TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-09-12, n. 202400739

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-09-12, n. 202400739
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202400739
Data del deposito : 12 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/09/2024

N. 00739/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00150/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 150 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Anas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati P C ed E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Chiari, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, viale della Stazione n. 37;

nei confronti

Provincia di Brescia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M P e R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Provinciale in Brescia, Palazzo Broletto, piazza Paolo VI n. 29;

Snam Rete Gas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Canuti e Ugo Nichetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

(A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'ordinanza n. 1 del 4 gennaio 2021 del Sindaco del Comune di Chiari, notificata a mezzo PEC alla ricorrente in pari data, con la quale è stato ordinato ad Anas s.p.a. - Compartimento della viabilità per la Lombardia di provvedere, entro 60 giorni dalla notifica dell'ordinanza, per il tramite di Snam Rete Gas s.p.a. (secondo la proposta operativa della stessa oltreché nel rispetto delle indicazioni tecniche e procedurali dell'ARPA), alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti rinvenuti sul terreno censito al foglio 34, mappale 167, per la porzione interessata dall'impronta dell'infrastruttura e dalle aree comunque afferenti o vincolate alla stessa;

- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale;

(B) Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti notificato il 12.5.2021:

- dell'ordinanza n. 24 del 15 marzo 2021 del Sindaco del Comune di Chiari, notificata a mezzo PEC alla ricorrente in pari data;

- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Chiari, della Provincia di Brescia e di Snam Rete Gas s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2024 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- In data 19.6.2020 la Comis s.r.l., incaricata da Snam Rete Gas s.p.a. (di seguito anche “Snam”) di eseguire le operazioni di approntamento delle aree di cantiere per realizzazione del metanodotto Chiari-Travagliato, ha segnalato al Comune di Chiari, alla Provincia di Brescia e ad ARPA che durante i lavori, “ a seguito di scavo della buca di ricezione della trivellazione eseguita per attraversamento del Raccordo tra S.P. N 11 [ rectius S.P. 17] e S.P. BS 11 ”, aveva riscontrato nel terreno di cui al foglio 34, mapp. 167, “ alla profondità di circa ml 3,50 ”, la presenza di “ rifiuti interrati consistenti in grossi pezzi di conglomerato bituminoso e di conglomerato cementizio, blocchi in cls, mattoni, etc. ”, in asse al tracciato del metanodotto, rifiuti che ricoprivano “ una superficie al momento non certamente definibile e stimabile nell’ordine di alcuni decine di metri quadrati ”.

2.- Il 7.7.2020 il Comune di Chiari ha comunicato alla Provincia di Brescia, in quanto proprietaria dell’area in questione, l’avvio del procedimento avente ad oggetto “ l’esecuzione di verifiche ed accertamenti di natura ambientale (Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Parte IV Rifiuti e Bonifica siti) ”, invitandola a trasmettere le proprie osservazioni.

Con nota del 24.7.2020 la Provincia ha trasmesso al Comune le proprie osservazioni comunicando che non era a conoscenza dei rifiuti, che “ la SPBS11D1 con i relativi svincoli è stata realizzata da ANAS e trasferita ad opere concluse alla Provincia di Brescia il 13/5/2005 mediante verbale in cui ANAS, in qualità di stazione appaltante, dichiara che «i lavori sono stati ultimati in data 28/4/1995, mentre i lavori complementari e i lavori in economia necessari all’apertura del tratto stradale in questione comprese nelle somme a disposizione dei lavori principali» sono stati ultimati entro la data del 13/5/2005 ”, e che nelle vicinanze del luogo del rinvenimento non aveva effettuato, nemmeno per il tramite di soggetti terzi, “ lavori che possano essere ricondotti alla tipologia dei rifiuti rinvenuti ”.

Nel frattempo, il 16.7.2020, Snam aveva comunicato il ritrovamento di rifiuti anche in altri mappali e aveva proposto un piano di smaltimento (nella comunicazione il mapp. 167 è stato erroneamente indicato come mapp. 170).

Con successiva nota del 21.8.2020, la Provincia ha ribadito di non essere responsabile dell’abbandono dei rifiuti, e ha comunicato che nulla ostava all’eventuale esecuzione, da parte di Snam, di un’indagine ambientale preliminare sui parametri di inquinamento, e dei conseguenti ripristini al fine di proseguire i lavori, a condizione che, qualora si fosse accertato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), vi fosse la disponibilità da parte di Snam di riorganizzare e coordinare i lavori con “ le attività di campo e di bonifica o comunque correlate alla contaminazione ”.

3.- Dopo qualche mese, il 23.11.2020, il Comune ha comunicato anche ad Anas l’avvio del procedimento con il medesimo oggetto, cioè “ l’esecuzione di verifiche ed accertamenti di natura ambientale (Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Parte IV Rifiuti e Bonifica siti) ”.

Il 4.12.2020 Anas ha inviato le proprie osservazioni, con le quali ha confermato che la strada era stata presa in carico dalla Provincia il 13.5.2005 e ha negato la propria responsabilità per l’abbandono dei rifiuti, escludendo che essi potessero essere ricondotti a lavori ultimati più di quindici anni prima.

Il 24.12.2020 il Comune ha replicato che, considerati la natura dei rifiuti (conglomerato bituminoso e cementizio, blocchi in calcestruzzo, mattoni, tutti materiali riconducibili a lavorazioni per opere stradali), il sito in cui sono stati ritrovati (area di svincolo della strada provinciale BS11D1 realizzata da Anas), la loro profondità (circa 3,5 metri sotto il piano campagna) e il fatto che, dopo essere divenuta proprietaria dell’area, la Provincia non aveva effettuato lavori ai quali potesse essere ricondotta la tipologia di rifiuti rinvenuta, sarebbe stata emessa nei confronti di Anas un’ordinanza sindacale per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti ex art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006;
il Comune ha inoltre evidenziato che Snam si era già resa disponibile a provvedere direttamente alla rimozione e allo smaltimento sostituendosi ai soggetti obbligati.

4.- Il Sindaco di Chiari ha poi effettivamente emesso e notificato l’ordinanza in questione il 4.1.2021, ingiungendo ad Anas di rimuovere e smaltire i rifiuti entro 60 giorni “ per il tramite di Sanm Rete Gas Spa ”, con la motivazione che aveva anticipato con la suddetta nota del 24.12.2020.

5.- Anas dapprima, con nota del 27.1.2021, ha chiesto al Comune di annullare o revocare l’ordinanza in autotutela, e poi, con ricorso notificato il 3.3.2021, l’ha impugnata promuovendo il presente giudizio.

La Provincia, il Comune e Snam si sono costituiti resistendo al ricorso.

6.- Snam, in ragione di difficoltà tecniche nella realizzazione dell’opera anche per le numerose segnalazioni di ritrovamento di rifiuti, ha chiesto alla Provincia di autorizzare una variante al tracciato del metanodotto, autorizzazione poi rilasciata il 25.2.2021, e al Comune di prorogare di 120 giorni il termine per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti, proroga che il Comune ha concesso – fissando nuovo termine al 4.7.2021 – con ordinanza n. 24 del 15.3.2021, con la quale ha altresì sospeso nei confronti di Anas l’efficacia dell’ordinanza di rimozione dei rifiuti.

7.- Anas ha impugnato anche tale nuova ordinanza con ricorso per motivi aggiunti notificato il 12.5.2021, formulando le stesse censure del ricorso principale, e all’udienza camerale del 14.7.2021, stante la sopravvenuta sospensione dell’efficacia dell’ordinanza di rimozione dei rifiuti, ha rinunciato alla domanda cautelare che aveva proposto con il ricorso principale, rinuncia della quale il Tribunale ha preso atto con ordinanza n. 210 del 16.7.2021.

8.- Nel frattempo, a decorrere dal 3.5.2021, il tratto di strada in cui è stata accertata la presenza dei rifiuti interrati, facente parte della “Padana Superiore – Variante di Chiari Rovato”, è stato ritrasferito ad Anas in forza del D.P.C.M. 21 novembre 2019 di revisione delle reti stradali nelle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto e Piemonte (doc. 18 Comune).

9.- Il 7.7.2021 Snam ha comunicato al Comune di Chiari di avere provveduto alla rimozione dei rifiuti e al loro conferimento in discarica, e ha presentato un “ Piano di Investigazione Preliminare per la risoluzione della passività ambientale ”.

Pertanto il Comune, con nota del 12.8.2021 del dirigente del Settore 4 Territorio, dato atto di quanto sopra, ha disposto:

- “ la conclusione del procedimento amministrativo ” che aveva avviato con le comunicazioni inviate alla Provincia e poi ad Anas, e che era sfociato nell’adozione dell’ordinanza di rimozione dei rifiuti nei confronti di Anas;

- “ l’approvazione della ripresa dei lavori di costruzione del gasdotto, mediante posa del metanodotto e conseguente rinterro dello stesso con terreno vergine certificato ”.

10.- Le parti hanno depositato in giudizio memorie e repliche ex art. 73 c.p.a. In particolare la Provincia, con la propria memoria di replica, al dichiarato fine di ribattere alla nuova affermazione, contenuta nella memoria di Anas, secondo la quale quest’ultima non avrebbe mai avuto la proprietà dell’area in questione, ha prodotto documenti per dimostrare che l’area era stata illegittimamente occupata, senza un esproprio, dapprima da Anas (dal 1996 al 13.5.2005) e poi dalla Provincia (dal 14.5.2005 in poi), come accertato con sentenza della Seconda Sezione di questo Tribunale n. 570/2014, fino a quando la Provincia ne ha acquistato la proprietà con provvedimento ex art. 42 bis D.P.R. 327/2001, emesso il 24.4.2019 in ottemperanza alla suddetta sentenza.

DIRITTO

1.- Preliminarmente va rilevato che l’ordinanza n. 24 del 15.3.2021, con la quale il Sindaco di Chiari ha sospeso nei confronti di Anas gli effetti della sua precedente ordinanza di rimozione dei rifiuti, non rende improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, perché non ha integralmente rimosso dal mondo giuridico quell’ordinanza, annullandola o revocandola, ma ne ha per l’appunto semplicemente sospeso gli effetti (per quanto senza indicare il termine di durata di tale sospensione né le “ gravi ragioni ” che la giustificherebbero, in violazione dell’art. 21 quater , comma 2, legge 241/1990). Permane dunque l’interesse di Anas all’annullamento in via giudiziale di quell’ordinanza, e del resto il Comune, la Provincia e Snam non hanno sostenuto il contrario.

Sempre in via preliminare, va osservato che si può prescindere dalla questione della possibile inammissibilità, per carenza di interesse ad agire, del ricorso per motivi aggiunti (questione che si pone perché l’ordinanza n. 24 del 15.3.2021, impugnata con tale ricorso, ha effetti favorevoli per Anas, in quanto ha sospeso nei suoi confronti l’efficacia della precedente ordinanza di rimozione dei rifiuti, che invece è per essa sfavorevole): i motivi aggiunti sono infatti sostanzialmente identici a quelli del ricorso principale e, al pari di essi, infondati nel merito e dunque da respingere, per le ragioni in appresso esposte.

Una terza e ultima osservazione preliminare riguarda la nota del 12.8.2021, adottata non dal Sindaco ma dal dirigente del Settore 4 Territorio del Comune di Chiari, e sopravvenuta nel corso del giudizio dopo la proposizione dei motivi aggiunti: con tale nota, dato atto dell’intervenuta rimozione dei rifiuti da parte di Snam, è stata disposta “ la conclusione del procedimento amministrativo ” che era stato avviato con le comunicazioni inviate alla Provincia e poi ad Anas, e che era sfociato nell’adozione dell’ordinanza di rimozione dei rifiuti nei confronti di Anas. Il contenuto di questa nota è fortemente ambiguo: si dispone “ la conclusione ” di quel procedimento amministrativo, senza precisare in che termini, cioè con quale provvedimento concreto, e senza considerare che in realtà quel procedimento era già stato concluso, con l’adozione dell’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti emessa nei confronti di Anas. Ad ogni modo, quel che rileva ai fini del presente giudizio è che tale nota non costituisce né una revoca o un annullamento in autotutela dell’ordinanza di rimozione dei rifiuti, né una conferma propria di quell’ordinanza, e dunque non comporta l’improcedibilità del ricorso principale – con il quale quell’ordinanza è stata impugnata – per sopravvenuta carenza di interesse: nulla infatti, nella citata nota, consente una sua qualificazione nell’uno o nell’altro senso.

2.- Esaurite le osservazioni preliminari, si può passare all’esame del merito, iniziando dall’analisi congiunta dei primi due motivi (del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti).

2.1.- Con il primo motivo la ricorrente, premesso che nell’ordinanza di rimozione dei rifiuti il Comune non avrebbe chiarito se ha rivolto il provvedimento ad Anas quale proprietaria del sito o quale responsabile dell’abbandono dei rifiuti sullo stesso, lamenta una violazione e falsa applicazione dell’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, perché la società non sarebbe né proprietaria, né responsabile a titolo di dolo o colpa, in quanto:

a) in base a quanto dichiarato dalla Provincia di Brescia, e assunto dal Sindaco di Chiari quale presupposto dell’ordinanza, i rifiuti rivenuti potrebbero essere riconducibili ai “ Lavori di costruzione della Variante agli abitati di Urago D’Oglio (SS. 469) – Brescia (Tangenziale) 2° Lotto: dalla S.P. 19 alla SP.17 ”, che Anas aveva affidato all’impresa Torno Internazionale s.p.a. con contratto del 2.3.1992 (non prodotto però dalla ricorrente) e che si sono conclusi il 14.9.1995: Anas dunque non ha eseguito i lavori, ma li ha solo commissionati con contratto d’appalto stipulato all’esito di una procedura di evidenza pubblica, e la sorveglianza del cantiere spettava all’impresa esecutrice;

b) poco lontano dall’area di ritrovamento dei rifiuti si trova la S.P. 17, che è da sempre nella disponibilità della Provincia;

c) non è nemmeno possibile risalire al preciso momento storico in cui il sotterramento del materiale si sarebbe verificato, sicché tale materiale potrebbe essere stato abbandonato da chiunque in qualsiasi momento.

2.2.- Anche il secondo motivo è volto a negare la responsabilità della ricorrente per l’abbandono dei rifiuti, adducendo che essi sono stati rinvenuti all’interno di un’area piana di campagna, al di fuori della sede viaria e raggiungibile dalle strade provinciali limitrofe, la cui sorveglianza non compete ad Anas;
la ricorrente aggiunge che, peraltro, nemmeno per il patrimonio stradale affidato alla sua gestione diretta è possibile sostenere che essa sia tenuta a sorvegliarlo per evitare qualsiasi forma di discarica prodotta da ignoti, non essendo tale obbligo previsto da alcuna norma di legge o regolamentare o di altra natura.

3.- Questi primi due motivi sono infondati.

3.1.- Va premesso che la responsabilità dell’abbandono di rifiuti ex art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 va accertata secondo il criterio del “più probabile che non”, nel senso che il nesso eziologico ipotizzato dall’amministrazione deve essere più probabile della sua negazione, e non secondo il più rigoroso criterio dell’“oltre ogni ragionevole dubbio” valevole in ambito penalistico: in questo senso si esprime la giurisprudenza, ormai consolidata, sull’accertamento della responsabilità per la contaminazione ex artt. 242-244 d.lgs. 152/2006 (Cons. Stato, sez. IV, 4.12.2017 n. 5668, 18.12.2018 n. 7121, 7.1.2021 n. 172, 18.11.2021 n. 7690, 12.1.2022 n. 217, 2.5.2022 n. 3424, 4.5.2022 n. 3474, 12.7.2022 n. 5863, 18.12.2023 n. 10964, 22.7.2024 n. 6596), ma i medesimi principi valgono anche per l’accertamento della responsabilità per l’abbandono di rifiuti sul suolo, nel suolo e nelle acque ex art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 (cfr. in questo senso TAR Piemonte, sez. I, 2.5.2024 n. 426;
TAR Lombardia, Milano, sez. III, 14.4.2023 n. 945;
nonché il precedente di questa Sezione del 20.11.2018 n. 1100), vertendosi in entrambi i casi nella medesima materia ambientale, informata al principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

Tale accertamento può essere compiuto anche mediante presunzioni semplici (v. Corte di Giustizia UE 9.3.2010, causa C-378/08, e le già citate sentenze del Cons. Stato, sez. IV, 4.12.2017 n. 5668, 18.12.2018 n. 7121, 18.11.2021 n. 7690, 12.1.2022 n. 217, 18.12.2023 n. 10964, 22.7.2024 n. 6596).

3.2.- Nel caso di specie, nell’ordinanza del 4.1.2021 il Sindaco di Chiari ha addotto elementi gravi, precisi e concordanti, idonei a fondare una presunzione semplice (ai sensi dell’art. 2727 c.c.) di responsabilità di Anas per l’abbandono dei rifiuti in questione, e cioè:

a) la natura dei rifiuti (conglomerato bituminoso e cementizio, blocchi in calcestruzzo, mattoni), tutti materiali riconducibili a lavorazioni per opere stradali;

b) il sito in cui i rifiuti sono stati ritrovati, cioè presso lo svincolo di raccordo della strada provinciale BS11D1, realizzata da Anas, con la preesistente strada provinciale 17;

c) la loro profondità a circa 3,5 metri sotto il piano campagna e la loro estensione per alcune decine di metri quadrati, elementi che denotano con tutta evidenza che l’abbandono dei rifiuti è avvenuto previa esecuzione di uno scavo di notevoli quantità di terreno.

Questi tre elementi fanno ragionevolmente ritenere, come nettamente più probabile, piuttosto che non probabile, che i rifiuti in questione siano stati interrati nel terreno proprio durante l’esecuzione di lavori inerenti alla suddetta strada provinciale BS11D1.

Ora, siccome dopo la realizzazione della strada a cura di Anas, e la consegna della strada stessa da Anas alla Provincia in data 13.5.2005, la Provincia non ha effettuato altri lavori su quella strada (elemento anche questo valorizzato nell’ordinanza sindacale), è da ritenere che i lavori durante i quali è avvenuto l’interramento dei rifiuti siano proprio quelli di costruzione della strada da parte di Anas, con la conseguenza che quest’ultima può esserne ritenuta responsabile.

3.3.- D’altro canto, a fronte di questi univoci elementi, idonei a fondare una presunzione che l’abbandono dei rifiuti sia stato causato dalla ricorrente, i tre elementi addotti da Anas in senso contrario non sono idonei ad escludere la sua responsabilità.

3.3.1.- In primo luogo Anas ha affermato di non avere eseguito direttamente i lavori di esecuzione della strada, ma di averli affidati, a seguito di procedura di evidenza pubblica, a una società terza, alla quale, in base agli obblighi contrattuali, era affidata anche la sorveglianza del cantiere.

Il relativo contratto d’appalto non è stato prodotto da Anas (la quale ha prospettato la difficoltà di reperirlo in quanto risalente a circa trent’anni addietro), ma la circostanza che i lavori siano stati da essa affidati a un terzo è riconosciuta nell’ordinanza, nella quale, a pag. 2, Anas viene espressamente qualificata come “ stazione appaltante dell’opera stradale SPBS11D1 e dei relativi svincoli ”.

La suddetta circostanza, di per sé, non è idonea ad escludere la responsabilità di Anas per l’interramento di rifiuti nel corso dei lavori. Infatti, nell’appalto di opere pubbliche, l’autonomia dell’appaltatore è più limitata rispetto all’appalto privato, perché è più pregnante la vigilanza svolta dal committente in sede di esecuzione del contratto, in quanto è obbligatoria per legge la nomina di un direttore dei lavori, espressione della parte committente, al quale è per l’appunto affidato tale compito di vigilanza, ed è attribuito anche il significativo potere di sospendere l’esecuzione del contratto.

Proprio questi peculiari connotati dell’appalto pubblico rispetto a quello privato hanno portato la giurisprudenza civile ad affermare che, per i danni cagionati a terzi nell’esecuzione dell’appalto, la stazione appaltante non è esente da responsabilità (Cass., sez. I, 12.12.2016, n. 25408;
Cass., sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 1263;
Cass., sez. III, 22 febbraio 2008, n. 4591, Cass., sez. I, 5 ottobre 2000, n. 13266), “ salvo il caso in cui i danni a carico di terzi non si siano potuti comunque evitare nonostante un esatto, diligente e scrupoloso esercizio, da parte della pubblica amministrazione, dei poteri di autorizzazione, di controllo e di ingerenza nell'esecuzione dei lavori ” (Cass., sez. III. 12.7.2023, n. 19919).

Analogo principio può ritenersi applicabile anche alla responsabilità, nei confronti della collettività, per l’abbandono di rifiuti nel suolo durante l’esecuzione di un’opera pubblica, nel senso che, il fatto che l’opera pubblica sia stata eseguita da un’impresa in forza di contratto d’appalto, non basta ad escludere che la responsabilità per l’abbandono dei rifiuti durante la costruzione possa essere ascritta al committente pubblico, con conseguente adozione nei confronti di quest’ultimo di un’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti stessi ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006.

Venendo al caso di specie, non può negarsi una responsabilità di Anas per l’interramento dei rifiuti in questione, quantomeno a titolo di culpa in vigilando , perché l’attività di interramento era piuttosto evidente, considerando il volume dei rifiuti e l’entità dello scavo realizzato, e dunque avrebbe potuto e dovuto essere rilevata da Anas nella direzione dei lavori: a questo proposito basta pensare che, al termine delle operazioni di rimozione dei rifiuti da parte di Snam, è residuato uno scavo con una superficie di 14x34 metri e una profondità variabile tra i 3,5 e i 4 metri (v. il verbale di sopralluogo della Polizia locale di Chiari del 5.7.2021, doc. 15 Snam).

3.3.2.- In secondo luogo Anas, per contestare che i rifiuti derivassero dai lavori di realizzazione della strada che essa aveva a suo tempo commissionato, ha evidenziato che nelle vicinanze del luogo di ritrovamento dei rifiuti c’è un’altra strada, la S.P. 17, già di proprietà provinciale da molto tempo.

Questo rilievo però non giova alla tesi della ricorrente, poiché i rifiuti sono stati rinvenuti proprio in corrispondenza dello svincolo tra la S.P. BS11D1 realizzata da Anas e consegnata alla Provincia nel 2005, e la preesistente S.P. 17, svincolo che con tutta evidenza è coevo alla realizzazione della S.P. BS11D1, giacché senza quest’ultima non avrebbe avuto ragione di esistere: se ne inferisce che i rifiuti verosimilmente non sono riconducibili alla precedente realizzazione della S.P. 17, ma proprio alla realizzazione della S.P. BS11D1.

3.3.3.- In terzo luogo Anas ha affermato che i rifiuti potrebbero essere stati abbandonati in qualunque momento da terzi ignoti.

Questa ipotesi però è del tutto inverosimile: infatti, trattandosi di rifiuti di volume tanto significativo, collocati alla notevole profondità di 3,5 metri, ed estendentisi per una superficie di decine di metri quadrati, è da ritenersi che, per essere movimentati e posizionati a quella profondità, abbiano richiesto l’impiego di mezzi pesanti e lo scavo di un’estesa e profonda cavità sul terreno;
il che porta ad escludere che possano essere stati condotti sul terreno e interrati di nascosto da terzi.

3.4.- Siccome l’ordinanza ex art. 192, 3° comma, d.lgs. 152/2006 è stata rivolta ad Anas in quanto responsabile dell’abbandono dei rifiuti, e non in quanto proprietaria dell’area, è irrilevante il fatto – rimarcato nelle difese della ricorrente – che essa non sia mai divenuta proprietaria della strada.

4.- Con il terzo motivo (del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti) la ricorrente formula tre censure diverse.

4.1.- In primo luogo lamenta che il contraddittorio procedimentale, il cui rispetto è prescritto dall’art. 192 d.lgs. 152/2006, sarebbe stato del tutto sommario e superficiale, e che non le sarebbe stata data alcuna evidenza degli accordi tra il Comune e Snam per la rimozione dei rifiuti, sebbene intercorsi diversi mesi prima dell’adozione dell’ordinanza di rimozione dei rifiuti.

4.1.1.- La censura è manifestamente infondata, perché il Comune ha rispettato gli obblighi inerenti alla partecipazione di Anas al procedimento: ha infatti comunicato ad Anas l’avvio del procedimento, ha acquisito le sue osservazioni e le ha valutate. Era onere di Anas, se ne aveva interesse, chiedere l’accesso agli atti del procedimento ex art. 10 legge 241/1990, non certo obbligo del Comune comunicarglieli pur in assenza di una richiesta.

4.2.- In secondo luogo la ricorrente lamenta che il Sindaco avrebbe desunto la responsabilità di Anas sulla base di mere dichiarazioni della Provincia di Brescia.

4.2.1.- Anche questa censura è manifestamente infondata, perché la responsabilità di Anas non è stata ravvisata sulla base di mere dichiarazioni della Provincia, ma sulla base di dati di fatto in parte riscontrati in situ (natura e posizione dei materiali rivenuti) e in parte pacifici perché ammessi dalla stessa Anas (esecuzione dei lavori stradali da parte di Anas molti anni addietro con consegna della strada alla Provincia nel 2005).

4.3.- In terzo luogo la ricorrente sostiene che l’ordinanza sindacale del 4.1.2021 avrebbe inammissibilmente natura “mista”, perché in essa vengono richiamati da una parte i poteri di ordinanza del Sindaco disciplinati dagli artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000, e dall’altra l’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006: questo determinerebbe illogicità, ambiguità e abnormità del provvedimento, che non consentirebbe di comprendere il tipo di potere esercitato, in violazione anche della tipicità degli atti amministrativi.

4.3.1.- Nemmeno questa censura merita accoglimento, perché è indubitabile che l’ordinanza si fonda sull’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, come risulta:

- sia dalla nota del 24.12.2020 con la quale il Comune ha replicato alle osservazioni endoprocedimentali di Anas, nota nella quale il Comune ha comunicato che “ ai sensi dell’art. 192 comma 3 – D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nei confronti di Anas verrà emanata ordinanza sindacale per la rimozione e smaltimento dei rifiuti rinvenuti in Chiari al Foglio 34 mappale 167 ”;

- sia dall’oggetto del provvedimento, recante “ Ordinanza per la rimozione e smaltimento dei rifiuti rinvenuti in Chiari – foglio 34 mappale 167 (art. 192 comma 3 – D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) ”;

- sia dal dispositivo del provvedimento, nel quale si afferma che l’ordine viene emesso “ ai sensi dell’art. 192 comma 3 – D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ”;

- sia dal contenuto stesso del dispositivo, cioè l’ordine di provvedere “ alla rimozione e smaltimento dei rifiuti ”, contenuto che coincide con quello tipizzato dall’art. 192, comma 3, più volte citato;

- sia dal richiamo, sempre nel dispositivo, alla sanzione penale prevista dall’art. 255, comma 3, d.lgs. 152/2006 in caso di inottemperanza, giacché quella disposizione punisce con l’arresto fino a un anno “ Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3 ”.

È vero che, come rilevato da Anas, il provvedimento contiene anche un richiamo ai “ poteri di ordinanza del Sindaco disciplinati dagli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ”, ma questo richiamo, per quanto improprio, non è idoneo a far dubitare della natura del provvedimento adottato, tenuto conto, da un lato, dell’esistenza di numerosi e inequivocabili indici che fanno riferimento all’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, e, dall’altro, dell’assenza di qualsivoglia menzione dei presupposti per l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000.

5.- Con il quarto motivo (del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti) la ricorrente lamenta che non sia stato provato alcun rischio, se non generico e astratto, desumibile dal tipo di rifiuto e dalla sua ubicazione, anzi le fotografie che il Comune ha allegato alla comunicazione di avvio del procedimento mostrerebbero l’esigua entità dei rifiuti e l’assenza di un rischio concreto ed imminente.

La ricorrente lamenta anche genericamente una violazione del principio di proporzionalità, senza però spiegarne le ragioni, e l’assenza di ragioni di urgenza.

5.1.- Anche questa censura è manifestamente infondata, perché né la pericolosità dei rifiuti, né l’urgenza, sono requisiti la cui sussistenza sia prescritta per l’adozione dell’ordinanza ex art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, la quale presuppone soltanto l’esistenza di rifiuti abbandonati e la conseguente necessità di rimuoverli, che nel caso di specie sono indubitabili e incontestate.

Quanto alla proporzionalità, l’art. 192, comma 3, cit. non consente al sindaco di graduare l’intensità del provvedimento, che, in caso di accertamento della responsabilità dell’abbandono di rifiuti, non può che avere un unico contenuto: l’ordine di rimozione e smaltimento, a prescindere dalla sua onerosità per il destinatario responsabile, la cui posizione è collocata dalla legge in posizione recessiva rispetto all’interesse pubblico alla tutela dell’ambiente, anche perché il dovere di ripristino è diretta conseguenza della condotta illecita tenuta.

6.- In conclusione, il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti devono essere respinti, e, stante la sua soccombenza, Anas è tenuta a rifondere le spese di lite a tutte e tre le controparti (Comune, Provincia e Snam), in misura uguale per ciascuna di esse, come da liquidazione compiuta nel dispositivo.

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