitive;
concludeva per l’accoglimento del ricorso.

Si costituivano le Amministrazioni intimate chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Le parti depositavano documentazione.

All’esito della pubblica udienza del 22 gennaio 2014, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.

DIRITTO

Il ricorso è inteso a contestare la determinazione del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri che, in conformità al giudizio del Comitato di verifica, ha negato la dipendenza da causa di servizio di alcune infermità lamentate e il conseguente equo indennizzo.

Va in fatto precisato che il ricorrente, con istanza in data 30.10.2010, chiedeva il riconoscimento da causa di servizio delle infermità “gonartrosi bilaterali”, “artrosi gomito destro” e “artrosi polso sinistro”, spiegando che le infermità andavano ricondotte al servizio prestato principalmente “in zone fredde, umide, con turni soprattutto notturni” e in considerazione di due incidenti occorsi durante l’espletamento del servizio (negli anni 1985 e 1997) che avevano interessato le medesime zone anatomiche (polso sx, gomito dx e ginocchia), come riconosciuto dagli stessi organi competenti.

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, come detto, negava il richiesto riconoscimento e il conseguente equo indennizzo sulla scorta del conforme parere del Comitato di verifica per le cause di servizio (parere n.34669/2011 in data 17.4.2012).

Il parere del Comitato, in particolare, spiegava che la “gonartrosi bilaterale” è “ patologia degenerativa dovuta a displasia del ginocchio (valgismo, varismo, displasie della rotula) e delle articolazioni limitrofe, che determinano uno squilibrio statico responsabile della maggior usura della componente cartilaginea: su tali malformazioni costituzionali, che influiscono sulla postura, nessun ruolo, neppure sotto il profilo della concausalità efficiente e determinante, può aver svolto il servizio prestato, secondo le modalità risultanti dagli atti, nel determinare una più rapida evoluzione del processo degenerativo”;
quanto alle “note di artrosi al gomito dx ed al polso sx con medio impegno funzionale” si negava la dipendenza da causa di servizio “trattandosi di infermità dovuta a fatti dismetabolico-degenerativi a livello delle articolazioni, in correlazione con l’usura conseguente al pregredire dell’età, sull’insorgenza e decorso della quale non può aver nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, il servizio prestato, quale risultante agli atti, e, comunque, non caratterizzato da particolari e gravose condizioni di disagio”.

A sostegno del ricorso, il deducente, oltre a richiamare le condizioni in cui si sarebbe svolto il servizio, ricorda che in data 3.8.1985 rimase coinvolto in un incidente verificatosi nel Comune di Revello (CN), riportando lesioni personali interessanti sia gli arti superiori sia gli arti inferiori (come dai rilievi e certificazioni del 3.8.1985), anche se le lesioni alle ginocchia, pur risultando nel rapporto medico, non furono poi trascritte nel foglio matricolare.

In data 30.1.1997, sempre durante il servizio, subiva un altro sinistro, a causa dl quale riportava un trauma contusivo al gomito dx con sospetta frattura.

In sostanza, il ricorrente lamenta, nei due motivi di ricorso, che possono congiuntamente esaminarsi, che gli organi competenti, nell’escludere la dipendenza delle infermità da causa di servizio, avrebbero del tutto misconosciuto le evidenze in fatto sopra ricordate circa gli accadimenti traumatici occorsi e già riconosciuti dipendenti da causa di servizio, onde sarebbe del tutto incongruo negarne la incidenza nella causazione delle patologie degenerative in atto;
sotto un secondo profilo, l’evento traumatico, anche per disposizione normativa espressa, oltre che per comune esperienza, degenera in patologia artrosica, sicché il Comitato, anche sotto tale profilo, avrebbe dovuto motivare circa la ritenuta esclusione del nesso causale.

Va preliminarmente osservato, in punto di diritto, che nel procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità e conseguente equo indennizzo, l’art. 14 D.P.R. 29 ottobre 2001, n.461 prevede che l’Amministrazione debba esprimersi su conforme parere del Comitato di verifica il cui parere assume natura parzialmente vincolante per la P.A. procedente nel senso che la stessa non se ne può discostare a meno che non ravvisi una evidente carenza istruttoria ovvero un palese travisamento dei fatti o una illogicità manifesta in cui sia incorso il predetto organo tecnico e in tali ipotesi l’Amministrazione può motivatamente richiedere al Comitato di esprimere un nuovo parere all’esito del quale adotterà il provvedimento finale sulla domanda sempre in senso conforme al parere del Comitato (Cfr. Cons. di Stato. n.988/2011 e TAR Abruzzo - , L’AQUILA, n.141/2013).

Ne discende che l’Amministrazione non avrebbe potuto, come richiesto dal ricorrente, provvedere in senso difforme dal parere del Comitato adducendo diversa motivazione.

