TAR Roma, sez. I, sentenza 2020-07-27, n. 202008766

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2020-07-27, n. 202008766
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202008766
Data del deposito : 27 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/07/2020

N. 08766/2020 REG.PROV.COLL.

N. 05610/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5610 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati M C e S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A P in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 8;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previe misure cautelari,

1) del verbale n.45 del 15 febbraio 2017 e del relativo allegato concernente la valutazione sintetica di inidoneità della ricorrente (id. busta n.67) al concorso a n.500 posti di notaio indetto con D.D. del 21/04/2016 (pubblicato nella G.U. n. 33 del 26 aprile 2016 - 4a serie speciale – concorsi) all'esito della correzione dell'elaborato relativo all'atto inter vivos di diritto commerciale;

2) della graduatoria pubblicata in data 15 febbraio 2018 sul sito www.giustizia.it ove la ricorrente non risulta ammessa alle prove orali;

3) ove occorra, dei verbali di predeterminazione dei criteri di correzione delle prove scritte nn. 8,9,10,11,12 e degli avvisi antecedenti e successivi alla pubblicazione della graduatoria definitiva e di qualunque altro atto presupposto connesso e conseguenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, con la relativa documentazione;

Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 4064/18 del 5.7.2018;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti l’art. 84 d. l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, e l’art. 4 d.l. n. 28/2020, conv. in l. n. 70/2020;

Relatore nell'udienza dell’8 luglio 2020, tenutasi in videoconferenza secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. n. 18/20 cit., il dott. Ivo Correale come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con rituale ricorso a questo Tribunale, la Dott.ssa -OMISSIS-, premesso di aver partecipato al concorso per esame a 500 posti di notaio, indetto con D.D. del 21 aprile 2016, chiedeva l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti in epigrafe, concernenti la sua mancata ammissione alle prove orali del concorso medesimo.

Dopo aver sinteticamente richiamato la disciplina di cui al suddetto Decreto ed i criteri di valutazione definiti dalla Commissione, esponeva di essere stata dichiarata "non idonea" all’esito della lettura del solo primo elaborato, sui tre complessivi previsti per la prova scritta e, con una serie di censure, affidate ad un unico motivo di impugnazione, deduceva in sintesi quanto segue.

Violazione e falsa applicazione degli art.10 ed 11 del D.lgs. 166/2006 e ss.mm.;
violazione dei criteri ai quali la commissione si è autovincolata con i verbali n.8;
9;
10;
11;
12;
erroneità della motivazione per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti;
illogicità e contraddittorietà della motivazione-eccesso di potere per superficialità, incompletezza, incongruenza della valutazione -disparità di trattamento
”.

La ricorrente poneva in evidenza che l’elaborato (atto “inter vivos” di diritto commerciale) non conteneva alcuna nullità, essendo stato valutato insufficiente ai sensi dell’art. 11, comma 7, d. lgs. n. 166/2006, per la presenza di vizi cc.dd. minori, indicati ai punti 7 e 8 della scheda sintetica di cui al verbale n. 9 del 13 dicembre 2016.

In particolare, con riferimento al vizio di cui al punto 8, riportando il relativo rilievo della Commissione, parte ricorrente, analizzando tale soluzione nel merito, non ravvisava né un’attribuzione di valore al bene conferito in natura, né – di conseguenza – un’erronea indicazione del sovrapprezzo, come invece osservato dalla Commissione, e ribadiva la sua soluzione, consistita nell’inserimento – conforme a quanto previsto dalla legge notarile – di due postille, con le quali eliminava ogni riferimento al valore attribuito al bene.

Riguardo alla seconda osservazione, per la quale l’ulteriore errore di diritto era consistito “nell’aver previsto ed allegato due relazioni senza indicare il soggetto che le ha redatte”, la Dott.ssa -OMISSIS- evidenziava che risultava “per tabulas” come il soggetto redigente le relazioni fosse stato chiaramente identificato e designato, attraverso il relativo decreto di nomina, nel pieno rispetto delle formalità di legge e della tecnica concorsuale notarile.

La ricorrente, poi, esaminando gli ulteriori rilievi della Commissione riportati al punto 7 della scheda sintetica, contestava nella sostanza la valutazione operata.

Nello specifico, con riferimento all’istituto dell’opzione ex art. 2441 c.c., la Dott.ssa -OMISSIS- sottolineava come il medesimo fosse stato ampiamente trattato, non limitandosi “alla mera riproduzione della norma del codice”, esponendo i relativi orientamenti dottrinali e svolgendo operazioni di astrazione logico-giuridica, di qualificazione degli istituti, e di applicazione analogica degli stessi.

