TAR Lecce, sez. I, sentenza 2016-02-05, n. 201600273

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2016-02-05, n. 201600273
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201600273
Data del deposito : 5 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00298/2014 REG.RIC.

N. 00273/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00298/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 298 del 2014, proposto da:
Crystal Beach S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. D L, con domicilio eletto presso D L in Lecce, Via 47°Reggimento Fanteria, 4;

contro

Comune di Gallipoli, rappresentato e difeso dall'avv. A S, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, Via F. Rubichi 23;

per l'annullamento

del provvedimento del Comune di Gallipoli - Ufficio Paesaggio ed Ambiente, n. 187/2011 bis datato 06/11/2013, notificato il 18/11/2013, avente ad oggetto il diniego dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento finalizzato al mantenimento di un chiosco bar ubicato su area demaniale sino alla scadenza del titolo concessorio, nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gallipoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2016 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori nei preliminari avv. D. Lorenzo per la ricorrente e avv. A. Stefanelli per la P.A.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La Crystal Beach srl, titolare di concessione demaniale marittima, ha impugnato l’atto indicato in epigrafe con il Comune di Gallipoli le ha negato l’autorizzazione paesaggistica per il mantenimento delle strutture funzionali all’attività demaniale, fino alla scadenza della concessione, senza soluzione di continuità anche per il periodo invernale.

La ricorrente ha allegato che analogo diniego per l’anno 2012 era stato annullato dal Tar Lecce con sentenza n. 1925 del 2012, avendo il collegio ritenuto priva di adeguata motivazione la decisione assunta dall’ente.

Il Comune si è costituito contestando le avverse doglianze e chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 128 del 2014 il Tribunale ha respinto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, per insussistenza del fumus boni iuris in relazione alle censure svolte dalla ricorrente.

All’esito del giudizio non emergono elementi per modificare la decisione assunta in via cautelare.

Invero, come già esposto in quella sede, dalle considerazioni contenute nel provvedimento impugnato si evince che l’amministrazione resistente ha riavviato il procedimento volto alla valutazione della fondatezza della pretesa di parte ricorrente, proprio per dare attuazione a quanto precedentemente statuito dal Tar con la sentenza n. 1925 del 2012.

In forza di quella pronuncia, infatti, la Crystal Beach srl non aveva diritto al rilascio dell’autorizzazione, ma solo al riesame della pratica e all’emanazione di un nuovo provvedimento conclusivo del procedimento, favorevole o sfavorevole, purché congruamente motivato, sicché nessuna elusione al giudicato risulta sussistente nel caso in esame.

Né può ritenersi fondata la doglianza circa l’inidoneità della motivazione addotta dall’amministrazione resistente per reiterare il diniego, atteso che il provvedimento oggetto di impugnazione ha posto a fondamento della decisione assunta il fatto che “il mantenimento annuale delle strutture balneari per la durata di permanenza e tipologia di intervento altererebbe la conservazione esteriore del bene protetto caratterizzato da litorale sabbioso con presenza di dune, configurandosi come trasformazione del territorio, costituendo di fatto un ingombro stabile”, argomentazione ritenuta condivisibilmente congrua anche dal Consiglio di Stato (Cons. St. 4759/2012, 4760/2012, 4761/2012, 4762/2012).

Pertanto, stante l’infondatezza di tutti i motivi di ricorso, l’impugnazione va respinta.

Le spese di lite, considerate le oscillazioni giurisprudenziali che hanno interessato la materia in esame e le ragioni della decisione, possono essere interamente compensate tra le parti.

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