TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2024-02-05, n. 202400877

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2024-02-05, n. 202400877
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202400877
Data del deposito : 5 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/02/2024

N. 00877/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03825/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3825 del 2023, proposto da
M F, L F, rappresentati e difesi dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, via S. D'Acquisto N° 168;

contro

Comune di Parete, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R S', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Per l’accertamento

dell'illegittimità del comportamento omissivo e dell'obbligo del Comune di Parete di concludere il procedimento avviato con l'istanza presentata dai ricorrenti, in data 25/10/2022, assunta al prot. n. 16055 del 25/10/2022, per la riclassificazione urbanistica, a seguito della decadenza dei vincoli espropriativi, del lotto di terreno di loro proprietà, con l'adozione di un provvedimento definitivo ed espresso, ed in particolare con l'adozione di una variante al vigente PRG;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Parete;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2024 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


FATTO e DIRITTO

1 – I ricorrenti, Michele e L F, insorgono avverso l’inerzia del Comune di Parete che non ha riscontrato la propria istanza del 25/10/2022 (prot. 16055) volta alla riclassificazione urbanistica, a seguito della decadenza dei vincoli espropriativi, del lotto di terreno di loro proprietà, con l'adozione di un provvedimento definitivo ed espresso, ed in particolare con l'adozione di una variante al vigente P.R.G.

I ricorrenti rappresentano di essere comproprietari di un lotto di terreno sito in Parete, distinto in catasto al Fg. 3, p.lla 1070 (cfr. visura catastale e titolo di proprietà in atti).

Il predetto lotto era sottoposto a vincolo preordinato all'esproprio in quanto rientrante in Z.T.O. del Piano di Zona per l'edilizia economica e popolare, ad esclusiva iniziativa pubblica della Variante Generale del Piano Regolatore del Comune di Parete approvato con Decreto del Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Caserta n. 81 del 26.05.2005.

Il vincolo espropriativo, dunque, risulta ormai decaduto da diverso tempo per decorso del termine quinquennale, risultando ad oggi "zona bianca", ossia non classificata, in quanto il Comune non ha provveduto a rinnovare il vincolo di esproprio né ha mai riclassificato l'area in oggetto, come risulta pure dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Parete (Cfr. doc in atti).

I ricorrenti, pertanto, inviavano, in data 25/10/2022, un'istanza di riclassificazione assunta al protocollo del Comune al n. 16055 (Cfr. doc in atti), chiedendo la ritipizzazione urbanistica del proprio lotto, a seguito della decadenza dei vincoli espropriativi, ed in particolare la riclassificazione come zona omogenea di integrazione B1, ai sensi dell'art. 19 del P.R.G. vigente, con intervento diretto per edilizia abitativa, così come avvenuto per altre particelle già riclassificate nello stesso ambito zonale.

La parte insiste sull’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi su tale istanze.

2 – Resiste il Comune di Parete che, pur ammettendo la decadenza del vincolo espropriativo e la sussistenza del proprio obbligo di provvedere, afferma che persistono ampi margini di discrezionalità sulla destinazione urbanistica da impartire all’area.

3 – Occorre premettere che questa Sezione si è già occupata di un caso assolutamente analogo al presente come, peraltro, rilevato dalla stessa parte ricorrente (v. Sentenza n. 2080 del 29.03.2021).

In quella sede, nel solco tracciato da ulteriori precedenti (sentenze n. 4335/2015 e 5124/2016), si è evidenziato che una volta decaduto un vincolo urbanistico per inutile decorso del quinquennio di efficacia previsto dall’art. 9 del D.P.R. 8 giugno 2001 (come prima dall'art. 2, comma 1, della L. 19 novembre 1968 n. 1187), il Comune è tenuto ad integrare sul punto il piano urbanistico, dato che la disciplina legislativamente prevista circa i limiti di edificabilità in caso di decadenza siffatta è per sua natura provvisoria, in quanto tende a supplire a un'inerzia dell'ente locale in proposito (cfr. TAR Napoli, sez. VIII, 16 luglio 2009 n. 3979, 4 settembre 2015, n. 4335).

Come dedotto dal ricorrente, dopo la scadenza del vincolo trovano applicazione gli artt. 38 e 39 della legge regionale n. 16 del 2004;
in particolare, l’art. 38, stabilisce che « 1. Le previsioni del Puc, nella parte in cui incidono su beni determinati e assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che comportano l'inedificabilità, perdono efficacia se, entro cinque anni dalla data di approvazione del Puc, non è stato emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità. Tale scadenza si applica anche per le disposizioni del PUC che destinano determinate aree alla costruzione di infrastrutture di interesse pubblico.

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