TAR Trento, sez. I, sentenza 2017-03-06, n. 201700076
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Testo completo
Pubblicato il 06/03/2017
N. 00076/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00163/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 163 del 2016, proposto dalla società Brocchetto di Brocchetto Renzo & C. S.n.c., in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati L C e A C, con domicilio eletto in Trento, via Grazioli n. 27, presso lo studio dell’avvocato A C;
contro
il Comune di Primiero San Martino di Castrozza, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato F M B, con domicilio eletto in Trento, piazza Mosna n. 8, presso lo studio del predetto avvocato;
nei confronti di
società Primiero Sviluppo S.r.l. e Famiglia Cooperativa di Primiero Soc. coop., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Dalla Fior e A L, con domicilio eletto in Trento, via Paradisi n. 15/5, presso lo studio dei predetti avvocati;
per l’annullamento
dei seguenti atti: A) decreto del Commissario straordinario del Comune di Primiero San Martino di Castrozza n. 125 del 2 maggio 2016, con il quale è stata disposta l’approvazione del piano guida di viale Piave in Transacqua; B) piano guida approvato con il predetto decreto, composto dalla relazione del progettista e dagli allegati cartografici ed esplicativi accompagnatori; C) parere della Commissione per la pianificazione territoriale e per il paesaggio della Comunità di Primiero, in funzione di Commissione edilizia comunale, rilasciato in data 27 aprile 2016 ai fini dell’adozione del predetto piano guida; D) verbale di audizione e parere del Comitato degli ex Sindaci dei Comuni fusi nel nuovo Comune di Primiero San Martino di Castrozza, acquisito in data 22 marzo 2016 dal Commissario Straordinario e richiamato nel preambolo del predetto decreto; E) variante al PRG del Comune di Transacqua (oggi Comune di Primiero San Martino di Castrozza) per viale Piave, approvata con delibera consiliare n. 6 del 3 febbraio 2009; F) ogni atto altro antecedente e conseguente, presupposto e\o derivato;
nonché per la condanna del Comune di Primiero San Martino di Castrozza e dei controinteressati, società Primiero Sviluppo e Famiglia Cooperativa di Primiero, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dalla società ricorrente a causa della presentazione e dell’adozione degli atti impugnati, quantificati nella misura di giustizia e comunque in misura non inferiore ad € 100.000,00, oltre interessi dalla data del ricorso, nonché dei danni, da determinarsi in via equitativa, per l’impedimento alla ristrutturazione aziendale e societaria dalla società ricorrente e per la conseguente perdita di utili o per la realizzazione di perdite d’esercizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Primiero San Martino di Castrozza e delle società controinteressate Primiero Sviluppo e Famiglia Cooperativa di Primiero;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2017 il dott. C P e uditi l’avvocato L C per la società ricorrente, l’avvocato F M B per il Comune di Primiero San Martino di Castrozza e l’avvocato A L per le società controinteressate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La presente controversia - avente ad oggetto il piano guida di viale Piave in Transacqua, approvato ai sensi dell’art. 50, comma 7, della legge provinciale n. 15/2015 con decreto del Commissario straordinario del Comune di Primiero San Martino di Castrozza n. 125 del 2 maggio 2016 - va ad inserirsi in una complessa ed articolata vicenda che trae origine dall’approvazione di un piano di lottizzazione - relativo alla zona nella quale ricadono sia aree edificate di proprietà della società Brocchetto (di seguito denominate lotto B), sia aree edificate di proprietà delle società controinteressate Primiero Sviluppo e Famiglia Cooperativa di Primiero (di seguito denominate lotto A) - attuativo di una variante al PRG del Comune di Transacqua (oggi Comune di Primiero San Martino di Castrozza) approvata con delibera n. 6 del 3 febbraio 2009.
