TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2023-11-22, n. 202300882

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2023-11-22, n. 202300882
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202300882
Data del deposito : 22 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/11/2023

N. 00882/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00186/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 186 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G C, rappresentato e difeso dall'avvocato C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Pattada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Unione dei Comuni Denominata “Unione del Logudoro", non costituito in giudizio;



nei confronti

Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. O, in Forma Abbreviata, Inwit Spa, rappresentato e difeso dall'avvocato E G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Adelaide Ristori n. 42;
Telecom Italia S.P..A. o Tim S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., non costituiti in giudizio;



e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Angelo Cabigliera, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Donatella Corronciu, Antonio Melis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Margherita Deledda, rappresentato e difeso dall'avvocato C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento unico n. 15 del 16.12.2022 adottato dall'Ufficio e/o Sportello Suap Bacino Suap Unione del Logudoro - Comune di Pattada, adottato a conclusione della pratica SUAPE n.9293 del 16.12.2022, codice univoco nazionale n. 08936640963-08112022-1637.547442, numero protocollo 8326, data di protocollo 09.11.2022, non conosciuto, nonché avverso ogni altro atto presupposto, conseguente ed inerente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Congiu Giovanni il 7/4/2023:

del provvedimento unico n. 15 del 16.12.2022 adottato dall'Ufficio e/o Sportello Suap Bacino Suap Unione del Logudoro - Comune di Pattada, adottato a conclusione della pratica SUAPE n.9293 del 16.12.2022, codice univoco nazionale n. 08936640963-08112022-1637.547442, numero protocollo 8326, data di protocollo 09.11.2022, nonché avverso ogni altro atto presupposto, conseguente ed inerente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Pattada e di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. O, in Forma Abbreviata, Inwit Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente Congiu Giovanni ha impugnato il provvedimento epigrafato con cui il Comune di Pattada ha autorizzato la controinteressata Inwit S.p.a. alla realizzazione di una stazione radio base (SRB).

Il ricorrente ha esposto in tal senso di essere comproprietario del terreno sito in Comune di Pattada, via Istria, in catasto al Foglio 45, mappale 235, di mq 46, e l’opera deve essere realizzata nel terreno in Catasto al Foglio 45, mappale 1708; entrambi allega far parte del lotto urbanistico n. 3 della lottizzazione “Sini”, unitamente ad altri mappali di altri proprietari.

2. Avverso tale provvedimento ha dedotto:

- I Violazione dell’art. 870 cod. civ., dell’art. 23 della Legge n. 1150/1942, dell’art. 27 Legge Regionale Sardegna n. 45/1989 e violazione del Piano di Lottizzazione , in quanto il lotto n. 3 della suindicata lottizzazione “Sini” ricomprende più aree e mappali tutte di diversi proprietari e costituisce, perciò, un unico comparto edificatorio edificabile solo con il preventivo necessario accordo di tutti i proprietari delle aree interessate ed eventualmente previa costituzione di un consorzio e con la presentazione di un'unica istanza di concessione edilizia, di autorizzazione o altro titolo edilizio, estesa all’intero lotto.

- II Violazione dell’art. 44, co. 5, D.Lgs. n.259/2003 (nel quale è trasfusa la precedente norma di cui al precedente art. 87 del medesimo corpo normativo) e dell’artt. 1 e 4 della Convenzione di Aarhus, per difetto di pubblicità e violazione del diritto di partecipazione , in quanto il provvedimento impugnato è stato adottato senza la preventiva pubblicizzazione dell’istanza per la realizzazione dell’intervento di cui trattasi;

- III Violazione dell’art. 146 D.Lgs. n. 42/2004 , in quanto l’autorizzazione è stata adottata senza il preventivo e/o contestuale rilascio della autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 D.Lgs. n. 42/2004, nonostante l’impianto che la controinteressata sta edificando si trova alla distanza di 35 metri dal Parco delle Rimembranze di Pattada, posto sul colle di “San Gavino” con al centro l’antica chiesa di “San Gavino”.

3. Con ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha ulteriormente specificato e arricchito di argomentazioni i motivi sopra rubricati, in particolare:

- in relazione al motivo sub. I, ha argomentato in merito alla perdurante vigenza delle prescrizioni del piano di lottizzazione “Sini”, sia perché recepito dal Piano di Fabbricazione (P.d.F.) del Comune di Pattada, ed ivi individuato quale zona C36, che perché attuato dal Conscoop di Forlì, che ha proceduto ai frazionamenti ed a realizzare le opere di urbanizzazione e perché, comunque, vige il principio della validità a tempo indeterminato, delle prescrizioni di zona e quelle relative agli allineamenti;

- in relazione al motivo sub. II, ha esposto che l’istanza della controinteressata Inwit non è neppure stata pubblicata nell’albo pretorio e comunque una tale pubblicazione non sarebbe comunque stata sufficiente a rispettare i doveri di pubblicità

- in relazione al motivo sub. III, ha argomentato in ordine alla lesione al bene culturale del Parco delle Rimembranze di Pattada, posto sul colle di “San Gavino” con al centro l’antica chiesa di “San Gavino”;

- ha poi proposto il motivo sub. IV, Decadenza e/o illegittimità ex art. 75 D.P.R. 445/2001 , in quanto sarebbe stato adottato a seguito di tre dichiarazioni non veritiere, in relazione alle questioni già oggetto dei precedenti motivi di ricorso;

- il motivo sub. V, Travisamento dei fatti – Insussistenza dei pareri della Soprintendenza e dell’Ufficio Tecnico comunale ;

- il motivo sub. VI, Violazione dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge n. 36 del 2001, e dell’art. 44 D.lgs. n. 259/2003 - Difetto di motivazione , in quanto l’ARPAS non ha approvato il progetto della Inwit per averlo ritenuto conforme alla legge solo in prossimità di luoghi dove è prevedibile la permanenza delle persone per un tempo inferiore a 4 ore, e, quindi, inidoneo in prossimità di abitazioni con prevedibile presenza delle persone in misura maggiore alle 4 ore giornaliere come nel caso concreto e come da progetto.

4. Resiste in giudizio il Comune di Pattada e si è costituita la controinteressata Inwit S.p.A., che hanno richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.

5. Si sono costituiti, con distinti atti di intervento ad adiuvandum , Cabigliera Angelo, ritendendosi a ciò legittimato in quanto proprietario della particella distinta al NCT del Comune di Pattada foglio 45 part. 206 avente superficie 705 mq, nonché D M, quale proprietaria del terreno sito in Comune di Pattada, via Istria, distinto in catasto al Foglio 45, mappale 1707 di mq 94, che hanno entrambi insistito per l’accoglimento del ricorso.

6. Con ordinanza cautelare n. 102/2023 è stata respinta l’istanza di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, in quanto:

“- da un lato, il Piano di Lottizzazione del 1985, invocato dal ricorrente, appare scaduto, siccome rimasto inattuato e, comunque i danti causa del ricorrente ad esso non avevano aderito (doc. 9 Comune); dall'altro, deve ricordarsi che le stazioni radio base hanno natura di opere di urbanizzazione e, come tali, risultano compatibili con qualsivoglia destinazione urbanistica (Cons. Stato Sez. VI, 6 luglio 2022, n. 5629), salvo il rispetto di disposizioni specifiche di atti generali aventi rilevanza autonoma rispetto alla disciplina urbanistica (cfr. T.A.R. Genova, (Liguria) sez. II, 1 settembre 2021, n. 782, in tema di Piano di Bacino);

- risulta documentalmente provato che l’avviso di avvio del procedimento in esame e il provvedimento unico impugnato siano stati pubblicati sull’Albo Pretorio Digitale (docs. 1, 7, 8, 10-17 Comune);

- l'area in esame, allo stato degli atti, non appare assoggettata a vincolo paesaggistico, né i beni pubblici citati dal ricorrente (Parco delle Rimembranze e Chiesa di San Gavino) risultano essere beni identitari, neppure ai sensi del P.P.R. (cfr. anche doc. 8 Inwitt) e, comunque, la Soprintendenza risulta regolarmente convocata alla conferenza di servizi decisoria e il suo assenso acquisito per silentium, il quale meccanismo può operare nel caso di specie, non risultando dichiarazioni mendaci da parte del privato;

- il parere ARPAS rilasciato, peraltro non impugnato, è senz’altro favorevole e pone unicamente una condizione da verificarsi solo in sede di attivazione dell’impianto, tanto è vero che afferma unicamente che “qualora nelle vicinanze degli impianti in esame, ed in particolare nelle aree dove può essere l’obiettivo di qualità, dovessero mutare le condizioni d’uso ed in particolare superiori alle 4 ore giornaliere o possano essere considerate quali aree intensamente frequentate, parere dovrà essere necessariamente rivalutato al fine di tenere in conto degli impatti degli impianti di cui all’oggetto nel nuovo contesto” .

7. All’udienza pubblica del 25.10.2023, in vista della quale state depositate memorie e repliche e la parte ricorrente ha formulato istanza di verificazione, la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Il ricorso, anche

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