TAR Roma, sez. III, ordinanza cautelare 2022-12-30, n. 202207995

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, ordinanza cautelare 2022-12-30, n. 202207995
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202207995
Data del deposito : 30 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/12/2022

N. 14617/2022 REG.RIC.

N. 07995/2022 REG.PROV.CAU.

N. 14617/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14617 del 2022, proposto da FC Handling S.r.l. e Airport Global Services S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’avvocato L V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 2;




contro

ENAC - Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M D G, E P R e A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Direzione analisi giuridiche e contenzioso dell’Enac in Roma, viale del Castro Pretorio, 118;



per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia

in parte qua del Regolamento ENAC di certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra Edizione n° 7 – Emendamento 1, pubblicato il 7 novembre 2022 nel sito ufficiale dell’ENAC e di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, con richiesta di sospensiva ai sensi dell’art. 56 o 55 c.p.a.;

in via gradata, per l’accertamento ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. b) , c.p.a., dell’inefficacia delle disposizioni del Regolamento oggetto di specifica impugnazione per inottemperanza dell’Ordinanza n. 09631/2022 REG.RIC. del 19/09/2022.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Enac - Ente Nazionale per l’Aviazione Civile;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2022 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.


Considerato che l’impugnato atto regolamentare costituisce un’ulteriore edizione del Regolamento di certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra, adottato dall’ENAC successivamente a quello del 9 maggio 2022 la cui efficacia è stata, in parte, sospesa da questa Sezione con l’ordinanza cautelare n. 5948 del 19 settembre 2022;

Rilevato che l’ENAC, con l’impugnato Regolamento, ha novato la fonte e la disciplina dei servizi aeroportuali di assistenza a terra (c.d. servizi di handling ), prevedendo, inter alia , specifiche restrizioni a carico degli operatori del settore ai quali, da tempo, è stato garantito il libero accesso al mercato grazie agli interventi legislativi di liberalizzazione (cfr. direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996 relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, alla quale è stata data attuazione con il d.lgs. 13 gennaio 1999, n. 18 che, a sua volta, risponde ai principi e ai criteri direttivi di cui all’art. 24 della legge 24 aprile 1998, n. 128 – legge comunitaria 1995-1997);

Considerato, preliminarmente, che l’eccezione di tardività sollevata dall’ENAC non appare meritevole di pregio in quanto, sebbene l’articolo 11, commi 1 e 2, l’articolo 15, comma 9 e l’art. 16, comma 6, dell’impugnato regolamento fossero già presenti, nell’attuale formulazione, nella precedente versione del Regolamento (ossia, quella risalente alla data 9 maggio 2022), la giurisprudenza amministrativa, proprio con riferimento a questa tipologia di regolamento, ha già ripetutamente affermato che l’adozione di un nuovo testo regolamentare presenta un carattere complessivamente novativo (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, sent. n. 11180 del 2 novembre 2021; T.A.R. Lazio, sez.

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