TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-06-21, n. 202310523

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-06-21, n. 202310523
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202310523
Data del deposito : 21 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/06/2023

N. 10523/2023 REG.PROV.COLL.

N. 06267/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6267 del 2018, proposto da
Cityroma s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M V, con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Otranto, n. 47;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M M, con domicilio digitale in atti;

per l'annullamento

- della deliberazione della Giunta Capitolina n. 262 del 30 novembre 2017 recante “ Istituzione della ZTL Bus A, B e C ” pubblicata sull’Albo Pretorio informatico di Roma Capitale del 6 dicembre 2017;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente, o comunque connesso con quello impugnato, ancorché non conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame, la società ricorrente - esercente il servizio di trasporto di linea Gran Turismo nel territorio della Capitale – contesta la deliberazione n. 262 del 30 novembre 2017, con cui la Giunta di Roma Capitale ha istituito le Zone a Traffico Limitato (nel prosieguo “ZTL”) per gli autobus denominate “BUS A”, “BUS B” e “BUS C”, nella parte in cui dispone “ l’interdizione del transito degli autobus ” nel perimetro della ZTL BUS C, con ciò estromettendo gli esercenti da tale zona turistica della città.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di gravame:

1 . INCOMPETENZA ASSOLUTA. VIOLAZIONE ART. 7, CO. 9 DLGS N. 285 DEL 1992.



VIOLAZIONE DIRETTIVA MINISTERIALE

21

LUGLIO

1997 N. 3816 SOTTO DIVERSI PROFILI. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DELLA FUNZIONE. VIOLAZIONE DELLA MOTIVAZIONE;

2. VIOLAZIONE DELL’ART. 36 DEL DLGS N. 285 DEL 1992 S.M.I.

VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA

21

LUGLIO

1997 N.3816;
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONSULTAZIONE

PUBBLICA. VIOLAZIONE DI ISTRUTTORIA PROCEDIMENTALE. SVIAMENTO DI POTERE;

3. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DELLA FUNZIONE. TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. CONTRADDITTORIETA’. VIOLAZIONE DEL PATTO DEI SINDACI PER IL CLIMA E L’ENERGIA. IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DELL’ART. 9 COST.;

4. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ISTRUTTORIA PROCEDIMENTALE. CARENZA DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE IRRAGIONEVOLEZZA.

Roma Capitale si costituiva in giudizio, versando in atti memoria di pura forma.

All’udienza pubblica del 10 maggio 2023, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.

Il ricorso deve essere respinto, attesa la legittimità sotto i profili contestati della delibera di Giunta C Giova, innanzi tutto, chiarire come nel sistema del trasporto locale su strada convivano due realtà:

i) il servizio pubblico in senso stretto, espletato nella città di Roma da ATAC s.p.a. (interamente partecipata da Roma Capitale) che mira a soddisfare l’interesse pubblico generale di mobilità dell’utenza indifferenziata. E’, infatti, offerto “ alla generalità degli utenti, secondo le normali condizioni di trasporto ” (art. 4, comma 2, della l.r. Lazio n. 30/1998), e si caratterizza, quindi, per universalità, capillarità, continuità e accessibilità attraverso un prezzo sostenibile da tutti. Pubblico è il regime della tariffa, pubblica è la fonte di finanziamento e pubblica è anche la programmazione delle corse;

ii) il servizio privato, che rappresenta un’attività di tipo esclusivamente commerciale e imprenditoriale, non ha, dunque, natura di servizio pubblico, è rivolto ad una particolare categoria di utenti ed è a tariffa libera.

All’interno di tale seconda categoria, l’attività privata di trasporto può, poi, essere esercitata su linea ovvero su specifica richiesta dell’interessato.

Tra i servizi privati “di linea ” rientrano, per quel che qui interessa, quelli “ di gran turismo, soggetti ad autorizzazione amministrativa, … che hanno lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, storico-ambientali e paesaggistiche delle località da essi collegate che si effettuano a tariffa libera” (comma 5 bis dell’art. 4 della l.r. Lazio n. 30/1998).

A richiesta dell’interessato sono, invece, i servizi di noleggio bus con conducente anche con finalità turistiche, definiti all’art. 2, comma 2, della legge 11 agosto 2003 n. 218 come “ servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell’importo complessivo dovuto per l’impiego e l’impegno dell’autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo ”.

Se, dunque, i servizi di gran turismo (GT) sono sotto taluni aspetti assimilabili in concreto ai servizi di noleggio con conducente (NCC), in quanto entrambi rivolti ad una particolare categoria di utenti nonché in grado di garantire profitti per gli operatori esercenti (in tal senso, questo Tribunale, Sezione II, n. 3376/2013), tuttavia, presentano comunque evidenti diversità, atteso solo i primi, in quanto “ di linea ”, sono esercitati su linee preventivamente autorizzate e secondo un programma di esercizio prestabilito (percorso, fermate e capolinea).

Ebbene, in generale le rispettive specificità di tali diverse tipologie di servizi di trasporto giustificano e legittimano le differenti misure limitative della circolazione adottate dall’autorità comunale, “ espressione di scelte latamente discrezionali devolute alla esclusiva competenza decisionale dell’autorità amministrativa e non suscettibili di sindacato di merito in sede giurisdizionale in ordine alla congruità delle scelte operate nella composizione e nel bilanciamento dei diversi interessi coinvolti ” (cfr. T.A.R Molise, sez. I, 21 aprile 2016, n. 185 e T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 29 ottobre 2015, n. 12247).

Ciò posto, l’attività esercitata o comunque di interesse della ricorrente è un’attività trasportistica di gran turismo e, dunque, un servizio di trasporto di tipo privato e di linea.

Passando, dunque, ad affrontare i singoli motivi di doglianza, lamenta parte ricorrente la violazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), nonché dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa, sostanzialmente sostenendo che tale riferimento normativo non sarebbe sufficiente a legittimare la previsione della contestata disciplina dell’ingresso nelle ZTL BUS A, B e C per tutti i bus turistici: sia per quelli dedicati al servizio di linea GT che per i NCC turistici.

Tale censura deve essere disattesa, ritenendo il Collegio che gli atti impugnati non violino le previsioni del richiamato art.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi