TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2017-05-24, n. 201700170

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2017-05-24, n. 201700170
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 201700170
Data del deposito : 24 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/05/2017

N. 00170/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00199/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 199 del 2016, proposto da:
-OSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato stabilito S O, iscritto nel registro speciale degli avvocati stabiliti stranieri dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano, il quale collabora, nel presente procedimento, d’intesa ex art. 8 del D. Lgs. 2.2.2001, n. 96, con l’avvocato E F, del Foro di Bolzano, con domicilio eletto presso lo studio del primo, a 39054 Renon, in via della Chiesa, n. 17 (E-Mail Sebastian.Ochsenreiter@hotmail.com PEC: Sebastian.Ochsenreiter@pec.it);

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Bolzano, in persona Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato di Trento, domiciliata in Trento, Largo Porta Nuova, n. 9;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

1) del decreto del Questore della Provincia di Bolzano n. -OSIS-, notificato a mani in data 19.5.2016, con il quale è stato disposto quanto segue: "Il porto d'armi per uso caccia di cui è titolare -OSIS-è revocato e l'istanza di rinnovo della carta europea d'arma da fuoco prodotta dal predetto è respinta”;

2) del decreto del Questore della Provincia di Bolzano -OSIS-, notificato a mani in data 19.5.2016, con il quale è stato disposto quanto segue: "E' fatto divieto a -OSIS-di detenere armi, munizioni ed esplosivi di qualsiasi tipo e categoria";

e di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati, infraprocedimentali e consequenziali, anche se non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Bolzano;

Vista l’ordinanza cautelare n. -OSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2017 la consigliere L P L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente espone di esercitare la caccia da circa 30 anni e di aver presentato nell’anno 2015, tramite i Carabinieri di -OSIS-, istanza volta a rinnovare la carta europea di arma da fuoco di cui è titolare.

Con nota del -OSIS-la Questura di Bolzano, nell’ambito dell’istruttoria relativa alla domanda del ricorrente, gli comunicava che era in corso di valutazione l’opportunità di non accogliere l’istanza, di revocargli la licenza di porto di fucile per uso caccia e di fargli divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti (doc. 5 del ricorrente).

Con nota del -OSIS-il ricorrente presentava alla Questura le proprie osservazioni, allegando documentazione (doc. 6 del ricorrente).

Con separati provvedimenti, entrambi del -OSIS-, il Questore revocava il porto d’armi per uso caccia di cui è titolare il ricorrente, respingendo la sua istanza di rinnovo della carta europea d’arma da fuoco (doc. 3 del ricorrente), e faceva divieto al ricorrente di detenere armi, munizioni ed esplosivi di qualsiasi tipo e categoria (doc. 4 del ricorrente).

A fondamento del ricorso avverso i suddetti provvedimenti sono stati dedotti i seguenti motivi:

1. “Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per violazione di legge”;

2. “Travisamento di fatti, eccesso di potere per difetto di motivazione, manifesta illogicità, irrazionalità, incongruenza delle determinazioni assunte rispetto alle valutazioni”;

3. “L’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi alla Costituzione italiana”;

4. “Violazione dell’art. 97 Costituzione italiana”.

In via istruttoria il ricorrente ha chiesto, se ritenuto necessario per la decisione, di ordinare all’Amministrazione intimata “di disporre l’accertamento dei requisiti psicofisici del ricorrente, come previsto dall’art. 3 del Decreto ministeriale 14.9.1994 e dall’art. 3 del Decreto ministeriale 28.4.1998”.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato, previa reiezione dell’istanza cautelare.

Con ordinanza n. -OSIS-, depositata il -OSIS-, il Collegio ha respinto l’istanza cautelare avanzata dal ricorrente, per mancanza dei requisiti.

Nei termini di rito il ricorrente ha depositato una memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

All’udienza pubblica del 19 aprile 2017, sentita la parte ricorrente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo il ricorrente afferma che la perdita del requisito della buona condotta ed affidabilità può essere conseguente solo ad una valutazione complessiva della personalità del soggetto destinatario del diniego dell’autorizzazione e non può prescindere da una congrua e adeguata istruttoria. Il giudizio di inidoneità sarebbe basato su due soli episodi di guida in stato di ebbrezza, in assenza di un accertamento dei requisiti psicofisici effettuato dalle competenti autorità sanitarie.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce il travisamento dei fatti posti a fondamento della decisione: la presunta rissa del lontano 1991 non sarebbe in realtà mai avvenuta (il ricorrente è stato assolto perché il fatto non sussiste) e gli altri reati indicati dal Questore, sempre riferiti al 1991, non sarebbero stati commessi dal ricorrente;
l’episodio di guida in stato di ebbrezza del 2004 è avvenuto tanti anni fa e il relativo reato si è nel frattempo estinto;
il secondo episodio di guida in stato di ebbrezza è avvenuto nel 2014 e il Questore ha disposto la revoca del porto d’armi soltanto due anni e tre mesi dopo che la relativa sentenza è passata in giudicato, dimostrando così di non ritenere esistente a carico del ricorrente un così grave pericolo di lesione dell’incolumità pubblica.

Il ricorrente, da una parte, è stato dichiarato dall’amministrazione pubblica, in veste della Commissione Medica per le Patenti, idoneo alla guida di un veicolo, e, dall’altra parte, è stato del tutto illogicamente dichiarato inidoneo al porto d’armi dalla Questura, senza essere sottoposto ad accertamenti medico - legali.

Con il terzo motivo il ricorrente rileva che, dopo la comunicazione di notizia di reato avvenuta il 5 novembre 2014, il ricorrente avrebbe tenuto una buona condotta, comprovata dalle dichiarazioni e dai certificati prodotti, di talché l’atteggiamento tenuto dalla pubblica amministrazione dovrebbe considerarsi punitivo e contrario alle finalità rieducative della pena previste dalla Costituzione.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 97 della Costituzione: la caccia rientrerebbe nella cultura e nelle tradizioni della zona in cui il ricorrente è nato. Impedire al ricorrente, dopo 30 anni, l’esercizio dell’attività venatoria, nonostante abbia fornito la prova della sua buona condotta, sarebbe da ritenersi una decisione ingiusta, adottata in modo irragionevole e punitivo, in violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

Le censure - che si prestano ad un esame congiunto - sono prive di fondamento.

Va premesso che il rilascio del porto d'armi è disciplinato da una normativa rigorosa, volta a consentire il rilascio del titolo abilitativo solo in favore di chi ha una buona condotta e può garantire la totale affidabilità nell'uso delle armi.

E’ noto che in materia di autorizzazioni di polizia inerenti il porto e l’uso delle armi, l’autorità di pubblica sicurezza dispone, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, di una ampia discrezionalità nell’apprezzare se la persona richiedente sia meritevole del titolo, per le evidenti ricadute che tali titoli abilitativi possono avere sull’ordine e sulla sicurezza pubblica (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1925).

Si è quindi affermato che non è richiesto che vi sia stato un accertato abuso delle armi, essendo sufficiente un'erosione anche minima dell'affidabilità del soggetto, apprezzata nell'esercizio di un potere ampiamente discrezionale, sindacabile nei soli limiti dell'irragionevolezza o arbitrarietà (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 4 novembre 2011, n. 5864).

Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che i poteri discrezionali concessi all'autorità di pubblica sicurezza dagli articoli 39 e 43 del t.u.l.p.s. (rispettivamente per il divieto di detenzione di armi e munizioni e per la revoca della licenza di porto d'armi) non hanno natura e finalità sanzionatorie. Non implicano necessariamente un giudizio d'illiceità sui comportamenti dell'interessato e non hanno come presupposto necessario che quei comportamenti siano stati giudicati illeciti in sede penale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 16 luglio 2014, n. 3763).

Nella fattispecie, il Questore della Provincia di Bolzano ha rigettato l’istanza di rinnovo della carta europea d’arma da fuoco presentata da -OSIS-, gli ha revocato il porto d’armi per uso caccia e gli ha imposto il divieto di detenere armi e munizioni dopo aver preso atto che a suo carico risultava quanto segue:

1) -OSIS-, deferito all’Autorità Giudiziaria dai Carabinieri di -OSIS- per rissa (art. 588 c.p.), ubriachezza (art. 688 c.p.) e resistenza a P.U. (art. 377 c.p.);

2) -OSIS-, deferito all’Autorità Giudiziaria dai Carabinieri di Silandro per guida in stato d’ebbrezza alcolica (art. 186 C.d.S.);

3) -OSIS-, deferito all’Autorità Giudiziaria dai Carabinieri di Silandro per guida in stato d’ebbrezza alcolica (art. 186 C.d.S.).

Riguardo al primo episodio del 1991 va dato atto che, effettivamente, il ricorrente è stato rinviato a giudizio solo per rissa, come risulta dalla documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente, non invece per ubriachezza e per resistenza a pubblico ufficiale (cfr. doc. 16). Per completezza, va detto che il ricorrente è poi stato assolto dal reato di rissa “per insussistenza del fatto” (cfr. doc. 7).

Anche senza considerare l’episodio del 1991 (definito dal Pretore di Bolzano “un semplice litigio, essenzialmente verbale” accaduto all’interno di un bar), restano comunque due episodi di guida in stato di ebbrezza, durante i quali il ricorrente ha tenuto una condotta aggressiva e violenta, che sono significativi della inaffidabilità del ricorrente e della sua incapacità di offrire garanzie circa il corretto uso delle armi (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 9 agosto 2011, n. 4752).

L’episodio del 2014 è certamente il più grave: dalla comunicazione di notizia di reato risulta che il giorno -OSIS-, alle ore 21.05 circa, una pattuglia dei Carabinieri è stata chiamata ad intervenire per un incidente stradale senza feriti. In particolare, una donna riferiva che, poco prima, due uomini, a bordo di una Fiat Panda, dopo aver urtato il suo veicolo, le hanno lasciato un recapito telefonico e le loro generalità, allontanandosi velocemente, e che le erano apparsi entrambi in stato di ebbrezza. Poco dopo, nei pressi del campo sportivo di -OSIS-, i Carabinieri rintracciavano l’auto e, nonostante avessero azionato i dispositivi di emergenza (lampeggiante e sirena), riuscivano a fermare l’auto solo dopo un breve inseguimento. Il conducente del veicolo veniva identificato in -OSIS-, visibilmente in stato di ebbrezza. Sottoposto all’esame con etilometro, risultava un tasso alcolemico pari a 2,55 g/l alla prima prova e 2,57 g/l alla seconda prova. Al suo fianco si trovava il figlio minorenne -OSIS-, il quale, sottoposto allo stesso esame (in quanto indicato in un primo momento come la persona presumibilmente alla guida del veicolo al momento dell’incidente), aveva un tasso alcolemico pari a 1,47 g/l alla prima prova e 1,67 g/l alla seconda prova (cfr. doc. 4 della Questura).

Inoltre, dal certificato del casellario giudiziale, anch’esso richiamato dal Questore, era risultato a carico del ricorrente l’iscrizione relativa al decreto penale di condanna del -OSIS-del G.I.P. presso il Tribunale di Bolzano: ammenda Euro 29.750,00, per guida in stato d’ebbrezza (art. 186, commi 1, 2, let.c, 2bis D.Lgs. 30.4.1992, n. 285) e revoca della patente di guida.

Rileva il Collegio che tale ultimo episodio di guida in stato di ebbrezza appare particolarmente grave, tenuto conto delle seguenti circostanze:

- il comportamento tenuto dal ricorrente (che ha causato un incidente e si è poi allontanato rapidamente per non essere sottoposto a controllo);

- l’elevato tasso alcolemico riscontrato, che provoca sintomi di stordimento, aggressività, stato depressivo, apatia, difficoltà a stare in piedi ecc. (cfr. tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica - doc. 8 della Questura);

- l’aver posto in pericolo anche l’incolumità del figlio minore, che era a lui affidato, lasciando che lo stesso si ponesse, a sua volta, in stato di ebbrezza.

Osserva il Collegio che di fronte ai due episodi di guida in stato di ebbrezza e alle circostanze sopra riportate, la documentazione prodotta dal ricorrente sulla sua buona condotta (dichiarazione resa dal rettore della riserva di caccia di -OSIS- e certificazione del suo medico di famiglia), non è stata giudicata rilevanti ai fini della prognosi in termini di pubblica sicurezza, al fine di poter escludere che non faccia un uso distorto delle armi in futuro.

Il giudizio prognostico del Questore appare al Collegio esente dai profili di manifesta illogicità, che segnano il limite di sindacabilità da parte di questo giudice, ai sensi della sopra citata giurisprudenza.

Né giova al ricorrente censurare i provvedimenti impugnati, sotto il profilo del difetto di istruttoria, per non avere l’Amministrazione effettuato accertamenti sui requisiti psicofisici del ricorrente, sottoponendolo a prelievi di sangue e visite mediche presso le competenti autorità sanitarie.

Invero, il giudizio prognostico negativo del Questore in ordine all’affidabilità di pubblica sicurezza del ricorrente non si è basato su una valutazione delle sue condizioni di salute (infatti non vi è alcun cenno nei provvedimenti ad una dipendenza da alcol), bensì su una valutazione complessiva della sua condotta, che denota una personalità scarsa di senso di responsabilità nei confronti dell’incolumità e della sicurezza pubblica, tale da non garantire, nell’attualità e nel futuro, quell’affidabilità che la legge richiede affinché il privato posso essere autorizzato a detenere armi da fuoco.

In altre parole, nel caso di specie non è stato ipotizzato dal Questore un mero abuso di alcol (diversamente dalla fattispecie esaminata e decisa nella sentenza di questo Tribunale n. 1 del 2008), bensì una condotta complessiva del privato, basata su elementi oggettivi.

Pertanto, non sussiste il dedotto vizio di difetto di istruttoria.

Infine, con riferimento alla circostanza rilevata dal ricorrente che la caccia rientra nella cultura e nelle tradizioni della zona in cui è nato e vive e che la revoca del porto d’armi assumerebbe una valenza punitiva e contraria alla finalità rieducativa della pena sancito dalla Costituzione, osserva il Collegio che il porto d’armi, nell’ordinamento giuridico italiano, non costituisce un diritto assoluto, rappresentando invece un’eccezione al normale divieto di portare armi e può divenire operante solo nei confronti di persone riguardo alle quali esiste perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse, in modo da assicurare la tranquilla convivenza della collettività, dovendo essere garantita anche l’intera e restante massa di consociati sull’assenza di pregiudizi sulla loro incolumità (Cfr. Corte Costituzionale, n. 440 del 16.12.1993).

Per tutte le esposte considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate dal seguente dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi