TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2013-06-04, n. 201305597

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2013-06-04, n. 201305597
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201305597
Data del deposito : 4 giugno 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 11348/2000 REG.RIC.

N. 05597/2013 REG.PROV.COLL.

N. 11348/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 11348 del 2000, proposto da Società Pontarin Tiziano e Roberto s.s., Società Griffane Silvio Gerolamo Ernesto s.s., N A, R R, M D, G T, D M G, V E, rappresentati e difesi dagli avv.ti F G e F V, per il presente giudizio elettivamente domiciliati in Roma, alla via di Ripetta n. 70, presso lo studio dell'avv. F P;

contro

- l’Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo – AIMA (ora AGEA)
- il Ministero del Tesoro (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze)
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

- delle comunicazioni AIMA aventi ad oggetto i risultati della compensazione nazionale per i periodi di produzione lattiera 1997/1998 e 1998/1999 e la conseguente determinazione del prelievo supplementare dovuto per i medesimi periodi per gli importi nell’atto introduttivo del giudizio indicati per ciascuno dei ricorrenti;

- della Circolare AIMA prot. n. 4784/Comm. Liq. dell’8 giugno 2000, avente ad oggetto l’applicazione del regime quote-latte compensazione nazionale periodi 1997/1998 e 1998/1999, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia intimata e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2013 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il presente gravame, i ricorrenti hanno impugnato gli atti – comunicati con note inviate ai sensi dell’art. 1 della legge n. 118 del 1999 ricevute nel mese di luglio 2000 – con cui AIMA (ora AGEA), con riferimento alle annate 1997/98 e 1998/99, ha riportato i dati relativi al prelievo supplementare derivante dalla compensazione effettuata a livello nazionale.

Al riguardo, i ricorrenti, dopo aver ricostruito la normativa comunitaria e nazionale sul regime delle c.d. “quote latte”, propongono le seguenti censure:

1) Violazione di legge per violazione delle norme di risulta, derivante dalla disapplicazione degli artt. 2 e 3 del decreto legge 1° dicembre 1997 n. 411, convertito in legge 27 gennaio 1998 n. 5 e dell’art. 1 del decreto legge 1° marzo 1999 n. 43, convertito in legge 27 aprile 1999 n. 118, per contrarietà ai principi dell’ordinamento comunitario, in particolare, per contrarietà agli artt. 38 e 39 del Trattato istitutivo della Comunità Europea e per violazione del principio comunitario sulla tutela dell’affidamento;

2) Violazione di legge per violazione delle norme di risulta, derivante dalla disapplicazione degli artt. 2 e 3 del decreto legge 1° dicembre 1997 n. 411, convertito in legge 27 gennaio 1998 n. 5 e dell’art. 1 del decreto legge 1° marzo 1999 n. 43, convertito in legge 27 aprile 1999 n. 118, per contrarietà ai principi dell’ordinamento comunitario, in particolare, per contrarietà agli artt. 38 e 39 del Trattato istitutivo della Comunità Europea e per violazione del principio comunitario sulla tutela dell’affidamento;

3) Violazione di legge per violazione della norma di risulta dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 del decreto legge 1° dicembre 1997 n. 411, convertito in legge 27 gennaio 1998 n. 5 e dell’art. 1 del decreto legge 1° marzo 1999 n. 43, convertito in legge 27 aprile 1999 n. 118;

4) Violazione di legge per violazione della norma di risulta dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 del decreto legge 1° dicembre 1997 n. 411, convertito in legge 27 gennaio 1998 n. 5 e dell’art. 1 del decreto legge 1° marzo 1999 n. 43, convertito in legge 27 aprile 1999 n. 118;

5) Violazione di legge per violazione dell’art. 1 del decreto legge 1° marzo 1999 n. 43, convertito in legge 27 aprile 1999 n. 118, nonché dell’art. 1, comma 7, del decreto legge 7 aprile 2000 n. 79;

6) Violazione di legge per illegittimità derivata;

7) Violazione di legge sotto il profilo della mancanza di sottoscrizione dei provvedimenti impugnati;

8) Violazione di legge sotto il profilo della violazione dell’art. 7 della legge 241/1990;

9) Eccesso di potere sotto il profilo della motivazione insufficiente e del difetto di istruttoria;

10) Violazione di legge per violazione dell’art. 3 della legge 241/1990. Eccesso di potere sotto il profilo della motivazione insufficiente.

Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

Con ordinanza n. 6061 del 26 luglio 2000 è stata accolta la domanda di sospensiva.

AGEA ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, costituitisi in giudizio, hanno chiesto il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 27 marzo 2013.

DIRITTO

Le questioni sollevate con il ricorso in esame sono state oggetto di approfondimento, sebbene con riferimento alle annate 1995/96 e 1996/97, con la sentenza della Sezione del 6 luglio 2011, n. 5975 (ed altre dello stesso tenore: in particolare, cfr TAR Lazio, sez. Seconda Ter, 12 luglio 2011, nn. 6191, 6184, 6221 e 6224 e, più di recente, 24 aprile 2012 n. 3687, 26 aprile 2012, n. 3801, 4 maggio 2012, n. 4008, 5 giugno 2012 nn. 5057 e 5058 e 23 ottobre 2012 n. 8728), con cui sono state, altresì, richiamate ulteriori pronunce della giurisprudenza amministrativa che, nel tempo, ha avuto modo di affrontare le questioni riguardanti la complessa vicenda delle c.d. “quote latte”.

Trattandosi, quindi, di questioni analoghe affrontate con le citate sentenze (le cui argomentazioni sono state, di recente, integrate nell’ambito di altre pronunce: cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, sez. II-ter, n. 3805/2012 e 4718/2012 e, ancora più di recente, 26 maggio 2012, n. 4786, 29 maggio 2012, n. 4866, 27 giugno 2012, nn. 5906 e 5907 e 2 agosto 2012, nn. 7162 e 7163) ed ulteriormente dato atto che, proprio con riferimento alle annate 1997/1998 e 1998/1999, oggetto del presente gravame, la Sezione ha già avuto modo di esprimersi (cfr. sentenze 4 maggio 2012 nn. 4014 e 4016), il Collegio, non avendo motivi di discostarsene, si richiama integralmente alle argomentazioni ivi contenute.

Conseguentemente, il ricorso in esame va respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite, in coerenza con quanto deciso nelle citate sentenze della Sezione.

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