TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-08-12, n. 202402859
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Testo completo
Pubblicato il 12/08/2024
N. 02859/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01332/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1332 del 2020, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Schininà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Katiuscia Baglieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del permesso di costruire n. 11/2020 in data 28 aprile 2020 del Comune di -OMISSIS-, rilasciato in relazione ad un lotto sito Contrada Caucana, Corso Oceano Indiano, in zona B3, identificato in foglio 40, particella 320, della superficie catastale di metri quadri 201.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ennepiu'Enne S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore il dott. Fabio Di Lorenzo nell’udienza di smaltimento del giorno 1 luglio 2024, tenuta da remoto a termini dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a., e udito per il ricorrente l’Avv. Frediano in sostituzione dell’Avv. Schininà Riccardo, e per la parte controinteressata l’Avv. Baglieri Katiuscia, come specificato nel verbale;
1. Parte ricorrente, premesso di essere titolare del diritto reale di abitazione in relazione ad un immobile sito presso il Comune di Santa Camerina e identificato al catasto al fg. 40, part. 238, ha impugnato il permesso di costruire n. 11 del 28 aprile 2020, rilasciato dal Comune intimato alla società controinteressata per la costruzione di un alloggio residenziale nell’adiacente particella 320, della superficie catastale di metri quadri 201, lamentando una limitazione della visione panoramica circostante, nonché una violazione della normativa urbanistica vigente in ordine alle distanze.
In data 9 ottobre 2020 si è costituita in giudizio la società controinteressata, deducendo ex adverso : i) l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, non avendo parte ricorrente né argomentato né provato il pregiudizio eventualmente arrecato alla sua sfera giuridica dall’intervento contestato, essendosi limitata ad allegare una presunta “ limitazione della visione panoramica circostante ” e non potendosi ritenere sufficiente il presupposto della vicinitas ; ii) l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, non avendo la ditta controinteressata comunicato l’inizio del lavori, momento a partire dal quale decorre il termine per l’impugnazione nel caso in cui venga in contestazione la violazione della normativa sulle distanze.
Nel merito, poi la controinteressata ha sostenuto l’infondatezza del gravame.
Il Comune di -OMISSIS-, seppur ritualmente intimato, non si è costituito.
Con ordinanza n. 761 del 2020 la domanda cautelare è stata respinta per difetto del periculum in mora .
Nella pubblica udienza del 23 marzo 2023 è stata disposta, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., verificazione al fine di accertare: a) quali siano le distanze che separano l’edificio in progetto dal confine delle particelle 319 e 321, nonché dal demanio marittimo, tenuto conto dell’art. 3, n. 18, del regolamento edilizio, che definisce la distanza dai confini come “la distanza tra la proiezione del fabbricato, misurata normalmente alla superficie dei prospetti e tra i parametri esterni di questa superficie… ed il confine stesso” e precisa che “la distanza minima di una costruzione dal confine di proprietà o dal limite di zona non può essere inferiore a metri 5,00”, nonché dell’art 33 delle Norme Tecniche di Attuazione, il quale specifica che, per la zona B3, che sono consentiti interventi edilizi con distacco fra i confini pari a metà della altezza massima e comunque non inferiore a metri 5,00; b) se le pareti prospicienti le particelle 319 e 321 siano cieche; c) se dal lato destro e dal lato sinistro il lotto sia delimitato da due stradelle private; d) se il fabbricato in progetto sorga esattamente sul limite della zona B3 (lungo il confine sud della particella); e) se sia rispettata la distanza di dieci metri tra pareti finestrate con riferimento alla costruzione esistente sul lotto 227; f) se l’altezza dell’edificio in progetto superi o meno, tenendo conto della disciplina regolamentare, l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con l’eccezione di edifici che formano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, sempre che essi rispettino i limiti di densità fondiaria .
In data 27 dicembre 2023, il Verificatore ha depositato la relazione.
All’udienza straordinaria del 1° luglio 2024, dopo lo scambio di memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. In via preliminare, la parte controinteressata ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, sostenendo che parte ricorrente non avrebbe provato il presupposto della vicinitas , e non avrebbe dimostrato una effettiva lesione al proprio interesse.
Parte ricorrente ha replicato affermando che nel caso di specie l’edificazione gli impedirebbe la vista panoramica del mare e comporterebbe una riduzione di aria e di luce, nonché una limitazione nella possibilità di usufruire degli spazi esterni, con conseguente riduzione del valore economico della propria abitazione, oltre alla menomazione dei valori urbanistici e alla degradazione dell’ambiente.
Il Collegio ritiene che il rilievo di difetto di interesse sia infondato.
Come noto, il tema della tutela del terzo a fronte di atti ampliativi della sfera giuridica di altri soggetti è stato affrontato, sotto il profilo delle condizioni dell’azione, dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 22 del 2021 che, riaffermata la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, ha ritenuto “ necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi ”, non potendosi affermare “ che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato ”.
Nel caso in esame, parte ricorrente ha inizialmente prospettato al Collegio una limitazione della “ visione panoramica circostante ”, successivamente precisando, con la memoria del 17 febbraio 2023, che “ la edificazione oggetto del permesso di costruire è appena antistante all’ immobile di proprietà del ricorrente e, pertanto, confinante e la sua elevazione impedisce del tutto la vista panoramica del mare, posto nelle vicinanze, di cui il ricorrente godeva prima della costruzione e la riduzione di area e luce con la limitazione della possibilità di usufruire gli spazi esterni e conseguente diminuzione di valore economico della costruzione; inoltre la realizzazione della palazzina ha determinato la menomazione dei valori urbanistici e la degradazione dell’ambiente in conseguenza dell’aumentato carico urbanistico in termini di sovraffollamento e aumento del traffico e difficoltà di parcheggio”.
Il Collegio ritiene che tali prospettazioni siano sufficienti ad integrare la dimostrazione dell’interesse al ricorso in quanto, come anche recentemente ribadito dal Consiglio di Stato nella sentenza del 26/03/2024, n. 2867, l’impatto negativo sulla visuale del panorama paesaggistico comporta “ il deprezzamento del valore di tali proprietà desumibile sulla base di massime di esperienza in ordine al funzionamento del mercato immobiliare ”.
3. La società controinteressata ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse anche sotto un ulteriore profilo, dal momento che il termine per impugnare decorrerebbe dalla data di comunicazione di inizio dei lavori.
Il Collegio ritiene che l’eccezione sia destituita di fondamento.
Ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., nell’azione di annullamento la notifica del ricorso deve essere effettuata entro il termine di sessanta giorni “ decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza ” del provvedimento impugnato.
Come riportato dalla stessa controinteressata, con riferimento all’impugnazione di titoli edilizi rilasciati a terzi, la giurisprudenza ha nel tempo elaborato una serie di criteri, sulla base di massime di comune esperienza, per l’individuazione del momento in cui possa ritenersi integrato il requisito della “piena conoscenza” da parte del terzo ricorrente, applicabili laddove non sia possibile stabilire con certezza che una tale conoscenza si sia perfezionata anteriormente. Nel caso di specie, tuttavia, la piena conoscenza dell’atto impugnato e della relativa attitudine lesiva risulta perfezionata solo a seguito dell’istanza di accesso agli atti puntualmente riscontrata dall’amministrazione: ne consegue che è da tale momento che il termine per l’impugnazione inizia a decorrere. In particolare, parte ricorrente ha presentato istanza di accesso agli atti al Comune di -OMISSIS- in data 28.05.2020, ricevendo copia del progetto assentito e dei relativi documenti a mezzo pec in data 19 giugno 2020. Quindi da tale data è decorso il termine per la impugnazione, in quanto è pacifico che il termine decorre dalla piena ed integrale conoscenza dell’atto che avviene al momento dell’accesso con la acquisizione della consapevolezza del progetto e della sua potenzialità lesiva, indipendentemente dalla data di inizio dei lavori (Cons Stato 5691/2020 citata). Ne consegue che il ricorso è stato tempestivamente notificato nelle date dell’11-14 settembre 2020.
4. Nel merito, oggetto di gravame è il permesso di