TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2014-12-05, n. 201406383

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2014-12-05, n. 201406383
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201406383
Data del deposito : 5 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06684/2008 REG.RIC.

N. 06383/2014 REG.PROV.COLL.

N. 06684/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6684 del 2008, proposto da:
Consiglia Gargiulo, rappresentata e difesa dall'avv. M I, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Via R. De Cesare, 7;

contro

Comune di Sant'Antonio Abate, in persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. G P, con domicilio eletto in Napoli, presso la Segreteria T.A.R., piazza Municipio;

per l'annullamento

dei provvedimenti prot. n. 20548 del 5.9.2008 e prot. n. 18776 del 31.7.2008 del Comune di S. Antonio Abate di inibizione dei lavori di costruzione di un parcheggio interrato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Antonio Abate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2014 il dott. L D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- La ricorrente è proprietaria di un fabbricato posto nel comune di Sant’Antonio Abate, via Casa Varone 4;
l’immobile è destinato a finalità non residenziale (palestra e deposito artigianale).

Con dichiarazione di inizio attività del 6.8.2008 la sig.ra Gargiulo ha sottoposto agli Uffici comunali un progetto per la costruzione di un parcheggio interrato pertinenziale (superficie di mq 1.134) ai sensi dell’art. 9 L. 122/1989.

Con note prot. n. 18776 del 31.7.2008 e prot. 20548 del 5.9.2008 il Comune ha inibito la costruzione dell’opera riscontrando la non assoggettabilità a DIA, la difformità urbanistica dell’intervento, la destinazione non residenziale dell’immobile principale e la non adeguatezza delle norme urbanistiche comunali alla sopravvenuta normativa ambientale.

Avverso le suddette note la sig.ra Gargiulo svolge le seguenti censure:

- violazione della L. 122/1989, violazione dell’art. 3 L. 241/1990, eccesso di potere per carenza di istruttoria, contraddittorietà, travisamento dei fatti.

All’udienza del 20 novembre 2014 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2.- Il ricorso non può essere accolto.

La ricorrente contesta il diniego comunale ritenendo che la motivazione adotta sia in contrasto con la disciplina prevista per l’edificazione di parcheggi interrati (L. 122/1989 art. 9) che consente la realizzazione “a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti”.

La censura non coglie nel segno.

Occorre in primo luogo precisare che il disposto dell'art. 9 della legge n. 122 del 1989, nel prevedere espressamente, in materia di parcheggi pertinenziali, la derogabilità degli strumenti urbanistici, fa tuttavia salvi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale.

Al riguardo, con la nota impugnata prot. 20548/2008 il Comune - oltre che evidenziare il difetto di conformità urbanistica - precisa che il Programma di Fabbricazione (PDF) adottato dal Comune nel 1958 “non è adeguato alla sopravvenuta normativa ambientale e in particolare alla LR 35/1987”, con cui è stato approvato il Piano urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana sottoponendo a vincolo paesaggistico il territorio comunale di Sant’Antonio Abate.

In base al predetto piano l’attività di nuova costruzione non può ritenersi esonerata dal vaglio di compatibilità paesaggistica;
peraltro, per orientamento pacifico, hanno rilievo paesaggistico anche i volumi interrati e seminterrati: così come per essi è applicabile il divieto di sanatoria quando sono realizzati senza titolo (perché il comma 4 dell’art. 167 DLgs. n. 42/2004 vieta il rilascio della sanatoria paesaggistica quando l'abuso abbia riguardato volumi di qualsiasi natura), così essi hanno una propria rilevanza paesaggistica per le opere da realizzare, "pertanto, per tali volumi (e per le relative superfici) si applicano i divieti di realizzare nuove opere (divieti disposti per l'area in questione dal Piano Paesaggistico) ovvero, in loro assenza, l'autorità statale competente può valutare se la modifica dello stato dei luoghi abbia una negativa incidenza dei valori paesaggistici coinvolti" (cfr. Consiglio di Stato, VI, 11.9.2013, n. 4503).

Ne consegue che erroneamente l’istanza presentata ha ritenuto superflua (cfr. relazione allegata alla DIA) l’autorizzazione paesaggistica trattandosi di “opere che non modificano l’aspetto esteriore dell’immobile.

Peraltro in tema di parcheggi interrati l’orientamento dominante anche di questa sezione (tra cui cfr. TAR Napoli sez. VII n. 4617/2013) opta, nell’interpretazione dell’art. 9 della L.R. 19/2001, per una sua portata applicativa più limitata, nel senso del rispetto comunque, nelle zone ove si invochi l’applicazione della L.R. 19/2001, della normativa P.U.T. (sulla prevalenza del P.U.T., da ultimo, Cons. Stato, VI, n. 4503/2013).

Riassumendo dunque il richiamo alla LR 35/1987 contenuto nella nota di diniego vale a rappresentare, seppure in forma sintetica, la mancata conformità dell’opera ai valori paesaggistici imposti dal Piano Territoriale per l’area Sorrentino-Amalfitana (LR 35/1987);
tale carenza non è oggetto di contestazione da parte della ricorrente tanto che, come riportato, nella stessa relazione allegata alla DIA la questione è stata ritenuta, a torto, superflua.

Ne consegue che il progetto, di rilevanti dimensioni e di evidente impatto sui valori paesaggistici dell’area, non può essere realizzato stante la presenza del vincolo citato, a prescindere dalla legittimità degli altri motivi ostativi addotti nei provvedimenti comunali;
la correttezza della reiezione dell’istanza si rivela dunque anche ai sensi dell’art. 21-octies L. 241/1990 secondo cui, trattandosi di attività non discrezionale l'effettiva impossibilità di un diverso contenuto dispositivo dell'atto può risultare anche in giudizio, quando questa, per la sua notorietà, ben avrebbe potuto e dovuto essere conosciuta da un operatore provvista di ordinaria diligenza;
non può infatti ritenersi che l'Amministrazione incorra nel vizio di difetto di motivazione quando le ragioni del provvedimento siano chiaramente intuibili sulla base della parte dispositiva del provvedimento impugnato o si verta in ipotesi di attività vincolata ( cfr ., Cons. Stato 1018/2014).

In conclusione, per le ragioni esposte, stante la presenza di un motivo ostativo all’approvazione del progetto edilizio, il ricorso viene respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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