TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2014-09-15, n. 201409652

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2014-09-15, n. 201409652
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201409652
Data del deposito : 15 settembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10162/2009 REG.RIC.

N. 09652/2014 REG.PROV.COLL.

N. 10162/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10162 del 2009, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti O P e A G, con domicilio eletto presso Studio Legale Galletti in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni, 9;

contro

Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei Ministri in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del decreto n. 2126/N pos. N. 613581/A adottato il 30 luglio 2009 dal Ministero della Difesa, Previmil III Reparto – 8^ Divisione, con cui è stata respinta l’istanza di concessione dell’equo indennizzo per la denunciata infermità di “-OMISSIS-”;

- della delibera adottata nell’adunanza n. 238/2009 del 19 maggio 2009 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio che ha valutato la predetta infermità non dipendente da causa di servizio;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2014 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso, notificato il 20 novembre 2009 e depositato il successivo 4 dicembre, l’interessato, in qualità di sottufficiale con mansioni di fotografo dell’aeroporto Militare di Ciampino ed addetto alla manutenzione degli strumenti tecnologici in forza anche nel 1997 presso il Comando Supremo delle Potenze Alleate in Europa (SHAPE) presso Mons in Belgio con l’incarico di Admin Supervisor della Reproduction Section della

IHSC

Division, ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe perché lesivi del proprio interesse connesso all’attribuzione del beneficio economico dell’equo indennizzo in virtù del riconoscimento del nesso eziologico fra la patologia accertata ed il servizio prestato soprattutto nell’anno 1997.

Al riguardo, il medesimo ha prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici, rilevando in particolare che la motivazione adottata dal Comitato di Verifica in merito alla dipendenza da causa di servizio sarebbe alquanto lapidaria e perciò insufficiente per dar conto della valutazione dei fattori esogeni ed ambientali che potrebbero aver determinato l’insorgere di una malattia invalidante, come invece diffusamente accertati dal medico di Corpo e dalla C.M.O. di Roma, così come riportato nel verbale n. 918/01 nel quale è stato evidenziato che l’insorgenza di tale patologia può sostanzialmente dipendere dallo stress occupazionale indotto da un’attività particolarmente laboriosa e responsabilizzante che si identifica particolarmente in quella svolta nel periodo che va dal 1997 al 2000.

Si prospetta, infine, l’inapplicabilità del citato D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, la violazione dei termini procedurali stabiliti dal medesimo D.P.R. n. 461, nonché di quelli stabiliti dalla legge n. 15 del 2005.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa che ha depositato la documentazione relativa al caso di specie ed una relazione della Direzione Generale della Previdenza Militare.

All’udienza del 2 luglio 2014 la causa è stata posta in decisione.

Prima di esaminare i motivi di doglianza prospettati è necessario e sufficiente richiamare con riguardo all’oggetto del contendere i principi giurisprudenziali già espressi dai Tribunali Amministrativi e dal Consiglio di Stato.

Il giudizio medico legale circa la dipendenza di infermità da cause o concause di servizio si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo salvi i casi in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medico finale, oppure esulino dai normali canoni di attendibilità in relazione alle conoscenze scientifiche applicate (Cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. II, 19 dicembre 2011 n. 5050).

Nelle controversie aventi per oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti − specie quando si tratta di patologie dalla eziologia incerta o addirittura tuttora sconosciuta dalla scienza medica in relazione alle quali occorre fare riferimento alle acquisizioni della scienza "del momento" − il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce una competenza esclusiva nella materia de qua, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabili, trattandosi di limiti che perimetrano in termini chiari, puntuali e ineludibili l'ambito entro il quale il giudice amministrativo può svolgere il proprio compito che, riguardando la verifica della regolarità del procedimento, non gli consentono in alcun caso di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall'organo tecnico nell'esercizio di una attività tipicamente discrezionale e giustificata dal possesso di un patrimonio di conoscenze specialistiche del tutto estranee al patrimonio culturale di detto giudice. (Cfr. Tar Lazio, Sez. I/ter, 2 marzo 2011 n. 1936).

Alla luce dei principi sopra enunciati, rispetto ai quali il Collegio non ha motivo per discostarsene, la motivazione adottata dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nel parere n. 38238/2008 del 19 maggio 2009 è del tutto sufficiente per escludere il supposto nesso etiologico in ragione della esposta valenza dei fattori esogeni ed endogeni riscontrabili.

Infatti, risulta per tabulas che il predetto Comitato ha ritenuto – senza essere smentito dalla consulenza di parte appositamente depositata in giudizio – che la malattia denunciata non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio “ trattandosi di -OMISSIS-, sull’insorgenza e decorso della quale, nel caso di specie, non può avere nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, il servizio reso e caratterizzato da condizioni di particolare e protratta gravosità ”.

