TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-02-04, n. 202301996

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-02-04, n. 202301996
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202301996
Data del deposito : 4 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/02/2023

N. 01996/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01015/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1015 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto ex art. 25, comma 1, lett. a), cod. proc. amm., presso l’intestato Tribunale in Roma, via Flaminia, n. 189;



contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l’annullamento

del provvedimento di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana n. -OMISSIS-emesso dal Ministero dell’Interno in data 8 novembre 2018 e notificato al ricorrente il 7 dicembre 2018;

di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali agli atti impugnati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2022 il dott. E M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto n. -OMISSIS-in data 8 novembre 2018, con il quale il Ministero dell’Interno ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della legge n. 91/1992, presentata dall’odierno ricorrente in data 12 maggio 2015, risultando a carico di quest’ultimo i seguenti carichi penali:

- in data 14 ottobre 1999, notizia di reato comunicata all’Autorità Giudiziaria dalla Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-per il reato di cui all’art. 635 c.p. (danneggiamento);

- in data 22 febbraio 2002, notizia di reato comunicata all’Autorità Giudiziaria dalla Stazione dei Carabinieri di-OMISSIS-per il reato di cui all’art. 633 c.p. (invasione di terreni o edifici);

- in data 26 gennaio 2004, decreto penale di condanna del GIP del Tribunale di -OMISSIS-, esecutivo il 27 settembre 2004, per i reati di cui agli artt. 610 c.p. (violenza privata) e 582 c.p. (lesione personale).

Eccepisce il ricorrente l’illegittimità dell’atto impugnato per violazione di legge sostanziale ed eccesso di potere per erronea interpretazione della legge e manifesta irragionevolezza, avendo l’Amministrazione posto a fondamento del diniego i succitati “carichi pendenti” non riscontrabili in nessun certificato a parte il reato giudicato con decreto penale di condanna, reato risalente al 2002 e dichiarato estinto in data anteriore al decreto di rigetto.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, contestando le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del provvedimento impugnato.

All’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2022, la causa è passata in decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Sul punto il Collegio osserva quanto segue in merito alla natura del provvedimento di concessione della cittadinanza alla luce della giurisprudenza in materia, di recente sintetizzata dalla Sezione (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, nn. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), secondo cui l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.

Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Consiglio di Stato, A.G., n. 9/1999 del 10.6.1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, 3.12.2008 n. 1796/08; sez. VI, n. 3006/2011; sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater , nn. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; n. 4199/2013).

L’interesse dell’istante a ottenere la cittadinanza deve

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