TAR Torino, sez. I, sentenza 2020-05-04, n. 202000259

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2020-05-04, n. 202000259
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202000259
Data del deposito : 4 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/05/2020

N. 00259/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00082/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 82 del 2019, proposto da
AN OR, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Colagrande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;



per l'annullamento

- del provvedimento di cui alla nota prot. n. M_D GMIL REG2019 0064622 del 22/01/2019, notificato il giorno successivo, con il quale il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto, ha respinto l’istanza volta ad ottenere la cessazione dal servizio permanente a decorrere dal 02.01.2019;

- del preavviso di rigetto di cui alla nota del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto – IV Divisione recante prot. n. M_D GMIL REG2018 0731510 21 - 12 - 2018;

- di ogni altro presupposto, conseguente e/o comunque connesso, con particolare riguardo al parere espresso dallo Stato Maggiore dell'Esercito – Dipartimento Impiego del Personale richiamato nel medesimo provvedimento definitivo di rigetto mediante fogli in riferimento c. e d. ed ivi specificatamente individuato nelle rispettive note recanti prot. n. M_D E 24094 REG2018 0112929 del 13 dicembre 2018 e prot. n. M_D E 24094 REG2019 0004728 del 17 gennaio 2019;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2020 la dott.ssa Paola Malanetto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Il ricorrente, ufficiale medico in servizio presso il Poliambulatorio “A. Riberi” del CME Piemonte di Torino, è stato arruolato nell’Esercito italiano in data 16.10.2000 e, in costanza di servizio, ha conseguito il diploma di laurea in Medicina e Chirurgia nel 2006 e il titolo di specializzazione in otorinolaringoiatria nel giugno 2010, contestualmente accettando un periodo di ferma obbligatoria avente scadenza nel febbraio 2025. Dal 2017 è impiegato presso il Poliambulatorio “A. Riberi”, dove ha assunto anche l’incarico di Capo Servizio Laboratorio Analisi.

Nelle more il ricorrente ha partecipato a concorsi pubblici da dirigente.

In data 2.10.2018, a seguito di scorrimento di graduatoria, gli è stata richiesta la disponibilità a ricoprire l’incarico di dirigente medico presso la ASL CN 1; per tale ragione egli ha formulato istanza di cessazione anticipata della ferma volontaria, con contestuale collocamento in congedo dal 2.1.2019.

Avverso il relativo diniego ha presentato ricorso lamentando:

1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 933 co. 1 e 2 del d.lgs. n. 66/2010; violazione e/o falsa applicazione della l. n. 229/1965; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/90; eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti. Difetto di istruttoria. Illogicità, perplessità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento; violazione degli artt. 4 e 97 co. 2 Cost; sostiene parte ricorrente che una corretta esegesi dell’art. 933 del d.lgs. n. 66/2010 implicherebbe che il superamento di un concorso pubblico legittimerebbe sempre la cessazione anticipata della ferma. Viene inoltre contestata la motivazione del diniego, sia per presunte illogicità intrinseche, che per non corrispondenza della motivazione alle ragioni ostative enunciate ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241/90; da ultimo, in fattispecie analoghe rispetto a quella del ricorrente, l’autorizzazione sarebbe stata concessa dall’amministrazione, con conseguente disparità di trattamento.

Si è costituita l’amministrazione resistente, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso introduttivo.

Con ordinanza n. 77/2019 di questo TAR l’istanza cautelare è stata respinta; con ordinanza n. 1937/2019 della sez. V del Consiglio di Stato l’appello cautelare è stato respinto.

All’udienza del 29.4.2020 la causa è stata discussa e decisa nel merito.



DIRITTO

Preliminarmente pare opportuna una ricostruzione della normativa applicabile, per un corretto inquadramento della fattispecie nel paradigma normativo.

Recita l’art. 933 del d.lgs. n. 66/2010: “Il militare non può di norma chiedere di cessare dal servizio permanente e di essere collocato in congedo se deve rispettare obblighi di permanenza in servizio, contratti all'atto dell'incorporazione o al termine dei corsi di formazione.

2. L'amministrazione militare, solo in casi eccezionali che deve adeguatamente motivare a tutela

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