TAR Firenze, sez. I, sentenza 2022-11-02, n. 202201242

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2022-11-02, n. 202201242
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202201242
Data del deposito : 2 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/11/2022

N. 01242/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00341/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 341 del 2018, proposto da
E G, rappresentato e difeso dall'avvocato F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato C S in Firenze, via Pastrengo 2;

contro

Comune di Sinalunga, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Michelangelo Baque', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Lorenzo il Magnifico n. 72;

nei confronti

S G, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Nocentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via dei Rondinelli n. 2;

per l'annullamento

dell’ordinanza 05.01.2018 n. 3/2018 notificata il 12.01.2018 del comandante dell’Ufficio di Polizia Municipale di “rimozione dei massi abusivamente collocati sulla strada di collegamento tra la SP tra la S.P. 63/A(Strada del Canale) e la strada comunale dei Frati in prossimità dell’intersezione con la strada dei Frati entro 7 giorni dal ricevimento della presente, e il pieno e integrale ripristino della sede stradale, fatta salva la facoltà, in caso di inadempimento del presente ordine di ripristino di esecuzione d’ufficio con spese a carico dell’intimato.”;

nonché degli atti tutti prodromici e di quelli consequenziali comunque connessi, ancorché ignoti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sinalunga e del Sig. S G;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 settembre 2022 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il presente ricorso il Sig. E G ha impugnato l’ordinanza del 5 gennaio 2018 n. 3/2018 del comandante dell’Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Sinalunga di “rimozione dei massi abusivamente collocati sulla strada di collegamento tra la SP tra la S.P. 63/A (Strada del Canale) e la strada comunale dei Frati in prossimità dell’intersezione con la strada dei Frati entro 7 giorni dal ricevimento della presente, e il pieno e integrale ripristino della sede stradale”.

Il ricorrente rileva che l’atto impugnato è l’epilogo di una lunga vicenda, nell’ambito della quale lo stesso Sig. G avrebbe esercitato la sua piena signoria sul ridetto stradello anche mediante l’apposizione dei massi, in considerazione dell’utilizzo esclusivo senza alcun intervento pubblico.

In particolare, e nell’impugnare il provvedimento sopra citato con un’unica ma articolata censura, si sostiene la violazione degli artt. 20, 84, 378 legge 20 marzo 1865 n. 2248 (all. F), oltre alla violazione del giusto procedimento e la lesione dei principi di buon andamento e legalità dei provvedimenti amministrativi.

A parere del ricorrente l’atto impugnato sarebbe illegittimo sia, in quanto emesso in assenza della comunicazione di avvio del procedimento, sia soprattutto in quanto lo stradello mancherebbe del suo fondamentale presupposto, ovvero l’inserimento del compendio negli elenchi delle strade pubbliche o vicinali di uso pubblico cui alla legge n. 2248/1865.

Nel ricorso si è costituito il Comune di Sinalunga e il Sig. G, quest’ultimo in quanto proprietario di un complesso immobiliare al quale si accede anche tramite la strada vicinale che funge da collegamento tra la Strada Comunale dei Frati e la Strada Comunale del Canale (oggi Strada Provinciale 63/A).

Entrambe dette parti hanno contestato le argomentazioni proposte e hanno chiesto il rigetto del ricorso, mentre in via preliminare il Comune di Sinalunga ha eccepito il difetto di Giurisdizione in luogo del Giudice Ordinario, essendosi in presenza di una controversia avente ad oggetto l’accertamento della proprietà.

Il Sig. G, in qualità di soggetto controinteressato, ha evidenziato che la strada di cui si tratta costituirebbe il confine tra la sua proprietà e quella del Sig. G e sarebbe stata liberamente accessibile da entrambi gli ingressi sino a quando, tra la fine del 2012 e l’inizio del 2013, lo stesso Sig. G avrebbe iniziato a collocarvi blocchi di pietra che hanno ostruito il passaggio.

Nel merito il Comune sostiene come sussista il carattere demaniale della strada a conferma della legittimità del provvedimento di rimozione dei massi che hanno intercluso l’accesso.

All’udienza di smaltimento del 23 settembre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. In primo luogo va chiarito come sussista la giurisdizione di questo Tribunale, risultando infondata l’eccezione proposta dal Comune di Sinalunga.

1.1 Sul punto va ricordato che precedenti pronunce delle sezioni Unite (in questo senso di veda Cass. n. 1624/2010 e Cass. S.U. n. 26897/2016) si sono limitate ad attribuire alla competenza del Giudice Ordinario l’azione di accertamento circa la proprietà e l’esistenza di diritti di uso pubblico su una strada privata.

1.2 Al contrario, deve ritenersi che permanga al Giudice Amministrativo la giurisdizione inerente l’annullamento dell’ordine dell’Ente per la rimozione degli ostacoli al pubblico transito allorché, come nel caso di specie, la cognizione in ordine al diritto di proprietà avvenga in via incidentale ai sensi dell’art. 8, comma 1, c.p.a. (TAR Toscana Firenze Sez. I 28 gennaio 2013 n. 136).

