TAR Latina, sez. II, sentenza 2023-12-11, n. 202300839

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. II, sentenza 2023-12-11, n. 202300839
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202300839
Data del deposito : 11 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/12/2023

N. 00839/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00185/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 185 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in San Felice Circeo, via Sabaudia n. 60;

contro

Commissario ad acta, non costituito;
Comune di San Felice Circeo, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Adriano Casellato e Roberto Mantovano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Latina, p.zza Bruno Buozzi, 1;
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensiva,

della determinazione -OMISSIS-, con la quale il Commissario ad acta, nominata con Decreto del Presidente della Regione Lazio -OMISSIS- provvedeva, in via sostitutiva all’Ufficio Tecnico del Comune di San Felice Circeo, sull’istanza presentata in data -OMISSIS- (acquisita al Prot. Reg. -OMISSIS-) dai signori -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, come da sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale -OMISSIS-, e, pertanto, adottava i seguenti provvedimenti:

- denegava, stante la mancanza dei pareri obbligatori e propedeutici degli enti di tutela, le domande di condono edilizio tra loro interconnesse presentate ai sensi della L. n.47/85, L. n.724/94 e L. n. 326/03, a nome di -OMISSIS-, rispettivamente in data -OMISSIS- prot. -OMISSIS-, in data -OMISSIS- al prot. -OMISSIS-, in data -OMISSIS- prot. -OMISSIS-, relative all’unità immobiliare distinta al -OMISSIS-, oggi in ditta -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-;

- ordinava alle predette Sigg.re -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, la demolizione delle predette opere abusive e la rimessa in pristino di quanto abusivamente realizzato, presso l’unità immobiliare distinta in Catasto al -OMISSIS-;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e della Regione Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2023 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato il -OMISSIS- e depositato il successivo 23 marzo le signore -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, tutte in qualità di eredi del Sig. -OMISSIS-, hanno impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il commissario ad acta - nominato in attuazione di quanto stabilito con sentenza del Consiglio di Stato -OMISSIS-, per provvedere in sostituzione dell’Ufficio Tecnico del Comune di San Felice Circeo, alla verifica della regolarità edilizia delle opere attualmente di proprietà delle ricorrenti ubicate in -OMISSIS-, anche previa definizione della domanda di condono edilizio presentata in data -OMISSIS- prot. -OMISSIS- da -OMISSIS- - ha respinto l’istanza di condono.

2) Spiega, in sintesi, il Commissario ad acta:

- -OMISSIS-, ha presentato domanda di condono ex L. 47/85 ad oggetto un manufatto di -OMISSIS-, respinta con provvedimento del -OMISSIS-;

- Il medesimo ha presentato domanda di condono ex L. 724/94 in data -OMISSIS- ad oggetto l’ampliamento del suddetto manufatto per -OMISSIS-, respinta con provvedimento -OMISSIS- del -OMISSIS-;

- Sempre il -OMISSIS- ha presentato domanda di condono ex L. 326/03 ad oggetto lavori di cui alla tipologia 6) (opere di manutenzione straordinaria), che viene respinta con il provvedimento oggetto dell’odierno gravame in ragione della preclusione dettata dall’art. 32 comma 27 lett. d) della L. 326/03 oltreché della non condonabilità sotto l’aspetto edilizio in quanto relativa a manufatto abusivo già oggetto di precedente diniego di condono.

3) Tanto premesso, a sostegno del gravame le ricorrenti deducono le seguenti censure di violazione di legge (art. 33 L. 47/85;
D.L. n. 269/03 conv. in L. 326/03;
art. 3 lett. b) L.R. n. 12/04;
L. n. 241/90;
art. 31 DPR 380/01) ed eccesso di potere:

I) Le opere contestate avevano tutti i requisiti per poter essere sanate con la prima legge sul condono edilizio sussistendone i presupposti sia di carattere temporale che fattuali.

Il -OMISSIS- si determinava a presentare la successiva domanda di sanatoria ex L. n.724/94 solo perché non aveva erroneamente indicato in quella precedente il volume dell’intercapedine pur sempre dichiarando che lo stesso esistesse anteriormente al -OMISSIS-.

Trattasi, nel caso di specie di abuso realizzato ante 1983 e divenuto oggetto di interventi di mera manutenzione ordinaria negli anni successivi.

Non può allora avere effetto preclusivo della sanabilità - per quanto attiene quanto meno la domanda di sanatoria ex Legge n.47/85 - il riferimento all’inclusione del manufatto nel perimetro del Parco Nazionale del Circeo posto che la totale inedificabilità è prevista con riferimento alle sole domande di sanatoria presentate ai sensi delle leggi n.724/94 e n. 326/03.

