TAR Venezia, sez. III, sentenza 2014-11-18, n. 201401418

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2014-11-18, n. 201401418
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201401418
Data del deposito : 18 novembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01016/2011 REG.RIC.

N. 01418/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01016/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1016 del 2011, proposto da:
Comune di Pescantina, rappresentato e difeso dagli avv.ti G P e G P, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia, San Polo, 3080/L;

contro

Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti D M e D V, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Venezia, San Polo, 2988;
Provincia di Verona, non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento

della determinazione n. 134 dell'11/3/2011 emessa dal Responsabile Settore Tecnico - Lavori Pubblici del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella con cui viene disposto di procedere nei confronti del Comune di Pescantina al recupero coattivo dell'importo di € 203.077,57 e di procedere con la messa a ruolo dell'importo nel caso in cui il Comune di Pescantina non provveda al pagamento spontaneo della predetta somma.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Nel territorio del Comune di Pescantina, in provincia di Verona, è presente una discarica di rifiuti solidi urbani ed assimilabili sottoposta a sequestro penale dal 2006 a tutt’oggi efficace.

L’art. 37 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, prevede che sia corrisposto ai Comuni limitrofi a quello ove è ubicato l’impianto di recupero e smaltimento di rifiuti, un contributo volto a compensare i disagi subiti.

Per l’attuazione di tale previsione la Giunta regionale ha adottato dei criteri generali con deliberazione n. 1739 del 18 giugno 2004, ai quali devono attenersi le Province, enti competenti a determinare i criteri e le modalità effettive di ripartizione del contributo tra i Comuni interessati.

La Provincia di Verona vi ha provveduto con determinazione dirigenziale n. 2133 del 26 aprile 2005, e deliberazione consiliare del 14 settembre 2005.

Per quanto riguarda l’impianto sito nel territorio del Comune di Pescantina, il limitrofo Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella ha chiesto la quota ad esso spettante, che la Provincia con determinazione dirigenziale n. 5472 del 22 ottobre 2010, ha definito nella misura dello 6,8%.

Tale determinazione è stata impugnata con autonomo ricorso r.g. 146 del 2011 dal Comune di Pescantina.

Il Comune di Sant’Ambrogio di Vapolicella con nota prot. n. 14979 del 21 dicembre 2010 ha intimato al Comune di Pescantina il pagamento della somma di € 203.077,57 corrispondente alla quota ad esso spettante per gli anni 2004 – 2006 sulla base dei criteri dettati dalla Provincia.

Con determinazione n. 134 dell’11 marzo 2011, il Comune, a fronte della mancata corresponsione delle somme, ha disposto di avviare il loro recupero coattivo, procedendo alla messa a ruolo dell’importo.

Con il ricorso in epigrafe il Comune di Pescantina impugna tale determinazione per le seguenti censure:

I) violazione dell’art. 37 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, delle deliberazione della Giunta regionale n. 1739 del 18 giugno 2004, e della determinazione del dirigente della Provincia di Verona n. 5472 del 22 ottobre 2010, erronea valutazione dei fatti, insufficienza ed incogruità della motivazione e difetto di istruttoria, perché viene preteso il riconoscimento di una quota del contributo relativa agli anni 2004 e 2006 in modo retroattivo, anziché dalla data nella quale è stata adottata la determinazione della Provincia n. 5472 del 22 ottobre 2010, con cui è stata concretamente individuata la ripartizione del contributo;

II) violazione degli artt. 17 e seguenti del Dlgs. 26 febbraio 1999, n. 46, e del DPR 29 settembre 1973, n. 6021, travisamento, contraddittorietà, insufficienza della motivazione e dell’istruttoria perché manca l’esplicitazione dei dati considerati per quantificare l’entità della pretesa e il periodo di riferimento, e viene altresì disposta l’iscrizione a ruolo di somme non risultanti da un titolo esecutivo;

III) violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 perché è stata ingiustificatamente omessa l’acquisizione dell’apporto procedimentale del Comune di Pescantina che è il destinatario del provvedimento impugnato;

IV) illegittimità derivata dai vizi propri del presupposto provvedimento della Provincia 5472 del 22 ottobre 2010, con cui è stata definita la percentuale di riparto del contributo, illegittimo perché non è stato adottato sulla base delle valutazioni del progettista e del direttore dei lavori e perché è privo di motivazione.

Si è costituito in giudizio il Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale adito perché la controversia, riguardando la complessiva azione di gestione dei rifiuti, rientra nella competenza del Tar Lazio ai sensi dell’art. 135, comma 1, lett. e), cod. proc. amm., e l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e carenza di interesse.

Con ordinanza n. 888 del 9 novembre 2011, è stata respinta la domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 23 ottobre 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.

Non vi è più un interesse attuale alla disamina dell’eccezione di incompetenza territoriale.

La stessa infatti si fonda su una norma del codice del processo amministrativo, l’art. 135, comma 1, lett. e), non più vigente, in quanto modificata dall'art. 1, comma 1, lettera nn), n. 3), del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195.

Il nuovo testo dell'art. 135 del d.lgs. n. 195 del 2011, alla lettera e) prevede ora espressamente la competenza inderogabile del TAR del Lazio solo per le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile), e a seguito di tale modifica normativa non sono quindi più attribuite alla competenza inderogabile del Tar del Lazio, sede di Roma, le controversie alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti.

Deve pertanto darsi atto che è venuto meno il presupposto normativo sulla quale la stessa si basava, con la conseguenza che anche secondo la prospettazione contenuta nell’eccezione, dovendo ora trovare applicazione i criteri generali di riparto, per effetto dello ius superveniens, questo Tribunale sarebbe divenuto territorialmente competente.

Si può pertanto prescindere dall’esame della fondatezza o meno dell’eccezione in applicazione dei principi di economia processuale affermati in giurisprudenza (ex pluribus, cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 15 ottobre 2012, n. 5280;
Consiglio di Stato, Sez. V, 2 luglio 2001, n. 3588;
Corte Costituzionale, ord. 11 luglio 2012, n. 180).

E’ invece fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

Nel caso all’esame è impugnato un atto non immediatamente lesivo, privo di autonoma valenza provvedimentale e privo altresì di efficacia esterna.

Infatti è oggetto di impugnazione un atto che si sostanzia nell’invito rivolto a settore finanziario e tributario del Comune di avviare le procedure di recupero coattivo del credito mediante iscrizione al ruolo, e l’atto lesivo è costituito dalla cartella esattoriale non ancora emanata al momento della proposizione del ricorso e che è stata adottata solo successivamente, sulla quale non ha cognizione il giudice amministrativo (dalla documentazione versata in atti risulta che la cartella esattoriale è oggetto di impugnazione avanti al giudice ordinario).

Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

Le peculiarità della controversia e la definizione in rito della controversia giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

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