TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2021-12-27, n. 202108275
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Testo completo
Pubblicato il 27/12/2021
N. 08275/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02326/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2326 del 2009, proposto da
R V, rappresentato e difeso dall'avvocato G L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domicilio PEC come da Registri di Giustizia; domicilio fisico ex lege in Napoli alla via A. Diaz n. 11 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Per la declaratoria del diritto al risarcimento del danno ingiusto, con conseguente condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento delle relative somme,
- in ragione della esecuzione del provvedimento prot. n. V0489 del 13.4.1999, con cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare - II Reparto - Stato Giuridico e Avanzamento ha respinto l’istanza del ricorrente, inoltrata in data 9.2.1999, tesa ad ottenere l’invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo ex art. 7 d.lgs. n. 504/1997, provvedimento poi annullato dal Tar Campania – sede di Napoli con sentenza n. 1791/2003, pubblicata in data 25.2.2003;
- nonché in ragione della mancata esecuzione dell’ordinanza n. 2386/1999, resa nella camera di consiglio del 3.6.1999 con la quale l’adito TAR aveva accolto l’istanza incidentale di sospensione avanzata dal ricorrente avverso il citato provvedimento ministeriale prot. n. V0489 del 13.4.1999.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2021 il dott. G P D N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 2326 dell’anno 2009, la parte ricorrente chiedeva il risarcimento dei danni indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- di aver espletato il servizio militare di leva a partire dal 18.11.1998;
- di aver chiesto di essere inviato in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo anche ai sensi dell’art. 7, comma 3, lett. b) del d.lgs. 504/1997; norma attributiva del diritto alla dispensa dal servizio di leva al “ responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa o di attività economica da almeno due anni ”;
- che l’Amministrazione rigettava la predetta istanza, riconoscendo nondimeno che esso ricorrente “ esercitava attività di tipo professionale (attività forense) ”;
- di aver quindi proposto, avverso siffatta determinazione, ricorso giurisdizionale innanzi al TAR ottenendo, in data 3.6.1999, l’accoglimento dell’istanza cautelare (ordinanza n. 2386/1999) proprio in ragione della attività professionale svolta ai sensi del predetto art. 7, comma 3, lett. b) d.lgs. 504/97;
- che l’Amministrazione non si conformava al dictum cautelare, lasciando esso ricorrente inspiegabilmente in servizio sino al naturale esaurimento degli obblighi di leva;
- che il TAR, successivamente, con la