TAR Torino, sez. I, sentenza 2010-07-16, n. 201003131
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N. 03131/2010 REG.SEN.
N. 00647/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 647 del 2009, proposto da:
S B e M F, rappresentati e difesi dagli avv. G P e A P, con domicilio eletto presso la seconda in Torino, via Massena, 79;
contro
Comune di Fossano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 6576 - prot. 9985, datata 6 aprile 2009, a firma del Dirigente del dipartimento urbanistica e ambiente - Servizio gestione del territorio del Comune di Fossano, notificata ai ricorrenti in data 6 aprile 2009, con la quale veniva ordinata la demolizione lavori e rimessa in pristino dello stato dei luoghi, con riferimento al fabbricato catastalmente distinto al C.T. del Comune di Fossano, foglio 147, mappale 296, nonché di ogni altro atto presupposto, discendente, conseguente e connesso all'atto impugnato.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista l’ordinanza cautelare n. 523 del 4 luglio 2009;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2010 il dott. R G e udito il difensore dei ricorrenti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente riferisce di aver presentato al Comune di Fossano, in data 19 novembre 2007, una proposta di piano di recupero avente ad oggetto un complesso di edifici di proprietà.
Con atto del 3 marzo 2008, il Dirigente del Dipartimento urbanistica del Comune di Fossano comunicava ai proponenti le carenze documentali rilevate nel corso dell’istruttoria e, in particolare, chiedeva di indicare gli estremi dell’atto autorizzativo in forza del quale era stata realizzata la chiusura della preesistente tettoia, trasformata in officina meccanica prima del 1967.
Gli interessati rendevano nota l’impossibilità di reperire il titolo autorizzativo richiesto, contestualmente rimarcando la regolarità urbanistica del manufatto realizzato prima del 1967.
Nonostante dette precisazioni, il prefato Dirigente, con atto del 6 aprile 2009, notificato in pari data, ordinava la demolizione dell’immobile, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, in quanto realizzato in assenza di titolo abilitativo, nella specie occorrente in forza delle previsioni del Regolamento edilizio del 1939 e del Piano regolatore generale del 1955.
Avverso tale provvedimento, gli interessati hanno proposto il presente ricorso giurisdizionale, ritualmente notificato al Comune di Fossano in data 4 giugno 2009, con cui deducono i seguenti motivi di gravame:
I) Violazione e falsa applicazione degli articoli 40 e 41 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e dell’articolo 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765.
Per gli immobili realizzati prima del 1° settembre 1967, non si porrebbe, ad avviso dei deducenti, il problema di documentarne la regolarità urbanistica, atteso che la licenza edilizia può essere sostituita, ai sensi dell’art. 40, comma 2, della legge n. 47/1985, da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui il proprietario ne attesta la data di realizzazione.
II) Mancanza di motivazione circa il pubblico interesse.
Trattandosi di fabbricato realizzato da oltre quarant’anni, l’amministrazione avrebbe dovuto congruamente esplicitare, in relazione all’affidamento ingeneratosi nel privato, le ragioni di pubblico interesse che imponevano la rimozione dell’abuso.
Con ordinanza n. 523 del 4 luglio 2009, era accolta l’istanza cautelare proposta in via incidentale dalla parte ricorrente.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Fossano.
Chiamato alla pubblica udienza del 17 giugno 2010, il ricorso è stato ritenuto in decisione.
DIRITTO
1) E’ controversa, nel presente giudizio, la legittimità del provvedimento in data 6 aprile 2009, con cui il competente dirigente del Comune di Fossano ha ordinato la demolizione di un fabbricato realizzato in assenza di titolo abilitativo edilizio.
Trattasi, per la precisione, di un manufatto adibito a officina meccanica, realizzato prima del 1967, mediante demolizione e ricostruzione di una preesistente tettoia edificata nel 1950.
La necessità del titolo abilitativo deriva dalle disposizioni urbanistiche vigenti ratione temporis nel Comune di Fossano (Regolamento edilizio del 1939 e del Piano regolatore generale del 1955).
2) Con il primo motivo di ricorso, gli esponenti, proprietari del fabbricato in questione, denunciano la violazione dell’art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che, per i manufatti risalenti ad epoca antecedente il 1967, consente di sostituire la licenza edilizia con una dichiarazione sostituiva di atto notorio del proprietario che attesti la data di avvio delle opere.
Nella parte di specifico interesse, infatti, la disposizione richiamata, nel testo modificato dall'art. 7 del d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito in legge 13 marzo 1988, n. 68, stabilisce che “per le opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo”.
Gli odierni ricorrenti avevano acquistato l’immobile in questione con atto pubblico del 28 dicembre 1993, nel quale gli alienanti/proprietari dell’immobile dichiaravano, tra l’altro, che il manufatto oggetto della presente controversia era stato iniziato in data anteriore al 1° settembre 1967.
Secondo la prospettazione difensiva, la suddetta dichiarazione sarebbe stata sufficiente, quindi, a fondare la regolarità urbanistica dell’immobile, senza necessità di ulteriore documentazione.
La tesi, già disattesa in sede cautelare, non può essere condivisa.
La disposizione invocata dai ricorrenti, infatti, come reso palese dalla prima parte dello stesso art. 40, opera esclusivamente con riferimento agli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali su edifici o parti di essi, consentendone la stipulazione solo nel caso in cui risultino, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi del titolo abilitativo ovvero eccezionalmente, per le opere iniziate in data anteriore al 1° settembre 1967, la data di avvio delle opere, attestata mediante apposita dichiarazione sostituiva di atto notorio.
Quest’ultima previsione è chiaramente intesa ad agevolare gli scambi immobiliari e, non esplicando effetti nella sfera urbanistica, non risulta idonea a rimuovere l’eventuale carattere di abusività di un manufatto.
Ne consegue la permanenza del potere repressivo esercitato nella fattispecie dal Comune, stante l’incontestata necessità della licenza edilizia per la trasformazione del manufatto cui si riferisce il provvedimento impugnato.
3) E’ fondato e meritevole di accoglimento, invece, il secondo motivo di ricorso, con cui gli esponenti denunciano la carenza di motivazione del provvedimento impugnato, nel quale non sono esplicitate le ragioni di pubblico interesse che imporrebbero la rimozione di un manufatto esistente da oltre quarant’anni.
Va rilevato, peraltro, che la giurisprudenza amministrativa non ha a tutt’oggi assunto una posizione univoca sulla problematica in esame.
Si deve rendere conto, infatti, di un orientamento giurisprudenziale, seppur non maggioritario, secondo il quale il potere repressivo degli abusi edilizi, anche se esercitato dopo lungo tempo dalla commissione degli stessi, non necessita comunque di una particolare motivazione in quanto, trattandosi di illeciti permanenti, il provvedimento sanzionatorio interviene sempre su una situazione antigiuridica attuale (cfr., fra le ultime, T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 15 marzo 2010 n. 2219).
Tale impostazione, peraltro, non è condivisa dal Collegio che, rifacendosi all’orientamento maggioritario e agli univoci precedenti della Sezione (cfr., da ultimo, T.A.R Piemonte, sez. I, 26 marzo 2010, n. 1603), ritiene invece che l'ordine di demolizione di un’opera edilizia abusiva, se di norma è sufficientemente motivato con la descrizione della accertata abusività dell'opera, richieda un onere di congrua motivazione nel solo caso in cui, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso e il protrarsi della inerzia dell'amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato: in tal caso, l’amministrazione non può considerarsi esonerata dal dovere di indicare le ragioni di pubblico interesse concrete e attuali, evidentemente diverse da quelle inerenti il mero ripristino della legalità, che, anche in considerazione dell’entità e della tipologia dell'abuso, impongono di sacrificare il contrapposto interesse del privato.
Detti principi si attagliano perfettamente al caso di specie, ove il potere repressivo esercitato dal Comune di Fossano concerne un fabbricato realizzato molto tempo addietro, addirittura in epoca antecedente la cosiddetta “legge ponte” del 1967, che gli odierni ricorrenti, del tutto estranei all’abuso, avevano acquistato solo nel 1993, peraltro confidando sul fatto che, come da dichiarazione inserita nel rogito dalla parte alienante, la risalente epoca di costruzione valesse a costituirne garanzia di legittimità.
Tanto precisato, deve ulteriormente rilevarsi che il provvedimento impugnato si limita a constatare l’abusività del manufatto, ma non spende alcuna considerazione circa l’interesse pubblico attuale a disporne la demolizione, anzi argomenta espressamente nel senso della superfluità di una consimile motivazione.
Per tali ragioni, il provvedimento in questione si appalesa illegittimo.
4) In considerazione delle incertezze giurisprudenziali cui si è fatto cenno, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del grado di giudizio.