TAR Pescara, sez. I, sentenza 2023-08-22, n. 202300282
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Pubblicato il 22/08/2023
N. 00282/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00093/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 93 del 2023, proposto da
Kuwait Petroleum Italia Sp.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M B, F B, L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torino di Sangro, non costituito in giudizio;
nei confronti
Regione Abruzzo, Provincia di Chieti, Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (Arta) Abruzzo, Autostrade per L'Italia S.p.A., Maglione S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio inadempimento serbato dal Comune in merito alla convocazione della Conferenza di Servizi per l'istruttoria del procedimento di bonifica del punto vendita carburanti n. 6025 sito in Torino di Sangro (CH), AdS Sangro Ovest, Autostrada A14
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2023 il dott. M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- in funzione della procedura di bonifica del punto vendita carburanti dalla medesima gestito, ai sensi dell’art. 242, comma 4 del d.lgs. 152/2006, la ricorrente ha presentato al Comune resistente l’analisi di rischio sito-specifica e relativi allegati tecnici a supporto, richiedendo la convocazione di una conferenza di servizi per il loro esame;
- l’ultima diffida in tal senso appare datata 15.9.2022;
- rilevato che sussiste astrattamente un obbligo di provvedere in capo al Comune (Consiglio di Stato sentenza 5206 del 2023);ciò in quanto ai sensi dell’articolo 242 del d.lgs. 152/2006 il Comune così come la Provincia sono parti del procedimento di bonifica, e in ogni caso, sebbene in via ordinaria spetti alla Regione la indizione della conferenza di servizi, dal combinato disposto degli artt. 6, comma 1, lett. e), e 8, comma 2, lett. a), della l. n. 241/1990 emerge comunque la sussistenza di un dovere di leale collaborazione con il privato (consistente nel dar corso alla istanza trasmettendola all’organo o alla parte procedimentale competente) quantomeno da parte dell’Amministrazione comunque direttamente coinvolta nel procedimento pur se non competente a provvedere (Tar Lazio, sentenza 1172 del 2022);
- peraltro il medesimo Comune non si è costituito, nulla dunque deducendo in relazione alle ragioni dell’inadempimento;
- il ricorso appare quindi fondato limitatamente all’obbligo di provvedere in modo espresso sulla istanza;
- le spese seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo;