TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2014-03-04, n. 201402510

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2014-03-04, n. 201402510
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201402510
Data del deposito : 4 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04299/2013 REG.RIC.

N. 02510/2014 REG.PROV.COLL.

N. 04299/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4299 del 2013, proposto da:
S.p.a. Porto Turistico Riva di Traiano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. R B, con domicilio eletto presso l’avv. Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza, 24;

contro

Comune di Civitavecchia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti S S, D O e M M, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Lo Russo in Roma, via Vittorio Veneto, 108;

nei confronti di

S.r.l. Holding Civitavecchia Servizi in Liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ludovico D'Amico, con domicilio eletto presso l’avv. Matteo Di Gennaro in Roma, via Paolo Emilio, 7;

per l'annullamento

del verbale di deliberazione n. 136 del 18 dicembre 2012 del Consiglio Comunale di Civitavecchia, avente ad oggetto l’”Adeguamento della tariffa rifiuti per l’esercizio finanziario 2011 in applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n° 22”;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa, per quanto occorrere possa, della determinazione commissariale n. 128 del 14 aprile 2006, con cui è stato approvato il Regolamento per l’applicazione della Tariffa Rifiuti di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997 n° 22, art. 19, per quanto disposto dall’art. 14, ultimo capoverso;

e dei successivi atti attuativi, in particolare delle fatture n° 7116/2013 e 7117/2013 emesse dalla controinteressata Holding Civitavecchia Servizi s.r.l.;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Civitavecchia e della S.r.l. Holding Civitavecchia Servizi Srl in Liquidazione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2014 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso indicato in epigrafe, la Società istante, premesso che con la deliberazione n. 136 impugnata il Consiglio comunale di Civitavecchia adottava l’Adeguamento della tariffa rifiuti per l’esercizio finanziario 2011, preso atto della maggiore incidenza dei costi trasmessi dalla Società di gestione, odierna controinteressata, autorizzando la stessa ad una fatturazione straordinaria per il 2011, ripartendone i costi in modo proporzionale alle tariffe in vigore, esponeva che la predetta Società di gestione emetteva a carico della Società ricorrente le fatture indicate in epigrafe, datate 14 gennaio 2013.

Pertanto, la parte ricorrente deduceva l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per il seguente articolato motivo: violazione dell’art. 27, comma 8, l. n. 448 del 2001, dell’art. 1, comma 169, l. n. 269 del 2006, del principio di irretroattività dell’azione amministrativa, dell’atto amministrativo e delle disposizioni tributarie ai sensi dell’art. 3, comma 1, l. n. 212 del 2000, degli artt. 23 e 53 Cost., dei principi comunitari, di cui all’art. 1, l. n. 241 del 1990, nonché falsa interpretazione e applicazione dell’art. 14, ultimo capoverso del Regolamento comunale approvato con determinazione n. 128 del 2006 e violazione delle garanzie procedimentali, eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione.

Chiedeva, pertanto, l’annullamento degli atti gravati, previa sospensione dell’efficacia.

Si costituiva il Comune per resistere al ricorso, controdeducendo la necessità di completa copertura del costo del servizio e sottolineando che la determinazione si fonda sulla base di un completo studio della Società di gestione.

Si costituiva, altresì, quest’ultima, eccependo in via preliminare l’irricevibilità del ricorso, poiché la deliberazione n. 136 del 2012 era stata pubblicata all’Albo pretorio dal 16 al 31 gennaio 2013 e la determinazione n. 128 del 2006 dal 3 al 18 maggio del 2006. Nel merito rilevava che, contrariamente a quanto dedotto, la TIA costituisce un’entrata di scopo finalizzata al finanziamento esclusivo ed integrale del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e nella specie la delibera impugnata è destinata alla liquidazione a conguaglio resasi necessaria a causa della constatazione di un importante disequilibrio tra i costi ed i ricavi del servizio.

Con ordinanza n. 2801 del 2013, il Tribunale disponeva la trattazione del merito del ricorso ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a.

Pertanto, a seguito del deposito di ulteriori memorie, la causa era trattenuta in decisione al’udienza pubblica del 23 gennaio 2014.

DIRITTO

1 – In via preliminare, il Collegio deve darsi carico della verifica della sussistenza della sua giurisdizione in materia.

E’ noto che la Suprema Corte, con le ordinanze n.ri 9598/12, 9599/12, e 9960/12, ha stabilito che "va dichiarata la giurisdizione del giudice tributario sulla base del principio già affermato da queste Sezioni Unite, secondo cui: "In tema di riparto di giurisdizione, spettano alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto la debenza della tariffa di igiene ambientale (TIA), in quanto, come evidenziato anche dall'ordinanza della Corte costituzionale n. 64 del 2010, tale tariffa non costituisce una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU, disciplinata dal D.P.R. 15 novembre 1993, n. 507, di cui conserva la qualifica di tributo" (Cass. S.U., ord. 21 giugno 2010, n. 14903)."

Tuttavia, è, altresì, noto che fondamento del riparto di giurisdizione nella giurisprudenza della Corte di Cassazione è il principio in forza del quale “la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti sono manifestazione” (SS. UU., n. 1139 del 19 gennaio 2007).

Orbene, nella specie, ciò che risulta in via primaria contestato dalla parte ricorrente è la legittimità di un atto generale assunto dall’Autorità comunale in relazione all’aumento tariffario. Trattasi di controversia che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. TAR Lazio, Sez. II, 14 febbraio 2010 n. 1983), ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, competendo a quest’ultimo il potere di annullamento, il cui esercizio è richiesto con il ricorso in esame.

Nulla impedirebbe che – nel caso che occupa – la parte interessata si limitasse alla sola impugnazione degli atti attuativi, ma in questo caso, potrebbe aspirare solo ad ottenere una pronunzia in via incidentale dell’illegittimo esercizio del potere, non anche la definitiva eliminazione dell’atto generale.

2 - In ordine all’eccezione di tardività, va rilevato preliminarmente che la giurisprudenza ha precisato, con riguardo agli atti comunali per i quali è prescritta la pubblicità con affissione all’Albo pretorio, che il termine decadenziale, ex art. 124, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per la loro impugnativa, per quanto concerne i terzi, decorre dal quindicesimo giorno da detta pubblicazione, mentre, per coloro che non sono direttamente contemplati nell’atto, decorre dalla data di notifica o comunicazione dalla data dell´effettiva piena conoscenza degli stessi.

Nella specie, peraltro, la tempestività del ricorso non va valutata alla luce dei principi in ordine alla conoscenza legale dell’atto, ma, piuttosto, tenendo conto del momento in cui si radica la lesione della posizione soggettiva, momento che si identifica con quello in cui in cui sono stati adottati gli atti applicativi (nel caso di specie le fatture indirizzate alla Società ricorrente);
infatti, è solo a seguito della conoscenza di questi ultimi che l’interessato assume piena contezza del pregiudizio che il (presupposto) atto generale è in grado di procurargli.

In conclusione, l’eccezione va disattesa.

3 – Deve, quindi, procedersi all’esame del merito della controversia.

Il ricorso è fondato.

La delibera impugnata in via principale, infatti, si basa alla previsione del Regolamento comunale di cui all’art. 14, ultimo capoverso, in forza della quale “In caso di eventi straordinari, che elevino il costo del servizio di igiene urbana di una percentuale superiore ad oltre il 10% di quanto stabilito nel piano economico finanziario approvato annualmente, sarà possibile effettuare un adeguamento compensativo della Tariffa, anche nel corso del medesimo esercizio finanziario, previa deliberazione del Consiglio Comunale”.

Si tratta, dunque, di verificare – alla luce delle censure dedotte – se il Comune abbia correttamente individuato la sussistenza degli “eventi straordinari” previsti dalla norma, attraverso una compiuta istruttoria, motivando conseguentemente sul punto.

L’Amministrazione ha fondato la determinazione in argomento sulla relazione prodotta dalla Società di gestione, nella quale si evidenziavano le anomalie dell’esercizio finanziario del 2011 e le motivazioni della crisi aziendale.

In particolare, la Società ha riferito in ordine al ridotto ricavo per sanzioni e all’obsolescenza dei crediti non riscossi, affidati ad Equitalia Gerit, che hanno determinato sopravvenienze passive e svalutazione dei crediti, sì – a suo dire – da creare la condizione per l’applicazione dell’art. 14 del Regolamento sopra menzionato, dovendo essere comunque coperti i costi del servizio.

Ritiene il Collegio al riguardo che il Regolamento - nella parte in cui prevede il caso di eventi straordinari - non può essere interpretato nel senso di ricomprendere in essi errori di gestione (e/o mancato adeguato esercizio della tutela dei propri crediti), addebitabili alla Società incaricata, dovendo piuttosto essere letto come disciplina per la copertura di costi occasionati da eventi terzi - inaspettati ed imprevedibili – indipendenti dalla condotta della Società predetta.

Tale conclusione è l’unica coerente con gli ordinari canoni ermeneutici che impongono una interpretazione delle norme aderente all’ordinamento e ai principi costituzionali. Nella specie non può prescindersi dal considerare che i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino, quanto al costo dei servizi e alla partecipazione contributiva, sono indirizzati dai principi di affidamento e collaborazione, trasparenza e irretroattività. Ne consegue che la deroga prevista alla predeterminazione del piano finanziario di cui all’art. 14 del Regolamento citato non può che ottenere una lettura restrittiva, altrimenti esponendo il cittadino ad incertezze e ad aumenti indiscriminati.

Tali considerazioni sono sufficienti a determinare l’accoglimento del ricorso nella parte in cui si chiede in via principale l’annullamento della determinazione n. 136, fatte salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Per quanto sin qui esposto, non occorre pronunziarsi in ordine alla legittimità del Regolamento comunale, che, peraltro, appare gravato in via subordinata, mentre esula dalla giurisdizione di questo giudice una pronunzia in ordine agli atti applicativi, per le ragioni già sopra illustrate.

La complessità della fattispecie esaminata giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

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