Peraltro, non viene fatta menzione delle richieste di parere ex art. 32 L. 47/85 presentate all’Ente Parco in data -OMISSIS- e al Comune di San Felice Circeo in data -OMISSIS- (vincolo panoramico) e da ultimo in data -OMISSIS-.

II) Il Commissario ad acta ha omesso la comunicazione alle ricorrenti dell’avvio del procedimento amministrativo in argomento.

Inoltre, la motivazione dell’atto fa riferimento a precedenti giudizi amministrativi richiamati in modo confuso e, quindi, anche per questo motivo, è da ritenersi illegittima la determinazione impugnata.

III) Il provvedimento difetta anche della indicazione dell’interesse pubblico alla rimozione delle modeste opere che sorgono nella medesima zona del comprensorio denominato “-OMISSIS-” ove sono presenti centinaia di altri simili e ben più ampi manufatti.

IV) L’acquisizione diretta e gratuita a favore del Comune di San Felice Circeo dell’immobile e dell’area di sedime è quindi arbitraria ed illegittima, posto che potrebbe unicamente avvenire a favore del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, unica Amministrazione cui compete la vigilanza sull’osservanza del vincolo.

4) Con atti depositati il 28 e il 30 marzo 2021, si sono costituiti in giudizio la Regione Lazio e la sig.ra -OMISSIS- deducendo, con successive memorie, l’infondatezza del ricorso.

5) Con ordinanza -OMISSIS-, questo Tribunale ha respinto la domanda di tutela cautelare.

6) Alla pubblica udienza del 29 novembre 2023, la causa è stata riservata per la decisione.

7) Il ricorso è infondato.

8) Va in primo luogo evidenziato che il provvedimento del commissario ad acta impugnato è formulato in modo – per usare un eufemismo – poco felice dato che le istanze di condono, come risulta dal medesimo, sono state già respinte con provvedimenti inoppugnabili, quella -OMISSIS-con provvedimento del -OMISSIS- e quella -OMISSIS- con provvedimento del -OMISSIS-;
il primo provvedimento non risulta essere stato impugnato mentre il secondo è stato impugnato innanzi a questa sezione con il ricorso -OMISSIS- che è stato respinto dalla sentenza -OMISSIS- (da cui risulta oltretutto l’ulteriore illegittimo ampliamento -OMISSIS-).

Di conseguenza il commissario avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto della già avvenuta reiezione della istanze e adottare i consequenziali provvedimenti anziché nuovamente respingerle ponendo in essere sotto questo profilo un atto del tutto inutile.

9) Peraltro, sotto tale aspetto, è evidente che le doglianze delle ricorrenti sono inammissibili per difetto di interesse perché l’eventuale annullamento dell’atto impugnato non potrebbe in alcun modo incidere sulla validità ed efficacia dei succitati dinieghi di condono, ormai inoppugnabili.

10) Ciò detto sono infondate le censure riferite al diniego della domanda di sanatoria presentata -OMISSIS-ai sensi della L. 326/03;
l’istanza – che non risulta allegata al ricorso - si riferisce infatti, secondo quanto si legge nel provvedimento impugnato a un abuso di categoria 6 (“ Opere di manutenzione straordinaria, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume”;
cfr. allegato 1 al d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326);
quali che fossero queste opere è chiaro che, riferendosi a un immobile completamente abusivo, l’istanza mai avrebbe potuto essere accolta.

11) Da ciò deriva che, al di là di qualsiasi altra considerazione, il diniego del condono -OMISSIS- è sostanzialmente legittimo;
ciò consente quindi di applicare alle censure di carattere formale il principio dell’articolo 21- octies della legge 7 agosto 1990, n. 241 secondo cui l’atto vincolato – e tal è il diniego di sanatoria edilizia – non può essere annullato per vizi formali allorché sia sostanzialmente legittimo, cioè tale che sarebbe riadottato con il medesimo contenuto dispositivo in caso di ipotetica rinnovazione del procedimento a seguito dell’annullamento per vizio formale.

12) quanto alle restanti censura si osserva che in presenza di un illecito edilizio il provvedimento demolitorio assume, per pacifica giurisprudenza, natura vincolata e doverosa anche a distanza di lungo tempo dalla commissione dell'abuso e la sua adozione non richiede specifica motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse diverse da quelle al mero ripristino della legalità violata (Consiglio di Stato, sez. II, 01/06/2023, n. 5416);
non si rinviene l’interesse da parte delle ricorrenti a contestare l’ente a favore del quale dovrà essere effettuata l’acquisizione gratuita del compendio, il quale comunque è individuabile per legge nel Comune nel cui territorio è ubicato il manufatto.

13) In conclusione, quindi, il ricorso deve essere respinto siccome destituito di fondamento.

14) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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