2. La predetta vicenda, in estrema sintesi, può essere ricostruita come segue. Posto che la predetta variante al PRG prevedeva l’assoggettamento della zona in questione a un piano attuativo, le società Primiero Sviluppo e Famiglia Cooperativa di Primiero, proprietarie di circa il 75% della superficie della zona, si attivavano per l’approvazione di un piano di lottizzazione, incontrando però la ferma opposizione della società Brocchetto. Difatti tale piano attuativo prevedeva non solo la realizzazione ex novo di un edificio sul lotto A, ma anche la demolizione e ricostruzione dell’edificio, di proprietà della società Brocchetto, ubicato sul lotto B, con effetti pregiudizievoli per l’attività ivi svolta da tale società. Nonostante tale opposizione, il piano veniva definitivamente approvato con la delibera consiliare n. 37/2010 cui seguiva il rilascio della concessione edilizia n. 65/2010, in base alla quale veniva eseguita l’edificazione sul lotto A. La società Brocchetto impugnava quindi la predetta delibera e la conseguente concessione edilizia innanzi a questo Tribunale, che con la sentenza n. 226/2012 accoglieva il ricorso ritenendo viziata la delibera n. 37/2010 perché all’approvazione della stessa aveva preso parte anche il Sindaco del Comune di Transacqua, la cui sorella era all’epoca uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Famiglia Cooperativa di Primiero, con conseguente illegittimità derivata della concessione n. 65/2010. Peraltro, nelle more della pubblicazione di tale decisione, la società Brocchetto impugnava, con il ricorso n. 265/2012, anche ulteriori provvedimenti rilasciati dal Comune di Transacqua e, in particolare, la concessione edilizia in variante n. 56/2012, il certificato di agibilità dell’edificio e l’autorizzazione al commercio rilasciata alla Famiglia Cooperativa di Primiero. Invece le società Primiero Sviluppo e Famiglia Cooperativa di Primiero - oltre ad appellare innanzi al Consiglio di Stato, con il ricorso n. 8282/2012, la predetta sentenza n. 226/2012 - chiedevano al Comune di Transacqua di provvedere alla rimozione dei vizi che avevano determinato l’annullamento della delibera n. 37/2010. Il Comune con la delibera consiliare n. 39/2012 provvedeva quindi alla riapprovazione del piano di lottizzazione, cui seguiva il rilascio della concessione edilizia n. 1/2013 (riproduttiva della concessione edilizia n. 65/2010 e delle modifiche apportate con la concessione in variante n. 56/2012). Tuttavia anche la delibera n. 39/2012 e la concessione n. 1/2013 venivano impugnate dalla società Brocchetto con il ricorso n. 9/2013. Questo Tribunale con la sentenza n. 17/2015 accoglieva sia il ricorso 265/2012 per illegittimità derivata, in quanto la concessione n. 65/2010 era stata già stata annullata, sia il ricorso 9/2013, perché in sede di riapprovazione del piano attuativo e di rilascio del nuovo titolo abilitativo l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare le sopravvenute disposizioni in materia di parcheggi per attività commerciali, disposizioni che non erano state invece rispettate da parte delle società proponenti. Anche tale sentenza veniva appellata dalle società Primiero Sviluppo e Famiglia Cooperativa di Primiero, con il ricorso n. 1421/2015, innanzi al Consiglio di Stato, che con la sentenza n. 5136/2015 in data 12 novembre 2015 - previa riunione di tale ricorso al precedente ricorso n. 8282/2012 - respingeva entrambi gli appelli. A seguito della pubblicazione di tale sentenza la società Brocchetto in data 20 novembre 2015 reiterava, nei confronti del Comune di Transacqua, la diffida (già presentata a seguito della pubblicazione della suddetta sentenza n. 17/2015) ad adottare un ordine di demolizione dell’edificio realizzato sul lotto A. Invece le società Primiero Sviluppo e Famiglia Cooperativa di Primiero presentavano in data 19 novembre 2015 una nuova istanza di approvazione di un piano di lottizzazione avente ad oggetto i lotti A e B, a fronte della quale il Comune di Transacqua con nota del 31 dicembre 2015 adottava un preavviso di rigetto, evidenziando in motivazione che la stima dei parcheggi è « inferiore al limite minimo previsto dalla legge, anche tenuto conto delle agevolazioni e delle deroghe ammesse dalla D.G.P. n. 1689/2015 » e che « allo stato dei documenti e delle osservazioni acquisite nel corso del presente procedimento, non può nemmeno ipotizzarsi la “doppia conformità” urbanistica delle opere, ai fini di una loro eventuale sanatoria ». Seguiva la proposizione di due autonomi ricorsi (n. 71/2016 e 72/2016), tuttora pendenti, con i quali le società Primiero Sviluppo e Famiglia Cooperativa di Primiero chiedevano la condanna del Comune di Primiero San Martino di Castrozza - succeduto al Comune di Transacqua in data 1° gennaio 2016 - al risarcimento dei danni ad esse cagionati mediante l’adozione degli atti annullati in sede giurisdizionale. Peraltro - a fronte della motivazione della predetta sentenza del Consiglio di Stato n. 5136/2015, recante un esplicito riferimento ad una « eventuale riedizione dell’attività amministrativa all’esito del presente giudizio, al fine della predisposizione di un nuovo P.d.L. che sia interamente rispettoso della vigente disciplina in materia di standard », e considerato che nel frattempo la Giunta Provinciale con la delibera n. 1689 del 6 ottobre 2015 aveva in parte modificato i criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, prevedendo la possibilità (non contemplata in precedenza) per le zone miste di derogare a taluni parametri previgenti, con particolare riferimento al tema degli spazi a parcheggio e delle sistemazioni a verde - le società Primiero Sviluppo e Famiglia Cooperativa di Primiero in data 22 marzo 2016 proponevano al Comune di Primiero San Martino di Castrozza un diverso strumento urbanistico per