TAR Salerno, sez. III, sentenza 2024-07-24, n. 202401579

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. III, sentenza 2024-07-24, n. 202401579
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202401579
Data del deposito : 24 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/07/2024

N. 01579/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00463/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 463 del 2024, proposto da -OMISSIS-, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore-OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avvocato I C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato N D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'ottemperanza

al -OMISSIS-


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2024 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Rilevato che la parte ricorrente ha agito per l’ottemperanza al decreto di omologa conseguente all’accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c., emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania sez. lavoro, il 13.12.2022, all’esito del -OMISSIS- con cui è stato accertato che-OMISSIS-si trova, a far data dalla domanda, (18.05.2021) nelle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell’indennità di frequenza;

Ricordato, tuttavia, che, secondo un costante orientamento recentemente ribadito dalla Suprema Corte (cfr.: Cassazione civile sez. lav., 24/10/2018, n.27010), nelle controversie in materia di invalidità' civile, cecità' civile, sordità' civile, handicap e disabilità', nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare esclusivamente un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (cfr.: Cass. Civ., n. 13662 del 2015, Cass. Civ., n. 16685 del 2018;
Cass. Civ., n. 22721 del 2016);

Rimarcato che il potere interpretativo del giudicato da eseguire - che è insito nella struttura stessa di ogni giudizio di esecuzione, e, quindi a maggior ragione del giudizio di ottemperanza - allorchè tale giudizio attenga ad un giudicato formatosi davanti a giudice diverso dal giudice amministrativo non può esercitarsi che sulla base di elementi interni al giudicato ottemperando e non sulla base di elementi esterni allo stesso, la cui valutazione, se ancora ammissibile, rientrerebbe in ogni caso nella giurisdizione propria del giudice che ha emesso la sentenza;
di conseguenza, in tema di giudizio di ottemperanza di sentenza di condanna emessa dal giudice ordinario, il giudice amministrativo, dovendone individuare il contenuto e la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione, con esclusione di elementi esterni, non può integrare la pronuncia carente o dubbia con il riferimento a regole di diritto o ad un determinato orientamento giurisprudenziale (Cfr.: Consiglio di Stato sez. IV, 14/07/2015, n.3509);

Osservato che, interpretando il contenuto del decreto ex art. 445 c.p.c. alla luce del soprariportato canone ermeneutico, è indubbio che abbia una portata meramente dichiarativa, senza contenere ulteriori statuizioni volte ad ordinare all’amministrazione una consequenziale attività materiale e giuridica;

Rammentato, pertanto, il costante principio giurisprudenziale per cui il ricorso per ottemperanza presuppone sempre che la sentenza contenga, anche solo in modo implicito, ulteriori statuizioni volte ad ordinare all'Amministrazione il compimento di una consequenziale attività materiale ovvero giuridica, al fine di attribuire al ricorrente l'utilità effettiva che questi ha inteso conseguire con la proposizione del ricorso e che alle doverose, successive prescrizioni l'autorità amministrativa, rimasta inottemperante, non abbia dato spontanea esecuzione (cfr.: Cons. St., sez. V, 9 ottobre 2006 n. 5995;
Tar Toscana, Firenze, sez. II, 30 luglio 2012 n. 1401);

Ritenuto, pertanto, che, in applicazione del succitato orientamento giurisprudenziale e del contenuto meramente accertativo del decreto di cui si domanda l’esecuzione, debba dichiararsi l’inammissibilità del proposto ricorso;

Ritenuto, in ragione della novità delle questioni trattate, di poter disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi