TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2023-07-31, n. 202312850

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2023-07-31, n. 202312850
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202312850
Data del deposito : 31 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/07/2023

N. 12850/2023 REG.PROV.COLL.

N. 07079/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7079 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati L D P e L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio L M in Roma, via Eustachio Manfredi, 5;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo :

a) del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza dell'8 aprile 2018, recante la graduatoria finale del concorso interno per 2842 posti di Vice Ispettore della Polizia di Stato indetto con decreto datato 2 novembre 2017, codice concorso: VIT2017-2842 VICE ISPETTORE;

b) del provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Ufficio Attività Concorsuali prot. 333-B/12P.2.17/9932 del 24 aprile 2019, con cui è stata comunicata l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria del predetto concorso “ avendo riportato la sanzione disciplinare della -OMISSIS- in data-OMISSIS- ”, con conseguente implicito diniego della invocata autotutela;

c) del Decreto del Ministero dell'Interno, di data ed estremi ignoti e non partecipato, con il quale è stata formalmente l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale;

d) per quanto di ragione, dell'art. 2 del Bando di concorso, approvato con Decreto del Ministero dell'Interno del 2 novembre 2017, nella parte in cui prevede, fra i requisiti di partecipazione, " non aver riportato, nell'ultimo biennio precedente la data del presente bando, la sanzione disciplinare della -OMISSIS- o sanzione disciplinare più grave ";

e) di tutti gli altri atti a tali provvedimenti comunque connessi, presupposti e/o conseguenti, anche non conosciuti;

per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 21 ottobre 2019 :

f) del Decreto del Ministero dell'Interno 11 luglio 2019 recante conferma dell'esclusione del ricorrente dal concorso interno, per titoli, per 2842 posti da vice ispettore della Polizia di Stato, notificato in data 23 agosto 2019;

per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati l’11 ottobre 2021 :

g) del Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, 10 giugno 2021, non notificato e conosciuto dal ricorrente solo a seguito del deposito nel presente ricorso dall'amministrazione resistente in data 27 settembre 2021.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2023 il dott. A G L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del giudizio, il dott. -OMISSIS- ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, contestando – sulla base di cinque motivi in diritto – la propria esclusione dalla graduatoria del concorso interno per 2842 posti di Vice Ispettore della Polizia di Stato indetto con decreto del 2 novembre 2017, disposta dalla p.a. resistente in ragione del fatto che il ricorrente aveva « riportato la sanzione disciplinare della -OMISSIS- in data-OMISSIS- ».

1.1. Segnatamente, con il primo motivo ha lamentato l’illegittimità degli atti gravati per « violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 3, d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95 – art. 2, bando di concorso – art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241), eccesso di potere, arbitrarietà, difetto di istruttoria e di motivazione [e] invalidità propria e derivata », osservando – in sintesi – che il Ministero non aveva considerato che la sanzione non era « definitiva e inoppugnabile » [in quanto la stessa era stata impugnata con ricorso iscritto innanzi al Tar -OMISSIS- al r.g. n. -OMISSIS-] e che quindi non era idonea a giustificare un provvedimento espulsivo.

1.2. Con il secondo motivo, ha contestato i provvedimenti gravati per « violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 3, d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241 – art. 97 Cost.), arbitrarietà, ingiustizia grave e manifesta [e] invalidità propria e derivata », sostenendo che, se ai sensi dell’art. 2 del Bando di concorso assumevano rilevanza escludente anche le sanzioni non definitive, la lex specialis della procedura avrebbe dovuto essere dichiarata illegittima – in uno con gli altri atti impugnati – per « violazione del principio di presunzione di innocenza, per arbitrarietà e per ingiustizia manifesta ».

1.3. Con il terzo motivo, ha lamentato l’illegittimità degli atti impugnati per « violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 3 d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95 – art. 5 d.p.r. 25 ottobre 1981, n. 737 – art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241 – art. 97 Cost.), arbitrarietà, ingiustizia grave e manifesta [e] invalidità propria e derivata », sostenendo che la previsione di cui all’art. 2 del Bando di concorso « non ha un riferimento normativo al quale possa riferirsi e anzi si pone in manifesto contrasto con quanto stabilito dall’art. 5 del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 ».

1.4. Con il quarto motivo, ha contestato gli atti adottati dal Ministero resistente per « illogicità, difetto dei presupposti, violazione dell’art. 2 del Bando di concorso [e] incompetenza », lamentando la mancata formalizzazione del provvedimento di esclusione « con decreto motivato del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza ».

1.5. Con il quinto motivo, ha lamentato l’illegittimità derivata dei provvedimenti gravati, « in relazione ai vizi dedotti avverso il provvedimento di -OMISSIS-, e di cui al ricorso iscritto innanzi al Tar -OMISSIS- al r.g. n. -OMISSIS- », evidenziando che dall’illegittimità del provvedimento disciplinare sarebbe discesa – a tutt’evidenza – l’illegittimità degli altri provvedimenti adottati dalla p.a. sulla base dell’esistenza della sanzione gravata.

1.6. In ragione di quanto sopra, parte ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento dei provvedimenti gravati e, in via cautelare, la loro sospensione.

2. Con memoria del 5 luglio 2019, parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento della domanda cautelare, evidenziando che la sentenza Tar -OMISSIS-, I,-OMISSIS- aveva annullato il provvedimento con il quale era stata irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare della -OMISSIS-.

3. Con memoria del 6 luglio 2019, l’amministrazione si è costituita in giudizio e ha insistito per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare.

4. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , -OMISSIS- questo Tribunale – preso atto della sentenza Tar -OMISSIS-, I, n.-OMISSIS-– ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame della posizione del ricorrente da parte della p.a.

5. Con motivi aggiunti depositati il 21 ottobre 2019, parte ricorrente ha impugnato il decreto adottato dall’amministrazione in data 11 luglio 2019 – ovvero contestualmente alla pronuncia cautelare sopra richiamata (e prima di avere contezza della stessa) – e notificato il 23 agosto 2019 con cui la p.a. aveva confermato l’esclusione del ricorrente dal concorso in oggetto.

6. Con memoria del 24 ottobre 2019, parte ricorrente ha evidenziato che la p.a. non aveva ottemperato all’ordine di riesame adottato in sede cautelare e che la sentenza Tar -OMISSIS-, I, n.-OMISSIS-era passata in giudicato, atteso che il Ministero non aveva depositato entro i termini di legge innanzi al Consiglio di Stato l’appello proposto avverso la medesima decisione.

7. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , -OMISSIS-, questo Tribunale – preso atto di quanto dedotto e provato dal ricorrente – ha ordinato al Ministero di riesaminare la posizione del dott.-OMISSIS-nella procedura concorsuale in questione, senza tener conto della sanzione inflitta, in quanto annullata con sentenza passata in giudicato e ha disposto l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.

8. Con istanza cautelare ex art. 56 c.p.a. depositata il 20 novembre 2019, il ricorrente ha evidenziato che la p.a. non aveva adempiuto né all’ordine di riesame, né allo svolgimento delle attività necessarie per il perfezionamento dell’integrazione del contraddittorio e ha chiesto di essere avviato al corso di formazione che avrebbe avuto inizio in data 26 novembre 2019.

9. Con decreto cautelare Tar Lazio, I- quater , -OMISSIS- il ricorrente è stato ammesso con riserva al predetto corso di formazione.

10. Con memoria del 10 dicembre 2019, il ricorrente ha dato atto che la p.a. aveva adempiuto a quanto necessario per l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami;
ha evidenziato che il Ministero aveva provveduto tardivamente a iscrivere innanzi al Consiglio di Stato l’appello avverso la sentenza Tar -OMISSIS-, I, n.-OMISSIS-e ha insistito per la conferma del decreto cautelare e per la reiterazione dell’ordine di riesame, ancora non ottemperato dalla p.a.

11. Con ordinanza cautelare Tar Lazio, I- quater , -OMISSIS-, questo Tribunale ha confermato l’ammissione del ricorrente al corso di formazione e ha reiterato l’ordine alla p.a. di riesaminare la sua posizione.

12. In data 27 settembre 2021, l’amministrazione ha depositato il decreto con il quale il ricorrente è stato nominato quale vice ispettore « con riserva di rideterminare la [sua] posizione al termine del contenzioso giurisdizionale in atto ».

13. Con motivi aggiunti depositati in data 11 ottobre 2021, il ricorrente ha impugnato tale decreto nella parte in cui apponeva nei suoi confronti la predetta riserva.

13. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater ,-OMISSIS-, parte ricorrente è stata autorizzata ad integrare il contraddittorio per pubblici proclami anche con riferimento ai secondi motivi aggiunti.

14. In data 29 ottobre 2021, il ricorrente ha provato di aver provveduto a integrare il contraddittorio.

15. In data 11 aprile 2023, il ricorrente ha depositato la sentenza Consiglio di Stato, II, 22 agosto 2022, n. 7365, con cui il giudice d’appello ha dichiarato irricevibile il gravame proposto dal Ministero avverso la sentenza Tar -OMISSIS-, I, -OMISSIS-.

16. All’udienza pubblica del 23 maggio 2023 – visto quanto dedotto dal ricorrente nelle memorie depositate in prossimità dell’udienza – il ricorso è stato trattenuto in decisione.

17. Il quinto assorbente motivo di ricorso è fondato.

È provato in atti, infatti, che con sentenza Consiglio di Stato, II, 22 agosto 2022, n. 7365 il giudice d’appello ha dichiarato irricevibile l’appello proposto dal Ministero resistente avverso la sentenza Tar -OMISSIS-, I, -OMISSIS-, che, quindi, non può che ritenersi passata in giudicato.

Dal passaggio in giudicato della sentenza Tar -OMISSIS-, I, n.-OMISSIS-– che, come si è detto, ha definitivamente annullato la sanzione inflitta al ricorrente l’-OMISSIS- – non può che discendere l’annullamento del provvedimento di esclusione gravato con l’atto introduttivo presente giudizio, che – come si è già notato supra sub 1 – era fondato esclusivamente sul fatto che il ricorrente era stato destinatario della predetta sanzione.

19. In ragione di quanto sopra, il ricorso, così come integrato da motivi aggiunti, deve essere accolto, il provvedimento di esclusione comminato nei confronti del ricorrente deve essere annullato in uno con la graduatoria del concorso (nella parte in cui non prevede il nominativo del ricorrente), con conseguente ordine per l’amministrazione:

a) di riformulare la graduatoria impugnata con il ricorso introduttivo, reinserendo il ricorrente nella posizione allo stesso spettante in ragione degli esiti della procedura;

b) di eliminare la riserva apposta nel provvedimento di nomina del ricorrente quale vice ispettore della Polizia di Stato.

20. Le spese processuali – liquidatenella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi