TAR Latina, sez. II, sentenza 2024-11-07, n. 202400704
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Testo completo
Pubblicato il 07/11/2024
N. 00704/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00045/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 45 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fondi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Fondi, via Mantova, 8;
per l'annullamento
previa sospensiva,
dell’ordinanza dirigenziale -OMISSIS-, con cui è stata intimata la chiusura del locale adibito a sala da ballo e pubblico spettacolo, denominato “-OMISSIS-”, sito in Fondi alla Via -OMISSIS-;
del provvedimento di diniego del ricorso gerarchico di annullamento in autotutela (prot. -OMISSIS-) prot. -OMISSIS-;
Con motivi aggiunti,
della nota prot. -OMISSIS-, con cui è stata revocata l’autorizzazione -OMISSIS-, avente ad oggetto lo svolgimento di attività di intrattenimento danzante-discoteca nel locale situato in via -OMISSIS-, nonché della nota prot. -OMISSIS-, con la quale è stata rigettata l’istanza di annullamento in autotutela assunta al prot. -OMISSIS-;
nonché, per il risarcimento del danno.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fondi e del sig. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2024 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato il 23 gennaio 2023 e depositato il giorno successivo la società -OMISSIS-, premesso di essere titolare dell’autorizzazione amministrativa prot. -OMISSIS- per attività di trattenimenti danzanti all’interno dell’immobile in Fondi, Via -OMISSIS-, nonché dell’autorizzazione amministrativa -OMISSIS-, cui ha fatto seguito la DIA presentata al comune di Fondi per la somministrazione di alimenti e bevande (bar), prot. -OMISSIS-, e di avere affittato il ramo di azienda alla società -OMISSIS- con decorrenza dall’-OMISSIS-, ha impugnato l’ordinanza specificata in epigrafe con cui il Comune di Fondi ha ordinato alla società -OMISSIS-e alla società -OMISSIS- la cessazione con effetto immediato dell’attività di pubblico spettacolo (art. 68 Tulps) con la conseguente chiusura al pubblico della struttura adibita ad attività di sala da ballo-discoteca denominata “-OMISSIS-”, con la motivazione che a seguito di sopralluogo effettuato in data -OMISSIS-per controllo amministrativo veniva riscontrata la mancanza della prescritta licenza di cui agli articoli 68 e 80 del Tulps;In particolare era evidenziato che la -OMISSIS-a fronte della iniziale istanza al SUAP del -OMISSIS-, successivamente, in data -OMISSIS- comunicava la cessazione/revoca della predetta Scia.
La ricorrente impugna anche il provvedimento di rigetto della istanza di annullamento d’ufficio del predetto atto, per insussistenza dei presupposti di legge.
2) A sostegno del gravame, la ricorrente deduce le seguenti censure di violazione di legge (articoli 68 e 80 Tulps;artt. 21 octies e 21 nonies L. 241/90) ed eccesso di potere:
I) Il Dirigente del Settore III non ha considerato che la società -OMISSIS- è affittuaria dei locali destinati ad attività di discoteca in Fondi, Via -OMISSIS-, in forza di contratto registrato in data -OMISSIS- mentre la società -OMISSIS- è titolare dell’autorizzazione amministrativa del -OMISSIS- per attività di trattenimenti danzanti all’interno dell’immobile sopra descritto, nonché dell’autorizzazione amministrativa -OMISSIS-, rilasciata dal comune di Fondi in data -OMISSIS-, cui ha fatto seguito la DIA presentata al comune di Fondi per la somministrazione di alimenti e bevande del -OMISSIS-.
Entrambe le società, per quanto di loro competenza, hanno affittato, con atto dell’-OMISSIS- il ramo d'azienda esercente attività di "trattenimenti danzanti" all’interno dell’unità immobiliare sopra descritta alla -OMISSIS-
Successivamente, con atto di rettifica del -OMISSIS- è stata posticipata la decorrenza dell’affitto all’-OMISSIS-, ed è stato precisato che fino a tale periodo l’attività di "trattenimenti danzanti" sarà gestita direttamente da -OMISSIS-.
Pertanto, sono state ripristinate le condizioni giuridiche di cui agli artt. 68 e 80 TULPS, e conseguentemente sono venute meno le ragioni che hanno determinato l’adozione dell’ordinanza -OMISSIS-, vigendo tutti i titoli e licenze amministrative medio tempore acquisiti per la regolare gestione della discoteca “-OMISSIS-” per cui non sussistono ragioni ostative all’esercizio dell’attività di discoteca da parte della società -OMISSIS-.
In data -OMISSIS- il Dirigente Settore III del comune di Fondi è venuto a conoscenza degli atti e delle circostanze sopra dedotte, ma nel respingere il ricorso in autotutela del -OMISSIS- non ha compreso che con la stipulazione dell’atto di rettifica del -OMISSIS- (con cui è stato confermato l’affitto del ramo di azienda alla -OMISSIS-ma con decorrenza -OMISSIS-), sono state ripristinate le condizioni giuridiche di cui agli artt. 68 e 80 TULPS, e conseguentemente sono venute meno le ragioni che hanno determinato l’adozione dell’ordinanza. -OMISSIS-.
II) Il dirigente del Settore III del Comune di Fondi non poteva ignorare che la società -OMISSIS- fin dal -OMISSIS- era ritornata nella piena titolarità della discoteca “-OMISSIS-”, non essendo mai venuta meno l’efficacia dei titoli in precedenza conseguiti, a seguito della comunicazione della -OMISSIS- del 0-OMISSIS-, con la quale veniva comunicata la cessazione della SCIA del -OMISSIS-.
III) Il provvedimento impugnato, non essendo un atto vincolato, prima di essere adottato necessitava della comunicazione di avvio del procedimento e della comunicazione dei motivi ostativi alla prosecuzione dell’attività di discoteca ai sensi degli articoli 7,8,10 e 10bis. L. 241/90.
Tale violazione è stata reiterata anche con il provvedimento di diniego dell’istanza di annullamento in autotutela del -OMISSIS-.
3) Con atto depositato il 16 febbraio 2023 si è costituito in giudizio il Comune di Fondi eccependo l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica al controinteressato, rappresentando che con decreto del -OMISSIS-, emesso dal Tribunale di Latina nella procedura esecutiva nrge -OMISSIS-, regolarmente trascritto presso l’Agenzia del Territorio con atto -OMISSIS-, l’immobile oggetto dell’ordinanza oggi impugnata, veniva trasferito, a seguito di regolare aggiudicazione, al sig. -OMISSIS-.
4) Con ordinanza -OMISSIS- questa Sezione ha respinto la domanda di tutela cautelare.
5) Con atto notificato il 5 giugno 2023 e depositato il successivo giorno 23, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso il provvedimento prot.-OMISSIS- con cui il Comune di Fondi ha disposto la revoca dell’atto autorizzatorio unico n.ro -OMISSIS- del -OMISSIS-, rilasciato alla -OMISSIS- s.r.l. per lo svolgimento di attività di intrattenimento danzante/discoteca, nel locale denominato “-OMISSIS-” sito in via -OMISSIS-, in ragione della sopravvenuta carenza del requisito oggettivo relativo alla disponibilità giuridica dell’immobile trasferito all’-OMISSIS-.
6) A sostegno del gravame, la ricorrente ha dedotto le seguenti censure di violazione di legge ed eccesso di potere:
I.a) Il comune di Fondi ha disposto la revoca dell’atto autorizzatorio del -OMISSIS- sulla base di fatti e circostanze non vere, in quanto il sig. -OMISSIS- non aveva e non ha alcun titolo idoneo per far venire meno la disponibilità materiale e giuridica dei locali adibiti a discoteca.
II.a) Il Dirigente SUAP non ha agito a tutela dell’interesse pubblico, ma a tutela dell’interesse del sig. -OMISSIS-, e per fare ciò ha falsamente dedotto la non opponibilità del predetto contratto di affitto allo -OMISSIS-, nonostante che questi non abbia mai posto in essere alcuna azione finalizzata alla risoluzione di tale contratto.
