TAR Catania, sez. I, decreto collegiale 2020-01-27, n. 202000223

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, decreto collegiale 2020-01-27, n. 202000223
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202000223
Data del deposito : 27 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/01/2020

N. 00072/2013 REG.RIC.

N. 00223/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00072/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato il presente

DECRETO DI PAGAMENTO

sul ricorso numero di registro generale 72 del 2013, proposto da

G L F, M T L F, rappresentati e difesi dall'avvocato M G, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Rindone n. 4;

contro

Comune di Pozzallo, non costituito in giudizio;

per la liquidazione

del compenso del commissario ad acta.

Vista la sentenza che ha definito il ricorso di questo T.A.R. n. 780 del 2013;

Visti gli atti del fascicolo di causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2019 la dott.ssa G A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la nota onorari e spese depositata dal commissario ad acta delegato, Ing. Emanuele Fortunato, il 29.11.2018, con la quale si chiede la liquidazione di un importo pari ad euro 11.714,80 (di cui 7.809,87, quale onorario a percentuale massima, ed € 3.904,94 quale maggiorazione ex art.52 d.p.r. n. 115/2000);

Vista la documentazione ivi depositata a riprova dell’intervenuto adempimento alla sentenza in epigrafe e la dichiarazione resa nella predetta nota;

Visto il decreto collegiale n. 2610 del 2019 con cui il Collegio ha disposto il deposito della relazione finale non allegata agli atti;

Vista la relazione finale depositata dal Commissario in data 15.11 2019, da cui risulta adottata, da ultimo, la delibera del commissario ad acta n. 1 del 9.11.2018, avente ad oggetto “ Variante al P.R.G. per la riqualificazione urbanistica di un’area, a seguito della decadenza del vincolo espropriativo quinquennale, giusta sentenza TAR Catania n. 780/2013 R.S. di cui al ricorso n. 72/2013 R.G. promosso da G L F e M T L F. Rideterminazione della destinazione urbanistica, con la previsione di P.R.G. adottato “Sottozona B1” – Aree di completamento ”;

Visto l’art. 168 D.P.R. n. 115/2002 (“ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia ”), che prevede per la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato l’emanazione di apposito decreto motivato;

Visto l’art. 275 del citato D.P.R. n. 115/2002, il quale prevede che la misura degli onorari in questione è disciplinata, da ultimo, dalle tabelle allegate al decreto del Ministero di Grazia e giustizia del 30 maggio del 2002;

Visto l’art.1 del decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 30 maggio del 2002, il quale prevede la determinazione del compenso a percentuale in base al valore del bene o altra utilità sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti della causa, e in via residuale a vacazione;

Ritenuto che al commissario ad acta va liquidato il compenso per onorari, determinato secondo la misura minima di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 30 maggio 2002, in base al valore della causa (determinato dal commissario sulla base del valore dell’area pari a € 282.500, secondo quanto scaturente dalla delibera di giunta del Comune di Pozzallo n. 140 del 12.05.2009, con la quale sono stati stabiliti i valori delle aree edificabili in zona B1 del PRG di Pozzallo), vale a dire € € 4.008,06, ritenuta equa in relazione alla natura dell’attività posta in essere;

Ritenuto, altresì, di liquidare le spese di viaggio nella misura chiesta di euro 136,50 (1/5 del prezzo della benzina per la tratta di viaggio nelle giornate in cui il commissario si è recato negli uffici dell’Ente);

Ritenuto che il pagamento va posto a carico dell’Amministrazione intimata;

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