Da ultimo, riguardo all’istituto delle riserve, parte ricorrente evidenziava come l’elaborato contenesse una descrizione della fattispecie completa ed esauriente, sia in generale, sia con specifico riferimento alle operazioni sul capitale.

Si costituiva in giudizio l’intimato Ministero, affidando ad una memoria per la camera di consiglio le tesi orientate a rilevare l’infondatezza del ricorso, essenzialmente per insindacabilità nel merito del giudizio espresso dalla Commissione. In subordine, domandava la reiezione del gravame anche sul rilievo della piena legittimità delle operazioni di correzione dell’elaborato, nonché della ragionevolezza, logicità e congruità della valutazione negativa finale.

La ricorrente replicava, anch’essa con una memoria per la camera di consiglio.

Con l’ordinanza in epigrafe, questa Sezione respingeva l’istanza cautelare e rilevava che nessuna delle censure prospettate dalla ricorrente sembrava integrare – “prima facie” – ipotesi di travisamento, emergendo, anche dalle controdeduzioni offerte da parte resistente, la sussistenza, nell’elaborato oggetto di giudizio, delle mancanze riscontrate dalla Commissione.

In prossimità dell’udienza fissata per la trattazione di merito, parte ricorrente insisteva nell’accoglimento della sua posizione, depositando una memoria in tal senso.

L’Amministrazione depositava una nota di passaggio in decisione, ex art. 4 d.l. n. 28/2020.

All’udienza dell’8 luglio 2020, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

Come esposto in narrativa, la ricorrente non è stata ammessa a sostenere le prove orali del concorso notarile per essere stata dichiarata non idonea a conclusione della disamina del primo dei tre elaborati su cui verteva la prova scritta, in ragione della presenza di insufficienze ai sensi dell'art. 11, comma 7, d. lgs. n. 166/06.

Attraverso l’unico motivo di impugnazione, parte ricorrente contesta la valutazione del suo elaborato di diritto commerciale operata dalla Commissione, in quanto asseritamente affetta da travisamento dei fatti e da profili di illogicità e contraddittorietà.

Valga riportare quanto rilevato dalla Commissione nella relativa scheda sintetica di valutazione:

Punto 7: “ la Commissione dichiara, ai sensi dell’art. 11, comma 7, d.lgs.166/2006, inidoneo il candidato in quanto l’elaborato è gravemente insufficiente per carenza nella trattazione degli istituti giuridici attinenti alla traccia, con particolare riferimento a quelli di maggiore rilievo e, in specie: all’istituto delle riserve con particolare riferimento alla incompleta indicazione delle diverse tipologie nonché alla loro disponibilità ed utilizzabilità rispetto alle operazioni sul capitale sociale;
all’istituto dell’opzione limitato alla mera riproduzione della norma del codice
. ”

Punto 8: “ la Commissione dichiara, ai sensi dell’art. 11, comma 7, d.lgs.166/2006, inidoneo il candidato in quanto l’elaborato è gravemente insufficiente per presenza di errori di diritto nell’atto, consistiti – nell’erronea indicazione del sovrapprezzo dopo aver attribuito al bene conferito in natura un valore pari a quello nominale delle azioni così sottoscritte;
nell’aver previsto ed allegato due relazioni senza indicare il soggetto che le ha redatte
.”.

Il vaglio giurisdizionale sollecitato con le proposte censure suggerisce di soffermarsi preliminarmente sull'ambito entro il quale lo stesso è consentito, al fine di parametrare specularmente l'ammissibilità delle doglianze sollevate avverso l'esercizio della discrezionalità valutativa, confluito nell'adozione del giudizio gravato.

Come più volte affermato in giurisprudenza, anche da questa Sezione (Tar Lazio, Sez. I, n. 2467 del 2012 e n. 26342 del 2010), il giudizio della Commissione, comportando una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, attiene alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile – unicamente sul piano della legittimità – per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, laddove tali profili risultino emergenti dalla stessa documentazione e siano tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che, con ciò, il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione (v. anche: TAR Lazio, Sez. I, 5.12.19, n. 13945).

In particolare, sia i criteri di giudizio adottati che le valutazioni compiute dalla Commissione non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non nei limitati casi in cui l’esercizio del potere discrezionale di tale organo trasmodi in uno o più dei vizi sintomatici dell’eccesso di potere, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, i quali tipicamente costituiscono vizi dell’azione amministrativa, per essere stato il potere scorrettamente esercitato o orientato al raggiungimento di finalità estranee rispetto alla scelta dei soggetti più idonei a ricoprire la funzione.

Ed infatti, il giudizio di legittimità cui è chiamato questo giudice non può trasmodare in un pratico rifacimento del giudizio espresso dalla Commissione, con conseguente sostituzione alla stessa, trovando invece applicazione il principio per cui l’apprezzamento tecnico dell’organo collegiale è sindacabile solo qualora risulti macroscopicamente viziato.