1.3 Si consideri, infatti, che l’oggetto del presente processo non attiene all’accertamento di un diritto reale su cui è senz’altro competente il Giudice Ordinario, bensì riguarda la legittimità del procedimento di formazione di un’ordinanza di rimozione e dell’esistenza dei relativi presupposti.

1.4 Precedenti pronunce hanno chiarito come rientri nella Giurisdizione amministrativa la questione relativa alla rimozione di un cartello (fattispecie analoga a quella in esame), anche quando la parte ricorrente sostiene, come elemento pregiudiziale, la natura privata della strada (Cons. Stato Sez. II, 18/05/2020, n. 3158).

1.5 Ciò premesso per quanto concerne la Giurisdizione di questo Tribunale, è possibile esaminare nel merito il ricorso, anticipando sin d’ora come quest’ultimo sia da respingere, risultando infondata l’unica censura proposta.

1.6 A seguito della costituzione del Comune si è potuto accertare che il primo procedimento, avente ad oggetto la strada di cui si tratta, si è svolto nel 2013-2014 e si è concluso con una prima diffida nei confronti del Sig. G a rimuovere gli ostacoli frapposti alla relativa transitabilità, provvedimento quest’ultimo poi eseguito dall’Amministrazione comunale e mai impugnato dal ricorrente.

1.7 In relazione al secondo procedimento (di cui al provvedimento ora contestato e contrariamente a quanto affermato dal ricorrente) va evidenziato come il Comune ne aveva comunicato l’avvio (si veda la nota prot. 4341 del 08.03.2017), con l’indicazione del relativo responsabile ed i termini di durata, nota quest’ultima alla quale è seguita la comunicazione dei motivi ostativi.

1.8 Il Comune aveva accertato, dopo lo svolgimento di un’istruttoria e con la partecipazione del ricorrente, che il c.d. “stradello” fungesse, effettivamente, da collegamento tra la Strada del Canale (Strada Provinciale n. 63/A) e la Strada comunale dei Frati.

1.9 Come dimostra la documentazione in atti, il tracciato è visibile e in alcuni punti è caratterizzato da un fondo di cemento/pietra al pari di una vera e propria strada e, ancora, la transitabilità è libera per cicli e pedoni, così come risulta apposta la segnaletica stradale, pur essendo in parte divelta e in cattivo stato di manutenzione.

2. Dette circostanze sono confermate dalle stampe aerofotogrammetriche relative agli anni 1954-1978-1988-1996-1998-2002-2005-2007-2010-2013 che evidenziano, altresì, l’assenza di massi sull’imbocco della Strada dei Frati (che dunque sono stati abusivamente apposti solo a partire dal 2013).

2.1 Anche le mappe in possesso del Comune dimostrano l’esistenza di un tracciato, evidenziato con una linea continua e, ciò, a differenza delle strade vicinali che sono indicate come tratteggiate.

Si è affermato che l'adibizione ad uso pubblico di una strada è desumibile quando il tratto viario, per le sue caratteristiche, assuma un’esplicita finalità di collegamento, essendo destinato al transito di un numero indifferenziato di persone oppure quando vi sia stato, con la cosiddetta dicatio ad patriam , l'asservimento del bene da parte del proprietario all'uso pubblico di una comunità, di talché il bene stesso viene ad assumere le caratteristiche analoghe a quelle di un bene demaniale (Cons. Stato Sez. II, 18/05/2020, n. 3158).

2.2 A fronte delle circostanze di fatto sopra citate, il ricorrente non ha dato prova che la strada di cui si tratta sia individuata da una specifica particella catastale, che sia numerata e sia di proprietà privata.

Al contrario il Tribunale di Siena (si veda in atti la sentenza n. 90 del 10/08/2017, così come la Corte d’Appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di primo grado), nel sancire l’inesistenza di una prelazione agraria, ha confermato l’esistenza di una strada vicinale ad uso pubblico.

2.3 Si è chiarito che detto tracciato era stato utilizzato “…per il passaggio di una collettività di persone;
idonea a soddisfare esigenze di carattere generale;
utilizzata dai cittadini di Sinalunga da tempo immemorabile”, precisando, altresì, che “il passaggio risulta essere stato liberamente esercitato fino alla fine dell’anno 2011, il che consente di escludere che i massi fossero stati posizionati a chiusura della strada da svariati anni”.

2.4 Anche le planimetrie catastali versate in atti confermano la presenza di una strada che separa i due fondi per tutta la lunghezza del confine, senza che sia stata fornita prova di una significativa modifica dello stato dei luoghi.

2.5 La Corte di Appello ha rilevato come “appare certamente più plausibile la tesi di parte appellata circa la natura demaniale della strada (…) ciò anche in considerazione delle risultanze catastali che, a partire dal periodo leopoldino, riportano la presenza della strada in questione tra la viabilità pubblica, il che si pone in contrasto con la sua natura privata affermata dal G”.

2.6 E’ peraltro noto che l’iscrizione nell’elenco delle strade pubbliche comunali, o in ipotesi vicinali di uso pubblico, non assume valenza costitutiva, rivestendo una funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune, ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell’uso, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell’inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante un’azione negatoria di servitù” (Cass. Civ.

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