A tale valutazione si oppone la consulenza di parte che ritiene la “-OMISSIS-” sia stata fortemente influenzata dal servizio svolto che ha comportato un cambiamento radicale delle abitudini di vita.

In disparte ogni aspetto meramente formale della consulenza depositata, non può non rilevarsi che la stessa non è in grado di far emergere errori evidenti di valutazione in fatto o illogicità del parere del predetto Comitato, ma sostituisce, richiamando il giudizio diagnostico dello stesso C.M.O., un giudizio tecnico discrezionale ad un altro giudizio espresso però da un organo collegiale pubblico di elevato livello e professionalità.

Ai sensi dell'art. 11 D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 il Comitato di verifica per le cause di servizio è l'unico organo competente ad esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio per cui in sede di liquidazione dell'equo indennizzo l'Autorità decidente, in presenza di pareri medico legali di segno opposto sulla dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta o della lesione sofferta dal pubblico dipendente, civile o militare che sia, non ha alcun obbligo di indicare le ragioni dell'opzione per quello reso dal Comitato di verifica, atteso che il succitato D.P.R. n. 461 del 2001 non solo attribuisce a detto organo competenza esclusiva nella materia de qua, ma impone all'organo di amministrazione attiva di conformarsi al parere da esso reso e di assumerlo come motivazione dell'adottando provvedimento, sia esso di accoglimento che di rigetto (Cfr. TAR Campania, sede di Napoli, Sez. VII, 7 settembre 2010 n. 17330).

In merito alla applicabilità al caso di specie della normativa dettata dal D.P.R. n. 461 del 2001

è sufficiente rilevare che il predetto decreto - nel dettare norme di semplificazione dei procedimenti di accertamento delle infermità contratte dai pubblici dipendenti nei loro effetti indennitari, pensionistici e sulla stessa idoneità alla prosecuzione del servizio attivo - ha previsto all' art. 18, con disposizione transitoria che, per le domande presentate anteriormente all' entrata in vigore del regolamento, la disciplina pregressa resta ferma limitatamente ai termini procedurali ed ha, invece, ribadito l' applicazione del ius superveniens relativamente ai poteri valutativi del Comitato di verifica, quali individuati all' art. 11, primo comma, del regolamento, in ordine a tutte le pratiche in corso concernenti il riconoscimento della causa di servizio e del trattamento di pensione privilegiata, la concessione dell' equo indennizzo e l' accertamento dell' idoneità al servizio (Cfr. Consiglio Stato, Sez. VI, 15 dicembre 2010 n. 8935 e TAR Liguria, sez. II, n. 30/2009).

Del pari infondate risultano essere le ulteriori censure relative alla violazione dei termini procedurali imposti per la conclusione del provvedimento di diniego dell’equo indennizzo e per la comunicazione del preavviso di rigetto.

Sul primo aspetto è sufficiente rilevare che in giurisprudenza è ormai pacifico il principio secondo il quale i termini del procedimento amministrativo vanno qualificati come ordinatori ove non siano dichiarati espressamente perentori dalla legge, di talché la loro violazione non comporta l'illegittimità dell'atto adottato tardivamente né, per l'inosservanza del termine finale, si esaurisce il potere dell'Amministrazione di provvedere (Cfr. Consiglio Stato, Sez. VI, 16 gennaio 2009 n. 188).

Sul secondo aspetto giova precisare che il preavviso di diniego previsto dall'art. 10 bis L. 7 agosto 1990 n. 241 non va interpretato in senso formalistico, ma deve avere riguardo all'effettivo e oggettivo pregiudizio nel senso che la violazione dell'obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è inidonea di per sé a giustificare l'annullamento di un atto, non essendo consentito ai sensi del successivo art. 21 octies l'annullamento dei provvedimenti amministrativi il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Tale criterio trova applicazione nel procedimento in esame finalizzato soprattutto alla concessione dell'equo indennizzo, dove il parere del Comitato di verifica oltre ad essere obbligatorio è vincolante per l'Amministrazione tenuta a concludere il procedimento in maniera conforme alle determinazioni dell'organo consultivo, fatte salve le ipotesi di palese inattendibilità o di manifesta illogicità;
pertanto, l'Amministrazione non è tenuta alla comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis L. 7 agosto 1990 n. 241 in quanto l'eventuale partecipazione procedimentale dell'interessato non potrebbe produrre effetti sul contenuto dispositivo del provvedimento impugnato (Cfr. in termini TAR Emilia Romagna, sede di Parma, 7 febbraio 2013 n. 42).

Per gli argomenti sopra enunciati il Collegio respinge il ricorso perché infondato.

Sussistono, in ragione della natura dell’oggetto del contendere, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

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