Di conseguenza, deve ritenersi infondata qualunque censura che miri unicamente a prospettare una diversa valutazione dell’elaborato, atteso che, in tal modo, verrebbe a sovrapporsi alla valutazione di legittimità dell’operato della Commissione una – preclusa – cognizione del merito della questione.

Premesso ciò, il Collegio rileva che il motivo di ricorso, pur richiamando, in linea teorica, tale giurisprudenza, trascura di farne corretta applicazione, analizzando in modo dettagliato i rilievi formulati dalla Commissione esaminatrice ed impegnandosi nel replicare a ciascuno di essi, ma confutando – in realtà – nel merito le valutazioni che tale organo collegiale ha espresso in ordine allo svolgimento della traccia, alle tesi enunciate e alle soluzioni individuate dalla candidata.

Ciò risulta avvalorato dal fatto che la concreta articolazione della censura mira ad individuare gli asseriti profili di erroneità della valutazione compiuta sulla base di argomentazioni e ricostruzioni giuridiche alternative rispetto a quelle fatte proprie dalla Commissione esaminatrice. Ed infatti, sebbene la ricorrente qualifichi le proprie doglianze come volte ad enucleare profili di travisamento nel giudizio, emerge “ictu oculi” come esse si sostanzino in una critica alle valutazioni compiute dalla Commissione, impingendo nel merito del giudizio di questa.

Si tratta, dunque, di giudizi che esorbitano – come detto – dall’ambito delle competenze attribuite al giudice amministrativo, dinanzi al quale la valutazione operata dalla Commissione può essere sindacata solo “ab extrinseco”, nei termini suesposti.

Ebbene, è opinione di questo Collegio che, nel caso di specie, non possano ravvisarsi profili di irragionevolezza della valutazione e di travisamento dei fatti, anche perché i giudizi contestati, pur essendo inevitabilmente sintetici, sono comunque articolati e consentono di ricostruire il percorso logico seguito dall’organo collegiale per giungere alla valutazione di “non indoneità” al termine dell’esame dell’elaborato (Cons. Stato, Sez. IV, 26.9.13, n. 4790).

Deve, pertanto, ritenersi infondata una censura che miri unicamente a proporre una diversa modalità di interpretazione del contenuto della prova, come avvenuto nel presente gravame.

Tanto è confermato dal fatto che, nelle stesse difese erariali, si può riscontrare l’illustrazione dei motivi per cui sono state ritenute sussistenti le criticità che, nonostante costituiscano dei cc.dd. “vizi minori”, considerate nel loro insieme si sono tradotte in insufficienze, discrezionalmente giudicate idonee dalla Commissione a giustificare e sostenere il giudizio negativo finale, il quale risulta scevro dalle lamentate censure.

In particolare, nessun travisamento in fatto può riscontrarsi nell’insufficienza rilevata nella trattazione dell’istituto delle riserve, avendo la candidata succintamente esposto la disciplina delle sole riserve legali, statutarie e facoltative, trascurando la trattazione sia delle altre tipologie previste dalla legge, sia dei princìpi in “subiecta materia”. Parimenti insufficiente risulta anche l’esposizione dell’istituto dell’opzione, la cui trattazione in effetti è limitata alla chiosa del relativo articolo del codice civile.

Gli errori riportati al punto 7 della scheda sintetica, i quali – già di per sé – risultano sufficienti a motivare il giudizio di inidoneità, si affiancano, poi, ad ulteriori insufficienze per la presenza di errori di diritto nell’elaborato, individuate dalla Commissione al punto 8 della scheda valutativa in maniera puntuale ed esaustiva.

La mancanza dei connotati della manifesta illogicità e irragionevolezza e l’assenza del “travisamento dei fatti” censurato da parte ricorrente preclude, perciò, al Collegio di sindacare il merito della valutazione effettuata dalla Commissione, valutazione che, peraltro – come già detto – appare, nella sua sinteticità, comunque ben motivata sotto ogni profilo contestato, con riferimento sia ai criteri di valutazione dalla stessa predefiniti, sia all’evidenza degli errori riscontrati.

L’adìto giudice non può dunque prendere cognizione delle censurate valutazioni della Commissione, non trattandosi dell’accertamento di un fatto o del rilievo di una manifesta illogicità o irragionevolezza valutativa, quanto – piuttosto – del compimento di una (seconda) attività valutativa dell’elaborato della candidata, preclusa all’organo di giustizia.

Alla luce di quanto illustrato, pertanto, il ricorso non può trovare accoglimento.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a favore del Ministero resistente.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi