TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2015-05-29, n. 201500509

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2015-05-29, n. 201500509
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201500509
Data del deposito : 29 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00661/2013 REG.RIC.

N. 00509/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00661/2013 REG.RIC.

N. 00756/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA

Sezione Staccata di GI IA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 661 del 2013, proposto da:
CO LL, in qualità di amministratore e rappresentante legale della Hinterreggio Calcio s.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Filomena LL, Giuseppe Morabito, con domicilio eletto presso il loro studio, in GI IA, Via Archia Poeta, 7;



contro

Prefettura di GI IA e Ministero degli Interni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in GI IA, Via del Plebiscito, 15;
Comune di GI IA, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Damiana Falcone, con domicilio eletto presso l’avvocatura civica, in GI IA, Via S. Anna II Tr. - Palazzo Ce.dir.;

sul ricorso numero di registro generale 756 del 2013, proposto da:
LL CO, in qualità di amministratore e rappresentante legale della Hinterreggio S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Morabito, Filomena LL, con domicilio eletto presso il loro studio, in GI IA, Via Archia Poeta, 7;



contro

Comune di GI IA, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Damiana Falcone, con domicilio eletto presso l’avvocatura civica, in GI IA, Via S. Anna II Tr. - Palazzo Ce.dir.;



per l'annullamento

quanto al ricorso n. 661 del 2013:

1.della informazione interdittiva antimafia ex art. 91, D. Lgs. 159/11, emessa dalla Prefettura di GI IA con Prot. n. 66862 del 17.10.2013, comunicata ai ricorrenti in data 13.11.2013 ;

2.delle informative delle Autorità di Pubblica Sicurezza (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, D.I.A.), sconosciute dalla società ricorrente e richieste ex L.241/90, non ancora consegnate;

3.della determinazione n. 2646 del 24.10.2013, adottata dal Comune di GI IA e comunicata alla società ricorrente con nota prot. n. 153432 del 29.10.13 tramite fax, con la quale si è proceduto alla revoca della determinazione dirigenziale n. 1218 del 31.05.2012 della “concessione in uso e gestione del campo sportivo di Ravagnese” all’A.S.D. Hinterreggio, nonché di ogni altro atto presupposto, precedente, connesso e consequenziale;

quanto al ricorso n. 756 del 2013:

1. della nota prot. n. 157500 del 5 novembre 2013 del Comune di GI IA, comunicata in data 7 novembre 2013;

2. della nota prot. n. 169790 del 28 novembre 2013, avente ad oggetto: “ interdizione utilizzo campo di calcio di Ravagnese ed altri impianti sportivi comunali ASD Hinterreggio ”;

3. della nota prot. n. 170135 del 28 novembre 2013 mediante la quale, infine, si chiedeva alla mandataria del raggruppamento, A.C. Dilettantistica Armando Segato, di dare esecuzione al provvedimento del Comune di interdizione all’utilizzo campi di calcio emesso nei confronti dell’Hinterreggio s.r.l.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di GI IA, del Ministero degli Interni e del Comune di GI IA;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2015 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con due distinti ricorsi, di cui al r.g. 661/2013 e 756/2013, notificati e depositati nei termini di legge, il sig. CO LL, in qualità di amministratore e rappresentante legale della HinterGI Calcio s.r.l., ha adito questo Tribunale per ottenere:

- con il ricorso r.g. 661/2013, l’annullamento della informazione interdittiva antimafia emessa, ex art. 91, d. lgs. n. 159/2011, dalla Prefettura di GI IA, il 17.10.2013 con prot. n. 66862, e comunicata il 13.11.2013, delle informative ad essa sottesa e della determinazione n. 2646 del 24.10.2013 del Comune di GI IA con cui è stata revocata alla A.S.D. Hinterreggio la concessione in uso e gestione del campo sportivo di Ravagnese;

- con il ricorso r.g. 756/2013, l’annullamento della nota prot. n. 157500 del 5 novembre 2013 con la quale veniva chiesto alla mandataria della A.T.I., A.C. Armando Segato, se intendeva proseguire rapporto di concessione direttamente o mediante altre operatore, della nota prot. n. 169790 del 28 novembre 2013 con cui è stata disposta l’interdizione dell’ASD Hinterreggio dall’utilizzo dei campi di calcio, e della nota prot. n. 170135 del 28 novembre 2013 mediante la quale, infine, si chiedeva alla mandataria del raggruppamento di dare esecuzione al provvedimento del Comune.

2. I ricorsi sono affidati ai seguenti motivi di diritto.

2.1. Quanto al ricorso n. 661/2013:

I. Violazione artt. 91, 83 e 84, d. lgs. n. 159/2011; eccesso di potere per mancanza dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, arbitrarietà e sviamento di potere.

La HinterGI, si afferma, non è soggetto qualificabile alla stregua di “società o imprese” di cui all’art. 83, comma 4, d. lgs. n. 159/2001, in quanto associazione sportiva dilettantistica, come tale non rientrante nella nozione di imprenditore di cui all’art. 2082 c.c. né in quella di società di cui all’art. 2247 c.c.

La Hinterreggio, infatti, è associazione apolitica, non avente scopo di lucro, che svolge attività aventi finalità esclusivamente di solidarietà sociale (art. 2, statuto), ricadente nella previsione di cui all’art. 83, comma 1, secondo cui, la documentazione antimafia “ non è comunque richiesta” per esercenti attività agricole o professionali, non organizzate in

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