TAR Roma, sez. I, sentenza 2013-05-09, n. 201304622

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2013-05-09, n. 201304622
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201304622
Data del deposito : 9 maggio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07099/2012 REG.RIC.

N. 04622/2013 REG.PROV.COLL.

N. 07099/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7099 del 2012, proposto da:
G R, rappresentata e difesa dagli avv.ti A L e C M L, con domicilio eletto presso A L in Roma, v.le Parioli, 67;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

F P, S D R, non costituiti;

per l'annullamento

- del provvedimento di non ammissione alle prove orali del concorso notarile indetto con decreto della Direzione Generale del Ministero della Giustizia in data 28.12.2009, quale risulta dal verbale n. 48 di revisione delle prove scritte della commissione per l'esame teorico-pratico di concorso per la nomina a notaio nella seduta del 5.5.2011;

- del verbale n. 48 della commissione per l'esame teorico-pratico di concorso per la nomina di notaio redatto nella seduta del 5.5.2011, dal quale emerge l'inidoneità della ricorrente;

- del verbale n. 7 della commissione per l'esame teorico-pratico di concorso per la nomina di notaio redatto nella seduta del 14.3.2011.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2013 il cons. R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe la dott.ssa G R, premesso di aver partecipato al concorso, per esame a 200 posti di notaio, indetto con decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile del 28 dicembre 2009, espone di essere stata giudicata “non idonea” dopo la lettura del terzo elaborato, costituente l’atto “ inter vivos” e, conseguentemente, di non essere stata ammessa a sostenere le prove orali, con la seguente motivazione:”La Commissione, all’unanimità, rileva che il candidato è complessivamente insufficiente per l’inadeguatezza delle tecniche redazionali che non consentono di raggiungere gli interessi delle parti: in particolare, i meccanismi giuridici predisposti negli atti sono quanto meno di difficile applicazione pratica (v. notifica ai creditori dell’atto di trasformazione non prevista dalla legge) ed espongono le parti al pericolo reale di controversie, ciò in contrasto con la funzione notarile. La Commissione, pertanto, all’unanimità, complessivamente valutando, dichiara il candidato non idoneo”.

La ricorrente impugna, pertanto, il giudizio di non idoneità e la conseguente non ammissione all’orale, nonché i presupposti verbali della Commissione, affidando il ricorso al seguente articolato motivo di gravame:

- Violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost.;
violazione degli artt. 11, 13, 22, 23, 24 e 27 del r.d. 14.11.1926, n. 1953;
violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs 24.4.2006, n. 166;
violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 12 e 15 del d.p.r. 9.5.1994, n. 487;
violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, della legge 7.8.1990. n. 241;
eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dei criteri dalla stessa commissione fissati nel verbale del 14.3.2011, dei principi generali in tema di giusto procedimento, di trasparenza, di ripercorribilità ed affidabilità degli atti endoprocedimentali del concorso;
per assoluto difetto di istruttoria e di motivazione;
disparità di trattamento;
ingiustizia manifesta illogicità e irragionevolezza, contraddittorietà e sviamento di potere:

La circostanza che la Commissione abbia ritenuto di procedere all’analisi dei tre elaborati evidenzierebbe di per sé che l’Organismo avrebbe ritenuto l’atto mortis causa e l’atto di diritto commerciale immuni da mende che imponessero l’esclusione della candidata;
quanto all’atto inter vivos, decisivo per l’applicazione dell’art. 11 del d.lgs 166/2006, la Commissione tuttavia avrebbe omesso qualunque pertinente valutazione o motivazione, pervenendo ad una errata quanto oscura declaratoria di inidoneità della candidata;
la valutazione formulata ed il corredo giustificativo sarebbero del tutto incompleti, come risulterebbe dalla lettura dei verbali della Commissione.

Anche i rilievi mossi nei confronti degli altri due elaborati sarebbero generici ed elusivi (pericolo di contenzioso relativamente all’atto mortis causa, tecnica redazionale rudimentale rispetto all’atto di diritto commerciale).

La ricorrente chiede pertanto l’annullamento degli atti oggetto di censura.

2. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, e ne ha domandato la reiezione nel merito, sul rilievo della piena legittimità delle operazioni di correzione degli elaborati e della sufficienza, logicità e congruità della motivazione del giudizio negativo, insindacabile nel suo contenuto valutativo.

3. Con ordinanza collegiale n. 3645/2012 del 10 ottobre 2012 la Sezione ha respinto l’istanza incidentale di sospensione degli atti impugnati.

