TAR Napoli, sez. III, sentenza 2015-09-22, n. 201504581
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Testo completo
N. 04581/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01924/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1924 del 2014, proposto da:
SOGEIP S.R.L., in persona del legale rappresentante, S C, rappresentata e difesa dagli Avv. ti M S, A A e L C, presso lo studio del secondo dei quali elettivamente domicilia in Napoli, alla Via G. Melisurgo, n. 4;
contro
COMUNE DI CERCOLA, in persona del legale pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. R D M, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via F. Caracciolo, n. 15;
- per l’accertamento
della responsabilità del Comune di C per il danno subito dalla società ricorrente a cagione della illegittimità degli atti con cui l’Ente si è rideterminato rispetto ai precedenti pareri favorevoli, opponendo il proprio diniego alla concessione edilizia della Sogeip S.r.l. n. 19/1987, alla stregua (anche) di quanto definitivamente accertato dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 1789/2013 del 27.3.2013;
e per la condanna
conseguente dell’intimato Comune, in persona del legale rappresentante p.t.,
al risarcimento del danno ingiusto sofferto della ricorrente, secondo le voci e nella misura, come da ricorso, per un totale di euro 9.420.225,5, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimato Comune;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi - Relatore alla pubblica udienza del 21 maggio 2015 il dott. V C - i difensori delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.
FATTO
Con ricorso - notificato il 7.3.2014 e depositato il 4.4.2014 - la società Sogeip s.r.l.”, in persona del legale rappresentante S C, adiva, ai sensi dell’art. 30, comma 5, c.p.a., questo Tribunale chiedendo - previo accertamento della responsabilità dell’intimato Comune di C a cagione della illegittimità degli atti con cui l’Ente si è rideterminato rispetto ai precedenti pareri favorevoli, opponendo il proprio diniego alla concessione edilizia della Sogeip S.r.l. n, 19/1987, alla stregua (anche) di quanto definitivamente accertato dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 1789/2013 del 27.3.2013 - la condanna del predetto Comune, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno ingiusto sofferto, per un totale di euro 9.420.225,5, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria.
All uopo, parte ricorrente, in fatto, esponeva che:
- in data 4.12.1987 presentava istanza di concessione edilizia al Comune di C per la realizzazione di un centro produttivo in località Masseria S. Giovanni, su un’area di cui aveva acquisito la piena disponibilità, giusta contratto preliminare di compravendita del 30 marzo 1985 tra il consorzio Cosveit e Laura e G M., con cui il Consorzio stesso aveva promesso l’acquisto, per sé o per sue consocie da nominare, dell’area ubicata nel comune di C in località Masseria San Giovanni, della superficie complessiva di mq. 200.000, per il prezzo unitario di euro/mq. 30.000;
- con delibera assembleare del Consorzio, in data 26.6.1986, il Consorzio aveva assegnato le aree di cui sopra alla consocia Sogeip s.r.l. per la realizzazione, sulle stesse aree, di un Centro Commerciale-produttivo;
- dopo aver ricevuto i pareri favorevoli degli uffici tecnici (parere favorevole C.E.C. del 5.2.1987, attestato sindacale di conformità prot. n. 1911/87, parere favorevole C.E.I. del 6.2.2987, decreto sindacale prot. n. 56/87), in data 13.5.1987, l’autorizzazione paesistica comunale era trasmessa al Ministero dei beni culturali ed ambientali per l’acquisizione del relativo nulla-osta, ma, non avendo il Ministero adottato alcun provvedimento ostativo nel termine normativamente previsto di sessanta giorni, la predetta autorizzazione doveva ritenersi definitivamente valida ed efficace;
- soltanto in data 3.11.1998, nelle more del definitivo rilascio della concessione, il Ministero, con nota n. 24832, pur nel riconoscimento dell’avvenuta decadenza dei termini di legge, invitava gli uffici comunali a provvedere ad un riesame dell’autorizzazione paesistica già rilasciata, al fine di giungere a situazioni compatibili con le esigenze di tutela, date le dimensioni dell’intervento e la natura di verde degradante dei luoghi;
- tuttavia, non avendo il Comune di C provveduto al suddetto riesame, la esponente - attuale ricorrente - in data 28.4.1992, richiedeva l’intervento sostitutivo della Provincia ai sensi della L.R. n. 11/83, ma, ciò malgrado, il medesimo Comune, con decreto n. 4/1992 riteneva di potere egualmente provvedere e revocava tout court l’autorizzazione concessa;
- avverso tale determinazione la società esponente proponeva impugnativa innanzi al T.A.R. Campania, Napoli, che, con le ordinanze n. 503 del 2.3.93 e n. 1318 del 15.6.93 della Sezione Terza, sospendeva l’efficacia del diniego ed intimava al Comune di effettuare il riesame in modo puntuale, sulla scorta dei rilievi della Soprintendenza;
- successivamente, nonostante, in esecuzione della suddetta richiesta di attivazione di potere sostitutivo, l’Amministrazione provinciale avesse nominato un Commissario ad acta, per provvedere agli adempimenti necessari relativi alle determinazioni definitive sulla domanda di concessione della esponente, il Comune di C riteneva nuovamente di agire in autonomia e, con decreto n. 10495 del 27.9.93, confermava l’integrale rigetto dell’istanza di concessione;
- avverso siffatto provvedimento, in data 3.12.93, la esponente proponeva una seconda impugnativa, seguito della quale il T.A.R. Campania, Napoli, Sezione Seconda, riuniti entrambi i ricorsi, dichiarava il primo ricorso improcedibile per carenza di interesse, mentre, con sentenza n. 835/2000, rigettava, nel merito, il secondo ricorso;
- a seguito di appello proposto dalla esponente avverso tale ultima sentenza, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con decisione n. 1789 del 27.3.2013, ritenuta la fondatezza della prima censura con la quale Sogeip s.r.l. deduceva il difetto di competenza del Sindaco di C a pronunciarsi sulla originaria domanda di concessione edilizia, nonché anche della - pure scrutinata - quarta censura, con la quale si censurava il comportamento del Comune che, anziché << provvedere ad un riesame dell’intervento al fine di giungere a soluzioni compatibili con le esigenze di tutela >>, con il provvedimento comunale << si era limitato a ritenere la mancanza del parere del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale e a rilevare che la volumetria dell’intervento era superiore a quella realizzabile sul lotto, vista l’avvenuta creazione di strade di scorrimento e, poi, soprattutto, a richiamare la necessità di attuare le costruzioni tramite un piano di intervento produttivo che però il Comune riconosce non previsto dal vigente strumento urbanistico >>, accoglieva l’appello ed, in accoglimento del secondo dei ricorsi in primo grado, annullava i provvedimenti con esso impugnati, << con i conseguenti obblighi della P.A. di provvedere definitivamente sulle domande di concessione edilizia >>.
Tanto premesso e preso atto che l’intervento, originariamente assentito non è, però, attualmente ipotizzabile nemmeno per quota parte, in quanto, secondo il vigente piano regolatore, il suolo in questione è classificato come Area di riqualificazione urbana, con indice di fabbricabilità di 0,15 mc/mq contro l’indice di 1,5 mc/mq. previsto dal previgente Programma di fabbricazione in forza del quale era stato presentato il progetto della società esponente (la sopravvenuta disciplina urbanistica prevedendo, tra l’altro, l’approvazione di un piano di dettaglio per l’edificazione in zona A.R.U. - art. 101 N.T.A., allo stato non ancora intervenuta), parte ricorrente, preso atto che la drastica diminuzione degli indici di edificabilità relativa all’area interessata escludeva la possibilità della realizzazione del progetto, affidava la sua domanda di risarcimento del danno per equivalente ai seguenti rilievi:
- il comportamento del Comune sarebbe contrassegnato da elementi di colpevolezza, in quanto, dopo un lungo periodo di inattività, per ben due volte, esso avrebbe ritenuto di pronunciarsi sull’istanza concessoria in senso negativo pur avendo il ricorrente attivato il potere sostitutivo provinciale, agendo altresì in violazione delle ordinanza cautelari pronunciate dal T.A.R.;
- nonostante la richiesta di ulteriori approfondimenti da parte del Ministero risalirebbe al 3.11.1998 (nota n. 24832), per ben quattro anni il Comune non avrebbe provveduto al suddetto riesame, al punto che la ricorrente, in data 28.4.1992, sarebbe stata indotta a chiedere l’intervento sostitutivo ai sensi della L.R. n. 11/83;
- in seguito, il Comune in due occasioni avrebbe annullato l’autorizzazione (decreto n. 4 del 16.9.92, decreto n. 10495 del 27.9.93) e, peraltro, l’ultima conferma sarebbe intervenuta a seguito della nomina di un commissario ad acta da parte della Provincia di Napoli, nonché a seguito delle ordinanze del T.A.R. (n. 503 del 2.3.93 e n. 1318 del 15.6.93), che avrebbero intimato al Comune di effettuare il riesame in modo puntuale, sulla scorta dei rilievi della Soprintendenza;
- infine, oltre ad avere agito in carenza di potere, il Comune avrebbe motivato illegittimamente la revoca della concessione, senza effettuare il calcolo delle eventuali volumetrie in eccesso ed adducendo per la prima volta un ulteriore impedimento di carattere procedurale, non avente alcuna connessione alla normativa di carattere paesistico;
- la fattibilità dell’intervento non sarebbe stata mai posta in discussione dal Ministero ed, al riguardo, già il giudice di I grado, con l’ordinanza n. 506/93, avrebbe intimato al Comune di “riesaminare la situazione e formulare alla Società ricorrente le indicazioni necessarie a modificare il progetto per renderlo compatibile con le osservazioni formulate dal Ministero peri beni Culturali ed ambientali”;
- infatti la citata nota del Min. BB.CC.AA. prot. n. 24832 del 7.11.88, peraltro intervenuta tardivamente (come il Consiglio di Stato non