TAR Milano, sez. III, sentenza breve 2022-11-17, n. 202202565
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Pubblicato il 17/11/2022
N. 02565/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00361/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 361 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M C R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento prot. -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 19.08.2021 dalla Polizia di Frontiera di Malpensa, con cui il Questore della Provincia di Milano gli ha revocato il permesso di soggiorno di lungo periodo n. -OMISSIS-, rilasciatogli in data 03.07.2018 dalla Questura di Milano;
- del provvedimento di respingimento alla frontiera, adottato in data 19.08.2021 dalla Polizia di Frontiera di Malpensa;
B) e, per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 18/10/2022:
- del provvedimento Prot. -OMISSIS- del Questore della Provincia di Milano, notificato a mezzo pec nella stessa data, nella parte in cui ha confermato la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo n. -OMISSIS-, rilasciato in data 03.07.2018 dalla Questura di Milano.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2022 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato il 26/01/2022 e depositato il 24/02/2022 l’esponente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti, in epigrafe specificati, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili.
1.1) Contro la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo l’esponente lamenta, in particolare, il difetto di istruttoria e di motivazione e la violazione dell’integrità del contraddittorio procedimentale. Ciò, poiché, ove gli fosse stato concesso di partecipare al relativo procedimento amministrativo, avrebbe potuto dimostrare la effettività del rapporto di lavoro intercorso con la -OMISSIS-, producendo la comunicazione obbligatoria UniLav dell’assunzione, il contratto di assunzione, l’estratto conto previdenziale INPS, le buste paga ricevute nel periodo 2017-2018, il CUD 2018, l’estratto conto del proprio c/c bancario. Da tali documenti, prosegue l’istante, si sarebbe potuto inferire che, contrariamente a quanto affermato nell’impugnata revoca, il permesso di soggiorno non sarebbe stato acquisito fraudolentemente.
1.2) Quanto al provvedimento di respingimento, se ne deduce l’illegittimità per violazione degli artt. 9 e 10 comma 1 del d.lgs. n. 286/1998.
2) Si è costituito il Ministero intimato, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie.
3) Con ordinanza del 16/3/2022, n. 337, la Sezione: «(…) Rilevato, nel merito:
che il ricorrente, cittadino pakistano, è stato respinto alla frontiera ai sensi dell’art. 10, comma 1 del d.lgs. n. 286 del 1998, in quanto, nel frattempo, la Questura procedente aveva revocato il suo permesso di soggiorno di lunga durata;
che tale revoca – odiernamente impugnata insieme al citato respingimento – è stata motivata, ai sensi dell’art. 9, comma 7 lett. a) del testo unico sull’immigrazione, sulla base della fraudolenta acquisizione del permesso revocato;
Considerato:
che l’accertata irreperibilità per assenza dal territorio nazionale ha precluso alla Questura procedente la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno ad altro titolo al cittadino straniero;
Ritenuto:
che il ricorso pare fondato, nella misura in cui l’immediato respingimento alla frontiera ha impedito al cittadino straniero ogni tipo di contraddittorio rispetto all’accusa a lui rivolta;
che l’accusa di acquisizione fraudolenta del permesso di soggiorno di lungo periodo non risulta accertata con sentenza penale definitiva, e la documentazione allegata in giudizio – unitamente ad una necessaria integrazione dell’istruttoria - deve indurre l’amministrazione resistente ad un approfondimento dei presupposti sulla cui base ha accertato in via amministrativa la ritenuta falsità;
che il ricorrente, in assenza di una sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati, è impossibilitato a ritornare lecitamente sul territorio nazionale, dove ha radicato da tempo la sua vita e dal quale può più agevolmente interloquire con le autorità competenti, al fine di chiarire i dubbi sull’acquisizione del permesso di lunga durata, o anche solo al fine di ottenere un permesso di soggiorno per diverso titolo;
che, pertanto, sussistono i presupposti per l’invocata cautela;(…)», ha accolto la domanda cautelare, disponendo il riesame dei presupposti della revoca del permesso di soggiorno di lunga durata.
4) Il 22/07/2022 parte resistente ha depositato in atti il decreto del 18/07/22, con cui il Questore di Milano, « Visto il proprio provvedimento nr. prot. 0177129, adottato il 20.05.2021, concernente la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo nr. -OMISSIS-, atto notificato in data 19.08.2021 al cittadino pakistano -OMISSIS-, nato il -OMISSIS-;dato atto che il suddetto provvedimento veniva adottato in quanto il ricorrente, in data 03.07.2018, risulta aver ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno UE producendo documentazione non veritiera sulla sua condizione reddituale, traendo in errore il funzionario addetto al rilascio del titolo;che pertanto, in data 23.11.2020, lo stesso veniva indagato ai sensi dell’art. 5 comma 8 bis d.lgs. n. 286/1998;letto l’art. 9 comma 7 lett. a) del D.Lgs 286/98 e successive modifiche ed integrazioni, secondo cui “il permesso di soggiorno di cui al comma 1 (Ue per soggiornanti di lungo periodo) è revocato se è stato ottenuto fraudolentemente”, si conferma la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo nr. -OMISSIS- per i motivi sopra esposti;preso atto dell’ordinanza nr. -OMISSIS- Reg.Prov.Cau. pubblicata il 16.03.2022, relativa al ricorso nr. 361/2022 Reg.Ric., con cui il TAR Lombardia di Milano ha accolto la domanda incidentale di sospensione ai fini del riesame, ordinando all’Amministrazione di riesaminare l’atto impugnato;rilevato che in esecuzione della citata ordinanza TAR è stata acquisita nuova documentazione riguardo alla situazione del ricorrente;considerata la lunga durata del soggiorno nel territorio nazionale e la situazione lavorativa rappresentata;
verificato che il cittadino, all’atto della notifica del provvedimento impugnato, è stato respinto in patria presso la frontiera aerea di Malpensa;lo straniero, verificati i requisiti di legge, previa apposita istanza da avanzare entro 15 giorni dal suo reingresso in Italia, potrà ottenere un permesso di soggiorno ad altro titolo, così come previsto dall’art. 9, comma 9 TUI;
evidenziato che laddove predetta istanza non venisse presentata, il cittadino pakistano dovrà presentarsi entro 15 giorni lavorativi dal suo rientro sul territorio nazionale al Posto di Polizia di Frontiera di Malpensa per allontanarsi dal territorio italiano, con l’avvertenza che in mancanza …».
5) Con motivi aggiunti notificati il 17/10/2022 e depositati il 18/10/2022 l’esponente, dopo avere rappresentato di non avere ancora ottenuto il visto per il reingresso, ha chiesto l’annullamento del succitato decreto di conferma, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto più profili.
5.1) Detta conferma, in sostanza, riprodurrebbe - ad avviso dell’istante - gli stessi vizi dell’atto confermato, essendo anch’essa basata su una mera presunzione di acquisizione fraudolenta del titolo di soggiorno, senza alcun coinvolgimento dell’istante e, dunque, disattendendo l’ordinanza n. -OMISSIS-, in precedenza citata. Al riguardo, l’esponente ha ribadito come, eventuali irregolarità contabili o amministrative del proprio datore di lavoro non potrebbero ripercuotersi nei propri confronti, non minando in alcun modo la genuinità della propria attività lavorativa.
6) Alla camera di consiglio del 15 novembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione, previa indicazione alle parti della possibile inammissibilità parziale del ricorso, per difetto di giurisdizione del giudice adito, e della possibile definizione della causa con sentenza in forma semplificata.
7) Preliminarmente, il Collegio osserva che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l'adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta esaustiva trattazione delle questioni oggetto di giudizio, nonché la mancanza di opposizione delle parti, avvisate dal Presidente del Collegio in ordine a tale eventualità.
8) Indi e in via pregiudiziale, il Collegio deve rilevare d’ufficio, così come prospettato in camera di consiglio, la parziale inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione del giudice adito rispetto all’azione annullatoria rivolta contro il provvedimento di respingimento alla frontiera.
8.1) Ciò, in quanto si tratta di un atto incidente su posizioni giuridiche aventi consistenza di diritto soggettivo e, dunque, eccedente la giurisdizione di legittimità del giudice adito (cfr., sul punto, Cass., SS.UU., 17-06-2013, n. 15115;Consiglio di Stato, III 13-09-2013, n. 4543;nonché, da ultimo, TAR Lombardia, Milano, IV, 3-11-2022, n. 2441;id., I, 4-07-2022, n. 1590).
8.2) Ne discende, in parte qua, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riassunta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del c.p.a.
9) Per il resto, il ricorso e i motivi aggiunti vanno accolti, stante la fondatezza delle suesposte censure di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e per violazione dell’integrità del contraddittorio procedimentale.
9.1) Come già emerso in sede cautelare (cfr. la succitata ordinanza n. -OMISSIS-), la revoca del permesso di soggiorno UE risulta adottata senza una previa, completa acquisizione in sede procedimentale degli elementi all’uopo necessari per verificare la sussistenza della acquisizione fraudolenta del titolo, di cui all’art. 9, comma 7 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286.
9.2) Stando a quanto documentato in atti di causa (attraverso la comunicazione obbligatoria UniLav dell’assunzione, il contratto di assunzione, l’estratto conto previdenziale INPS, le buste paga del periodo 2017-2018, il CUD 2018, l’estratto conto del proprio c/c bancario, di cui ai documenti depositati sub nn. 4 e ss. da parte ricorrente), l’esponente avrebbe potuto fornire un apporto utile all’istruttoria, astrattamente idoneo ad incidere sulla verifica della effettività o meno dell’attività lavorativa dichiarata per il conseguimento del titolo di soggiorno.
9.3) Da tale vulnus sul piano dell’istruttoria consegue anche il lamentato deficit sul piano della motivazione, la quale, a dispetto dell’orientamento consolidato dalla giurisprudenza [che richiede, per giustificare la misura della revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, una motivazione articolata su più elementi, che tenga conto della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, tale da escludere ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali (cd. tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo, su cui cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, Sent. 29-07-2022, n. 6706)], ha radicato la ridetta revoca su una presunta condotta delittuosa del ricorrente (riconducibile all’art. 5, comma 8-bis del d.lgs. n. 286/1998), oggetto di un procedimento penale che, a ben vedere, non risulta sfociato in alcuna sentenza di condanna.
10) Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in relazione al decreto del 19-07-2022, impugnato con i motivi aggiunti nella parte recante la conferma della revoca del permesso di soggiorno UE, trattandosi di determinazione assunta senza porre in essere l’approfondimento richiesto con l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- e incorrendo, pertanto, negli stessi vizi già rilevati nei confronti del provvedimento impugnato col ricorso introduttivo.
11) Per quanto sin qui esposto, il ricorso introduttivo va dichiarato in parte inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riassunta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del c.p.a.;lo stesso ricorso, per la restante parte, e i motivi aggiunti, assorbiti i profili non espressamente scrutinati, vanno accolti, con conseguente annullamento del decreto del 20-05-2021, di revoca del permesso di soggiorno UE di lungo periodo, e del decreto del 19-07-2022, nella parte in cui conferma la revoca del permesso di soggiorno UE, con essi rispettivamente impugnati.
12) Le spese di lite, in virtù della prevalente soccombenza, sono poste a carico del resistente e a favore del ricorrente, e liquidate come da dispositivo.