TAR Catania, sez. II, sentenza 2019-11-12, n. 201902713

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2019-11-12, n. 201902713
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201902713
Data del deposito : 12 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/11/2019

N. 02713/2019 REG.PROV.COLL.

N. 03073/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3073 del 2002, proposto da
F A N G, S A, S S, rappresentati e difesi dall'avvocato G F, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Catania, via n. Coviello, 25;

contro

Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G M P, con domicilio eletto presso l’ufficio legale dell’ente in Catania, via G. Oberdan, 141;

per l'annullamento

- dell’ordinanza di demolizione n. 22/109 notificata in data 8 maggio 2002 ai signori S S e F A e in data 25 giugno 2002 ai signori S A e N G

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2019 la dott.ssa A A B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso esame, notificato in data 8 luglio 2002, i ricorrenti - dopo aver premesso di essere proprietari di un fabbricato nel Comune di Catania (Oasi del Simeto, via Sambuco n. 11- Villaggio Azzurro) per il quale è stata richiesta domanda di sanatoria in data 1 aprile 1986 - hanno chiesto l’annullamento dell’ordinanza di demolizione indicata in epigrafe, adottata dal Comune di Catania quale conseguenza del precedente provvedimento di diniego di concessione di sanatoria n. 22/0022 e n. 22/0020 dell’8 gennaio 2002, notificati il 10 gennaio 2002.

Nel ricorso sono articolate le seguenti censure:

1) Inesistenza e nullità dell’ordinanza di demolizione per mancata sottoscrizione del provvedimento;
in particolare parte ricorrente afferma che “ posto che le copie notificate ai ricorrenti risultano conformi all’originale è da ritenersi che l’originale è carente della sottoscrizione ”;

2) Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 32 e 33 della legge n. 47/1985 e 23 e24 della l.r. 37/1985): i ricorrenti affermano che “ la costruzione de qua è stata realizzata ed ultimata nell’anno 1.10.1983 in data anteriore all’istituzione dell’Oasi del Simeto avvenuta con DATA n. 85 del 10.03.1984” , con conseguente inapplicabilità del vincolo alle costruzioni anteriori;
nel medesimo motivo di ricorso (pag. 5) la difesa di parte ricorrente deduce, inoltre, un generica censura di difetto di motivazione riferito sia al diniego di concessione edilizia in sanatoria (non oggetto di impugnazione n.d.r .), sia all’ordine di demolizione oggetto dell’impugnativa.

Il Comune di Catania si è costituito in giudizio e ha puntualmente controdedotto alle censure articolate in ricorso rilevando quanto segue:

- l’ordinanza di demolizione impugnata è atto meramente conseguenziale al precedente provvedimento n. 22/0022 dell’8 gennaio 2002, notificato il 10 gennaio 2002 con il quale il Comune di Catania aveva già denegato il titolo in sanatoria sulla rilevata insanabilità assoluta dell’immobile, poiché realizzata successivamente al termine dell’1 ottobre 1983, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 della legge n. 47/1985;

- tale circostanza (epoca di realizzazione del manufatto) era stata chiaramente esplicitata in sede procedimentale evidenziando, in particolare, la data di acquisto del terreno (23 settembre 1983) ed era stata comunicata agli interessati con di comunicazione di preavviso di diniego, mai riscontrata;

- quanto alla mancanza di sottoscrizione la difesa dell’ente ha rilevato come la firma sia stata regolarmente apposta sull’originale e agli interessati sia stata notificata una copia conforme.

Alla camera di consiglio del 7 ottobre 2002, già fissata per la trattazione dell’istanza cautelare formulata dai ricorrenti, gli stessi hanno rinunziato alla proposta domanda di sospensione del provvedimento impugnato.

Con decreto n. 915/2019 il ricorso è stato dichiarato perento;
tuttavia a seguito di manifestazione di interesse sottoscritta dal solo ricorrente F A e dal difensore, la causa è stata riscritta a ruolo (v. D.P. 2459/2019).

Le parti non hanno depositato ulteriori scritti difensivi e alla pubblica udienza del 6 novembre 2019, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale.

DIRITTO

In via preliminare è opportuno precisare che la dichiarazione di interesse è stata sottoscritta dal solo ricorrente F A unitamente al proprio difensore, con la conseguenza che la revoca del decreto di perenzione opera nei soli confronti del soggetto che nei modi e nei termini di cui all’art. 1, comma 2°. All. e) al D.lgs. 104/2010 ha manifestato l’interesse al ricorso, mentre nei confronti degli altri ricorrenti (Sotera S., Nasca G. e Sotera A.) il ricorso deve ritenersi già estinto in conseguenza del decreto di perenzione n. 915/2019, non avendo nessuno dei predetti ricorrenti formulato la personale dichiarazione di interesse al ricorso richiesta dalla norma sopra citata.

Nel merito il ricorso è manifestamente infondato e pertanto il Collegio ritiene di poter prescindere dalla questione dell’inammissibilità del ricorso concernente l’ordinanza di demolizione per omessa impugnativa dell’atto presupposto costituito dal diniego di sanatoria, notificato al ricorrente F in data 10 gennaio 2002 (v. documentazione depositata dal Comune di Catania e non contestata dal ricorrente) ed espressamente menzionato nel provvedimento impugnato.

Il primo motivo di ricorso, caratterizzato da affermazioni generiche con cui parte ricorrente lamenta la nullità o inesistenza del provvedimento impugnato per la ritenuta mancanza della sottoscrizione da parte del dirigente è del tutto privo di fondamento.

Va premesso che nei provvedimenti di forma scritta, la funzione della sottoscrizione è quella di consentire l'individuazione dell'autorità emanante, con la conseguenza che solo la totale mancanza della sottoscrizione rende nullo il provvedimento, perché non consente di stabilire quale amministrazione lo abbia adottato;
l’autografia della sottoscrizione non è, invece, configurabile come requisito di esistenza giuridica dell'atto amministrativo qualora dallo stesso contesto dell'atto sia possibile accertare la provenienza dell'atto e la sicura attribuzione all’ autore e, quindi, la mancanza di sottoscrizione di un atto non è idonea a metterne in discussione la validità e gli effetti nei casi in cui detta omissione, come nella fattispecie in esame, non metta in dubbio la riferibilità dell'atto stesso all'organo competente (cfr. giurisprudenza consolidata: Cons Stato sez. IV 5 ottobre 2010 n. 7309;
11 maggio 2007 n. 2325;
23 febbraio2007 n. 981;Sez. VI, 7 giugno 2011, n. 3414;
Sez. VI, 10 dicembre 2010, n. 8702;
5 dicembre 2010, n. 7309;
18 settembre 2009, n. 5622;18 dicembre 2007, n. 6517;
T.A.R. Toscana, Sez. III, 3 novembre 2017, n. 1321;
T.A.R. Campania - Salerno, sez. II, 23 gennaio 2017 n. 146 e 6 giungo 2007, n. 708;T.A.R. Emilia-Romagna - Parma Sez. I, 4 febbraio 2015, n. 34;
T.A.R. Piemonte Sez. I 26 gennaio 2005 n. 102).

Nel caso di specie la copia notificata al ricorrente, recante l'epigrafe “ Comune di Catania -

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