III) La società ricorrente ha interesse a reiterare anche i motivi di ricorso avverso l’ordinanza -OMISSIS-.
7) Con atto depositato il 30 giugno 2023, si è costituito in giudizio il sig. -OMISSIS- deducendo l’infondatezza del ricorso.
8) Con ordinanza -OMISSIS-, la sezione ha respinto la domanda di tutela cautelare.
9) Alla pubblica udienza del 9 ottobre 2024, la causa è stata riservata per la decisione.
10) In via preliminare, va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notificazione al controinteressato, in quanto il sig. -OMISSIS-, per sua stessa dichiarazione, non riveste la qualifica di controinteressato, in quanto lo stesso è esclusivamente proprietario dell'immobile, acquisito con decreto del -OMISSIS-, emesso dal Tribunale di Latina nella procedura esecutiva -OMISSIS- -OMISSIS-E., regolarmente trascritto presso l’Agenzia del Territorio con atto -OMISSIS-, a seguito di regolare aggiudicazione.
11) Sempre in via preliminare, il Collegio rileva però l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per difetto di interesse della ricorrente -OMISSIS- s.r.l., la quale nessuna utilità o vantaggio potrebbe ottenere da una eventuale sentenza di accoglimento, sia per avere affittato, con atto dell’-OMISSIS- (con decorrenza poi posticipata al -OMISSIS-) il ramo d'azienda esercente attività di "trattenimenti danzanti" all’interno dell’unità immobiliare sopra descritta alla -OMISSIS-, sia perché sin dalla data del -OMISSIS-, precedente ai provvedimenti di cui è causa, l’odierna ricorrente non aveva più la disponibilità giuridica dell’immobile nel quale veniva esercitata l’attività di cui è causa, che costituisce presupposto indispensabile per ottenere e mantenere l’autorizzazione all’attività danzante di cui trattasi.
12) Sul punto, il Collegio prende atto della decisiva circostanza, taciuta dalla ricorrente, del trasferimento dell’immobile in epoca antecedente all’adozione dei provvedimenti impugnati.
In particolare, come riferiscono il Comune resistente e lo stesso acquirente, quest’ultimo ha acquisito la proprietà dell'immobile all'interno del quale la società -OMISSIS- S.r.l. svolgeva la propria attività a seguito di aggiudicazione nella procedura esecutiva -OMISSIS-E. -OMISSIS- Tribunale di Latina, e decreto di trasferimento del -OMISSIS-, emesso dal Tribunale di Latina, regolarmente trascritto presso l’Agenzia del Territorio con atto -OMISSIS-.
Nonostante il trasferimento l’immobile risultava occupato dalla società -OMISSIS- in forza di contratto di locazione a canone vile dichiarato non opponibile alla procedura esecutiva, come risulta espressamente dalla perizia dell'esperto ex art. 568 c.p.c.,-OMISSIS- nell’ambito della procedura esecutiva in argomento, nonché dal delegato alle vendite (ausiliario del giudice dell’esecuzione) nell’avviso di vendita pubblicato.
Lo stesso decreto di trasferimento il Giudice dell’Esecuzione ha formalmente statuito: “INGIUNGE al debitore ed a chiunque altro, nominato custode, detenga l'immobile, di rilasciarlo nella disponibilità della parte acquirente”.
In ogni caso, essendo stata proposta domanda risarcitoria, e sussistendo pertanto un interesse a fini risarcitori ai sensi dell’art.34 c.p.a, occorre procedere all’accertamento incidentale della legittimità dei provvedimenti impugnati.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati per le ragioni di seguito sinteticamente spiegate:
- quanto al ricorso principale, la ricorrente asserisce di essere tornata, a far data dal -OMISSIS-, nella titolarità di tale attività, avendo la -OMISSIS-Srls comunicato la cessazione e revoca della SCIA presentata in data -OMISSIS- ma in realtà alla data dell’accertamento (-OMISSIS-), l’attività di discoteca era esercitata, senza titolo, dalla -OMISSIS-Srls, che esibiva agli agenti del Commissariato di P.S. la SCIA presentata in data -OMISSIS- mai perfezionatasi per mancanza della necessaria disponibilità del locale;
- né può essere invocato al fine di comprovare il possesso della necessaria autorizzazione il contratto di trasferimento di ramo di azienda, posto che “Le autorizzazioni amministrative all'esercizio di un'attività di impresa, avendo carattere personale, non sono riconducibili tra i beni che compongono l'azienda e pertanto, malgrado il relativo contratto non possa di per sé ritenersi nullo per violazione del principio di intrasferibilità delle autorizzazioni amministrative” (Cassazione civile, sez. III, 16/05/2023, n. 13363), resta il fatto che le autorizzazioni amministrative non ne possono fare parte;
- infondata è anche la lamentata violazione delle garanzie partecipative, trattandosi nella specie di attività vincolata all’esito dell’accertamento dell’esercizio delle attività di cui all’art. 68 TULPS in mancanza del necessario titolo autorizzativo;
quanto ai motivi aggiunti, contrariamente a quanto teorizzato dalla ricorrente, non soltanto il Sig. -OMISSIS- ha fin da subito avanzato nei confronti del custode nominato dal GE, diverse istanze di immissione in possesso, nonché istanza di liberazione al Giudice dell'Esecuzione (sebbene già dichiarato nel decreto di trasferimento) in merito e da ultimo, ha notificato atto di precetto al Sig. -OMISSIS- (debitore esecutato) e a chiunque occupi l'immobile al fine della liberazione dello stesso, ma sulla base di quanto ritenuto dalla giurisprudenza più recente, al fine di potersi ritenere l’odierna ricorrente, come già i suoi danti causa, “spossessati” della disponibilità giuridica dell’immobile è sufficiente il decreto di trasferimento del -OMISSIS-, emesso dal Tribunale di Latina, regolarmente trascritto presso l’Agenzia del Territorio con atto -OMISSIS-, senza che sia necessario munirsi preventivamente di un titolo giudiziale conseguito in sede cognitiva
Sul tema la Cassazione Civile ha recentemente spiegato che “La locazione a canone vile stipulata in data anteriore al pignoramento non è opponibile all'aggiudicatario ai sensi dell' art. 2923, comma 3, c.c. ed è inopponibile anche alla procedura o ai creditori che ad essa danno impulso, stante l'interesse pubblicistico al rituale sviluppo del processo esecutivo e, quindi, per un motivo di ordine pubblico processuale, il quale impone l'anticipazione degli effetti favorevoli dell'aggiudicazione e del decreto di trasferimento, col peculiare regime di efficacia ultra partes di quest'ultimo: ne consegue che è pienamente legittima l'emanazione diretta, da parte del giudice dell'esecuzione, dell'ordine di liberazione - con la successiva attuazione da parte del custode e senza che sia necessario munirsi preventivamente di un titolo giudiziale conseguito in sede cognitiva - avvalendosi delle stesse inopponibilità previste per l'aggiudicatario, potendo i vari soggetti coinvolti o pregiudicati da tale provvedimento trovare tutela delle loro ragioni nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi (Cassazione civile , sez. III , 28/03/2022 , n. 9877;Tribunale di Verona 13 maggio 2020;Cass.Civ.12473/2023).
Legittimamente, pertanto, il Comune di Fondi in data con ordinanza -OMISSIS- ha disposto la chiusura della discoteca “-OMISSIS-”, per mancanza in capo alla titolare della prescritta autorizzazione amministrativa e, successivamente, ha revocato l’atto autorizzatorio unico n.ro -OMISSIS- del -OMISSIS-, rilasciato alla -OMISSIS- s.r.l. per lo svolgimento di attività di intrattenimento danzante/discoteca, nel locale denominato “-OMISSIS-” sito in via -OMISSIS-, in ragione della sopravvenuta carenza del requisito oggettivo relativo alla disponibilità giuridica dei locali adibiti a discoteca.
14) In conclusione, quindi, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili e, ai senso dlel’art.34 comma 3 c.p.a., infondati.
15) Le spese del giudizio seguono la soccombenza.