TAR Napoli, sez. II, sentenza 2013-04-10, n. 201301903

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2013-04-10, n. 201301903
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201301903
Data del deposito : 10 aprile 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01151/2012 REG.RIC.

N. 01903/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01151/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1151 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da
S C, rappresentato e difeso dall'avv. L T, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli, via S. Tommaso D'Aquino, n. 15;

contro

Comune di Cardito, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. R I, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, al Centro Direzionale Isola A3, piano I, presso l'Università Telematica Pegaso;

per l'annullamento, previa sospensione:

1) dell'ordinanza n. 98 del 29 dicembre 2011 emessa dal Comune di Cardito, recante ingiunzione di demolizione delle pannellature in vetro poste a copertura della cupola metallica ubicata al livello di copertura del fabbricato produttivo in costruzione (giusta permesso di costruire n. 7/2011), in Cardito, alla via Corso Italia;

2) di ogni atto premesso, connesso e consequenziale.

nonché, in sede di motivi aggiunti depositati in data 15 giugno 2012,

per l'annullamento, previa sospensione:

1) del silenzio diniego con cui è stata implicitamente respinta l’istanza di accertamento in sanatoria, relativa ad una variante parziale al permesso di costruire n. 7/2011, presentata dal ricorrente al Comune di Cardito il 28 febbraio 2012.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cardito;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2013 il cons. dott. Leonardo Pasanisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con atto notificato in data 6 marzo 2012 e depositato il successivo giorno 13, il signor S C ricorreva innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale contro il Comune di Cardito avverso l'ordinanza di demolizione in epigrafe indicata chiedendone, previa sospensione, l'annullamento.

Il ricorrente premetteva, in punto di fatto, le seguenti circostanze:

- che in data 23 maggio 2011, il Comune di Cardito gli aveva rilasciato il permesso di costruire n. 7/2011 per la realizzazione di un fabbricato con destinazione produttiva sito alla via Corso Italia;

- che in data 23 novembre 2011, l'Ufficio Tecnico Comunale aveva eseguito un sopralluogo, all'esito del quale aveva ritenuto che fossero state realizzate delle opere in difformità rispetto al progetto assentito, procedendo quindi al sequestro dell'immobile;

- che, in particolare, era stata accertata la realizzazione di pannellature vetrate (non contemplate nel progetto assentito con il rilasciato permesso di costruire) poste a chiusura della cupola metallica ubicata al livello di copertura del fabbricato;

- che, pertanto, l'intimata amministrazione comunale - sul presupposto che l'installazione di tali pannelli avesse comportato un illegittimo aumento di superficie e di volume - aveva dapprima disposto la sospensione dei lavori e quindi, con il provvedimento n. 98 del 29 dicembre 2011, ne aveva ordinato la demolizione.

Tanto premesso, il ricorrente deduceva l'illegittimità della suddetta ordinanza di demolizione con due distinti motivi di ricorso, incentrati sui vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili: 1) nella fattispecie, si tratterebbe di una lieve variazione volumetrica, pari all'8%, relativa ad un'area tecnica (destinata a copertura di vani scale e ascensori), come tale inidonea a configurare, ai sensi dell'articolo 32 D.P.R. n. 380/2001, una “variazione essenziale”;
2) l'opera contestata non avrebbe comportato la realizzazione di un corpo edilizio separato (avente autonoma funzione), dal momento che l'apposizione dei pannelli di vetro avrebbe lasciato invariata l'originaria funzione di “pozzo-luce” della cupola metallica;
inoltre, sebbene il PRG vigente del Comune di Cardito indichi per la zona D1 (nella quale ricade l'intervento) un indice di copertura massimo pari a 0,20 mq/mq (un quinto), le attuali disposizioni normative regionali in materia consentirebbero al consiglio comunale di innalzare l'indice di copertura massimo per le aree destinate ad insediamenti produttivi sino a 0,50 mq/mq (un mezzo), senza la necessità di procedere in variante allo strumento urbanistico medesimo (per cui sarebbe evidente la volontà del legislatore regionale di stimolare le amministrazioni comunali ad agevolare la realizzazione di incrementi di copertura relativi a manufatti con destinazione produttiva).

2. Con motivi aggiunti notificati in data 7 giugno 2012 e depositati il successivo giorno 15, il signor S C impugnava il silenzio diniego formatosi sull'istanza di accertamento presentata in data 28 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 36 D.P.R. n. 380/2001, in relazione alle medesime opere oggetto della suindicata ordinanza di demolizione.

Al riguardo, il ricorrente ribadiva le medesime censure già dedotte con il ricorso introduttivo, altresì rilevando i vizi di difetto di motivazione e di istruttoria (connessi al comportamento silente tenuto dall'amministrazione comunale), nonché di violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990.

A sostegno delle proprie argomentazioni, produceva perizia di parte a firma dell'ingegnere Raffaele Pellino.

3. Con ordinanza n. 961 del 5 luglio 2012, questa Sezione accoglieva l'istanza cautelare nei limiti della sospensione dell'impugnata ordinanza di demolizione, contestualmente fissando per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 7 marzo 2013.

4. Il Comune di Cardito, che nel corso del giudizio aveva fatto pervenire due relazioni di servizio, si costituiva in giudizio in data 6 marzo 2013, depositando fascicolo contenente memoria di costituzione e documenti, chiedendo la reiezione del ricorso e dei relativi motivi aggiunti.

5. Alla pubblica udienza del 7 marzo 2013, la causa veniva introitata in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso ed i relativi motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti.

2.1 La prima censura del ricorso introduttivo deve essere disattesa.

Al riguardo, occorre evidenziare che non sono in contestazione tra le parti la natura e l'entità delle opere eseguite dal ricorrente in difformità rispetto al permesso di costruire n. 7/2001, ma solo la loro configurazione e la loro rilevanza sul piano giuridico.

Tali opere consistono, infatti, come pacificamente riconosciuto dallo stesso ricorrente, in quelle accertate nella relazione di sopralluogo redatta dei tecnici comunali in data 23 novembre 2011 (richiamata nell’impugnato provvedimento di demolizione), vale a dire nella chiusura, mediante pannelli in vetro, della struttura circolare originariamente assentita (costituita in progetto da travi e montanti in ferro), con la conseguente realizzazione di una cupola trasparente a chiusura del vuoto centrale.

La nuova struttura ha comportato, rispetto al titolo edilizio vantato (come si legge nella suddetta relazione di sopralluogo), “un aumento di superficie di circa mq. 110 e di cubatura di circa mc. 1.200>>, con conseguente <<aumento percentuale dell'8% circa sul totale>>.

Tale incremento percentuale è superiore a quello di tolleranza del 2% previsto dall’art. 34, comma 2-ter, D.P.R. n. 380/2001 (ai fini della configurazione della diversa fattispecie della parziale difformità dal titolo abilitativo) e quindi configura senz'altro una variazione essenziale, ai sensi dell'articolo 32, comma primo, lett. b), D.P.R. n. 380/2001 (<<aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato>>).

Deve pertanto ritenersi legittima l'applicazione della sanzione demolitoria, che l'articolo 31, comma secondo, dello stesso D.P.R., riconnette non soltanto agli interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire, ma anche a quelli realizzati (come nella specie) con “variazione essenziali”.

2.2. Anche la seconda censura, nella sua duplice articolazione, non può essere condivisa.

Il fatto che l'opera contestata non avrebbe comportato la realizzazione di un corpo edilizio separato (come dedotto dal ricorrente) è del tutto irrilevante ai fini dell'applicazione dell’irrogata misura demolitoria, dal momento che nella specie, per quanto sopra, si è in presenza di una variazione essenziale, in quanto tale già ex se idonea ai fini dell'applicazione di tale sanzione.

Inoltre, per quanto riguarda l'indice di copertura massimo per le aree destinate ad insediamenti produttivi, è pacifico che la resistente amministrazione comunale non ha usufruito della possibilità di innalzamento di tale indice, che pertanto è rimasto invariato (0,20 mq/mq) e non può essere legittimamente superato.

3. Devono essere disattese anche le censure di cui ai motivi aggiunti.

3.1. Per quanto riguarda le medesime censure già dedotte con il ricorso introduttivo, si richiamano le considerazioni appena svolte ai punti che precedono.

3.2. In relazione, invece, all’autonoma censura (di difetto di motivazione e di istruttoria) svolta nei motivi aggiunti con riferimento all'impugnato silenzio-diniego, occorre in contrario osservare che, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza formatasi sul punto, il silenzio serbato sull'istanza ex articolo 36 D.P.R. n. 380/2001 non ha natura di silenzio-inadempimento (cui conseguirebbe l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere), ma di silenzio provvedimentale (avente contenuto tipizzato, di atto tacito di reiezione dell'istanza), con la conseguenza che, una volta decorso il termine di 60 giorni, si forma il silenzio-rigetto, che può essere impugnato dall'interessato in sede giurisdizionale nel prescritto termine decadenziale di sessanta giorni, alla stessa stregua di un comune provvedimento, senza che però possano ravvisarsi in esso i vizi formali propri degli atti, quali i difetti di procedura o la mancanza di motivazione (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 100;
T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 8 giugno 2004, n. 9278;
T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 10 febbraio 2010, n. 844).

Dovendo essere verificata, alla stregua di tale orientamento, la pretesa sostanziale relativa all'istanza denegata per silentium , occorre nella specie ribadire la contrarietà dell'intervento posto in essere alla disciplina urbanistica applicabile, che non consente un indice di copertura superiore al quinto.

Poiché il provvedimento finale non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto tacitamente adottato, deve essere disattesa anche la dedotta censura di violazione dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990, in applicazione dell'articolo 21 octies della medesima legge (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 6 settembre 2012, n. 3775).

4. In conclusione, il ricorso ed i relativi motivi aggiunti devono essere respinti in quanto infondati.

5. Data la natura della controversia, sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

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