La specifica competenza tecnica del Comitato e l’attribuzione della peculiare valenza giuridica alle sue valutazioni incidono inoltre significativamente sulle potenzialità decisorie dell’Amministrazione attiva, che, in ragione di quanto sopra, non può che limitarsi alla verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo e non ad attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico, essendo tenuta a esprimere un specifica motivazione solamente nei casi in cui l’Amministrazione in base agli elementi di cui disponga e che non siano stati vagliati dal Comitato, ovvero in presenza di evidenti omissioni e violazioni delle regole procedimentali, ritenga di non poter aderire al parere de Comitato anzidetto (cfr. Cons. di Stato, n.1889/2009).

Inoltre, il giudizio medico-legale circa la dipendenza di infermità da cause o concause di servizio si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvi i poteri di questi di valutarne ab externo la irragionevolezza, la incongruità e soprattutto l’eventuale carenza di esaustività (Cons. di Stato. n.7516/1009, ex pluris).

La giurisprudenza ha inoltre chiarito che “nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio da considerarsi fattore degenerativo della malattia possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, con esclusione quindi delle circostanze e condizioni generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress che costituiscono fattori di rischio ordinario in relazione alla vita militare (cfr. TAR Lazio, n.192/2010).

Tenuto conto delle predette coordinate ermeneutiche, il ricorso è infondato.

Invero, la motivazione espressa dal Comitato, sulla base della quale è stato emesso il provvedimento di diniego, non si appalesa inficiata da vizi valutativi integranti errore manifesto o palese illogicità.

Si è sopra detto che le generiche condizioni di stress lavorativo (sede di servizio, turni, ecc.), richiamate dal ricorrente nella istanza e nel ricorso giurisdizionale, non costituiscono fattori di rischio straordinari tali da integrare la causa (o la concausa) efficiente nella produzione dell’infermità.

Nondimeno, il ricorrente lamenta inoltre la pretesa mancata valutazione degli eventi traumatici (risultanti dagli atti) che avrebbero determinato l’origine dell’evoluzione degenerativa trasfusa nelle patologie in atto e che, sotto altro profilo, costituirebbero autonomamente causa efficiente (o concausa determinante) delle dette patologie.

Il Comitato di verifica ha ritenuto, con motivazione in sé non illogica (e, pertanto, insindacabile), che le patologie lamentate abbiano diversa eziologia (essenzialmente dismetabolica e connessa all’età), il che escluderebbe ex se la rilevanza causale degli altri eventi denunciati.

In punto di fatto, occorre, inoltre, rilevare che il trauma alle ginocchia (che il ricorrente riconduce all’incidente del 1985 e dal quale si vuol far discendere, per naturale degenerazione, la patologia artrosica bilaterale, benché refertato all’Ospedale (cfr.certificazione Ospedale di Saluzzo del 2.8.1985, riferita però solo a“lievi escoriazioni al 3° dito mano destra e ginocchio sinistro”) non è mai stato accertato come tale (come “trauma”, cioè) e men che meno come dipendente da causa di servizio dai competenti organi nell’imminenza dei fatti e neppure successivamente.

Ne discende che alcuna incidenza causale può essere attribuita al detto incidente rispetto a una patologia degenerativa interessante le ginocchia, non essendo l’accadimento traumatico di per sé non accertato né ricondotto a causa di servizio.

Del tutto logica e ragionevole si appalesa dunque la motivazione resa dal Comitato di verifica che, non avendo elementi per ricondurre la degenerazione al trauma, ne ha coerentemente escluso la derivazione dal servizio, in ragione della normale evoluzione della patologia come discendente da fattori essenzialmente costituzionali e dismetabolici ovvero displasici.

Quanto alle patologie relative al polso sinistro e al gomito destro, anche se la documentazione di servizio evidenzia chiaramente che quei distretti corporei furono a suo tempo interessati da eventi traumatici e che, a seguito di detti eventi, il ricorrente ha già ottenuto il riconoscimento della causa di servizio, quanto alle infermità “distorsione polso sx” e “trauma contusivo gomito dx” (cfr. processo verbale n.91/004207 del 25.6.1991 e processo verbale del 3.2.1997 della Commissione Medica ospedaliera di Chieti), non sono stati addotti elementi idonei a confutare le valutazioni tecnico-scientifiche operate dal Comitato in ordine alla natura endogena dell’eziologia, senza rilevanza di eventuali eventi traumatici.

Neppure può dedursi il difetto istruttorio dal riferimento alla normativa speciale sulle pensioni di guerra (L. 261/91) che presume, nelle indicate condizioni, la dipendenza per le malattie contratte durante la prestazione in stato di guerra o di prigionia guerra (cfr. artt. 3 e 4 L. 313/1968 e succ., modif.), con l’evidente ratio, non estensibile oltre i casi e i termini considerati, di semplificare la prova del nesso causale oltre che in considerazione del sicuro maggiore aggravio connesso alle patologie contratte nei detti stati, ma non ex se applicabile nella diversa fattispecie all’esame.

Il ricorso è complessivamente infondato e merita il rigetto.

Tenuto conto della natura della controversia, possono compensarsi inter partes le spese di giudizio.

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