4. Alla pubblica udienza del 20 Marzo 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1 – Con i suindicati motivi di gravame, che si esaminano congiuntamente per connessione logica delle censure, la ricorrente, oltre a contestare i rilievi mossi dalla Commissione nei confronti del primo e secondo elaborato, censura analiticamente le motivazioni poste a fondamento del giudizio negativo reso in merito al terzo elaborato (atto “ inter vivos ”), per dedurre la insussistenza delle carenze in esso riscontrate;
in particolare, ella contesta : - la inadeguatezza delle tecniche redazionali utilizzate dalla ricorrente;
- la asserita difficoltà pratica dei meccanismi giuridici predisposti negli atti che espongono le parti al pericolo reale di controversie, in contrasto con la funzione notarile.

2 - Il vaglio giurisdizionale sollecitato con le proposte censure suggerisce di soffermarsi preliminarmente sull’ambito entro il quale lo stesso è consentito, al fine di parametrare specularmente l’ammissibilità delle doglianze sollevate avverso l’esercizio della discrezionalità valutativa, confluito nell’adozione del giudizio gravato.

2.1 In tale direzione, occorre rammentare che, dal momento che il giudizio di legittimità non può trasmodare in un pratico rifacimento, ad opera dell'adito organo di giustizia, del giudizio espresso dalla Commissione, con conseguente sostituzione alla stessa, trova espansione il principio per cui l'apprezzamento tecnico della Commissione è sindacabile soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà.

Come più volte affermato in giurisprudenza, anche della Sezione (Tar Lazio, sez. I, n. 2467 del 2012 e n. 26342 del 2010), il giudizio della Commissione, comportando una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, attiene alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile – unicamente sul piano della legittimità – per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, laddove tali profili risultino emergenti dalla stessa documentazione e siano tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che, con ciò, il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 172 del 2006).

Pur in presenza del superamento dell’equazione concettuale tra discrezionalità tecnica e merito – quest’ultimo riservato all'Amministrazione nella determinazione del regolamento di interessi più opportuno, e dunque insindacabile - nondimeno il limite del controllo giurisdizionale è dato dal fatto che l'applicazione della norma tecnica non sempre si traduce in una legge scientifica universale, caratterizzata dal requisito della certezza, ed anzi, quando contiene concetti giuridici indeterminati, dà luogo ad apprezzamenti tecnici ad elevato grado di opinabilità (Tar Lazio, sez. I, n. 2900 del 2011 e n. 6209 del 2004).

Il giudicante non può, quindi, ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore (e dunque sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione), se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità (ex multis, Cons. Stato, sez. VI, n. 871 del 2011).

2.2 Come è stato di recente ribadito, le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell'elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica, culturale o attitudinale dei candidati, con la conseguenza che esse non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico, un errore di fatto o ancora una contraddittorietà immediatamente rilevabile (Cons. Stato, sez. IV, n. 325 del 3013;
che richiama: id., n. 6601 del 2011;
Cass. civ., ss. uu., n. 14893 del 2010);

2.3 Nel caso di specie, il provvedimento reso dalla Commissione esaminatrice, nella sua globalità, sembra motivato in modo non evidentemente incongruo e con riferimento a parametri corretti, così come corretto appare il procedimento adottato.

E invero la Commissione, nella prova vertente sull’atto inter vivos , ha ritenuto l’elaborato della candidata complessivamente insufficiente, avendo rilevato che la tecnica redazionale è inadeguata e non consente di raggiungere gli interessi delle parti;
e in particolare, che i meccanismi giuridici predisposti negli atti espongono le parti al pericolo reale di controversie, ciò in contrasto con la funzione notarile.

Quanto al primo profilo, si consideri che mentre “la corrispondenza delle soluzioni adottate all’interesse delle parti, quale manifestato al notaio dai contraenti e disponesti” è fra i criteri generali di correzione degli elaborati (di cui alla lett. c) del verbale n. 7 del 14.3.2011), la “formulazione di un atto che non realizza le finalità pratiche indicate dalle parti” realizza un risultato equivalente a quello che sostanzia una delle ipotesi di grave insufficienza della prova.

In merito al secondo profilo, il disvalore della menda rilevata dalla Commissione si esprime nella contraddizione del risultato realizzato con l’atto con il propriun della funzione notarile;
il richiamato giudizio di insufficienza, unitamente ai rilievi già espressi in merito agli altri due elaborati, conduceva la Commissione alla formulazione del conseguente giudizio di non idoneità della ricorrente.

A quest’ultimo riguardo giova considerare che, contrariamente agli assunti dell’odierna deducente, la decisione di procedere nella lettura del secondo e poi del terzo elaborato non conteneva un implicito giudizio positivo sulle due prove già lette, avendo la lettura degli altri due elaborati evidenziato, come attestato dal verbale di correzione, errori ed omissioni la cui entità – seppur valutabile alla luce dei generali criteri di correzione di cui al ripetuto verbale n.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi