TAR Lecce, sez. III, sentenza 2022-11-16, n. 202201800
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Testo completo
Pubblicato il 16/11/2022
N. 01800/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00259/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 259 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G S e F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G S in Roma, viale di Villa Massimo, n. 33;
contro
Comune di Corigliano d'Otranto, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria, n. 9;
per l'annullamento,
previa adozione di misure cautelari,
- del provvedimento n. -OMISSIS-, di revoca/decadenza dell’autorizzazione n.c.c. n. -OMISSIS- intestata a -OMISSIS- ed emesso dal Settore IV tecnico-urbanistica del Comune di Corigliano d’Otranto;
- della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. -OMISSIS-;
- delle due note prot. nn.-OMISSIS- del 7 dicembre 2015 e -OMISSIS- del 25 ottobre 2017, recanti, rispettivamente, l’accertamento, effettuato dalla Polizia Municipale del Comune di Corigliano d’Otranto, circa l’insussistenza di alcun elemento riconducibile all’attività in essere dal ricorrente, nonché la verifica in ordine alla mancata disponibilità da parte di questi del box auto sito in -OMISSIS- di Corigliano d’Otranto;
- del processo verbale di constatazione ed accertamento n. -OMISSIS- di data 8 maggio 2017, redatto dalla Guardia di Finanza Gruppo Fiumicino-Nucleo Operativo di Ciampino;
-dei verbali di contravvenzione al C.d.S. nn. -OMISSIS- del 24 ottobre 2015 e -OMISSIS- del 28 dicembre 2015;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, con particolare riferimento al locale Regolamento Comunale in materia di noleggio con conducente, nella parte in cui non è conforme alla disciplina nazionale in materia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Corigliano d'Otranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte resistente il difensore avv.to A. Aventaggiato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, con ricorso notificato il 09/03/2018 e depositato in giudizio in pari data, impugna il provvedimento n. -OMISSIS- di revoca/decadenza dell’autorizzazione n.c.c. n. -OMISSIS- intestata a -OMISSIS- emesso dal Settore IV tecnico-urbanistica del Comune di Corigliano d’Otranto, ai sensi dell’art. 39, comma 3, del Regolamento Comunale per il servizio di noleggio veicoli con conducente (del 2016), la comunicazione di avvio del procedimento prot. -OMISSIS-, le due note prot. nn.-OMISSIS- del 7 dicembre 2015 e -OMISSIS- del 25 ottobre 2017, recanti, rispettivamente, l’accertamento, effettuato dalla Polizia Municipale del Comune di Corigliano d’Otranto, circa l’insussistenza di alcun elemento riconducibile all’attività in essere del ricorrente, nonché la verifica in ordine alla mancata disponibilità da parte di questi del box auto sito in -OMISSIS- di Corigliano d’Otranto, il processo verbale di constatazione ed accertamento n. -OMISSIS- di data 8 maggio 2017, redatto dalla Guardia di Finanza Gruppo Fiumicino-Nucleo Operativo di Ciampino, i verbali di contravvenzione al C.d.S. nn. -OMISSIS- del 24 ottobre 2015 e -OMISSIS- del 28 dicembre 2015, nonchè tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, con particolare riferimento al locale Regolamento Comunale in materia di noleggio con conducente, nella parte in cui non è conforme alla disciplina nazionale in materia.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE ALLA LEGGE N. 21/1992 NEL SUO TESTO APPLICABILE RATIONE TEMPORIS – INEFFICACIA DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 21/1992, COME MODIFICATO DALL’ART. 29, COMMA 1 QUATER, DEL DECRETO LEGGE N. 207 DEL 2008 – CONTRASTO DEGLI ARTT. 11 E 39 DEL REGOLAMENTO COMUNALE CON QUANTO STABILITO DALLA DISCIPLINA DI SETTORE.
II. SVIAMENTO DI POTERE: ESORBITANZA NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.
Il 09/03/2018, il ricorrente ha depositato in giudizio note difensive, insistendo nell’accoglimento del ricorso e nell’emanazione di un provvedimento cautelare che inviti il Comune di Corigliano d’Otranto a sospendere gli effetti del provvedimento di revoca impugnato, consentendo al ricorrente la prosecuzione dell’attività senza soluzione di continuità, anche alla stregua dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 23 marzo 2018 del Consiglio di Stato, Sezione V, che “ ha accolto in analogo ricorso, avverso il provvedimento di revoca disposto dall’Amministrazione Comunale di Tuglie (Le), l’istanza cautelare promossa dalla stessa parte ricorrente dell’odierno ” giudizio, ai fini di una sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm..
Con decreto cautelare n. -OMISSIS- del 10/03/2018, il Presidente di questa Sezione ha respinto l’istanza di misure cautelari provvisorie presidenziali presentata dal ricorrente, fissando per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la Camera di Consiglio del 5 Aprile 2018, con la seguente motivazione: “ Tenuto conto delle precedenti pronunce cautelari di questa Sezione in “subiecta materia” (ordinanza n° 21 del 9-11 Gennaio 2018) e considerato che l’impugnato provvedimento di decadenza/revoca della licenza noleggio con conducente n. -OMISSIS- è stato emanato dal Comune di Corigliano d’Otranto il 18 Gennaio 2018 e comunicato al ricorrente con nota dirigenziale prot. n. -OMISSIS- del 22 Gennaio 2018), nel mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio - contenente l’’istanza di misure cautelari presidenziali - è stato notificato e depositato (per libera scelta della parte ricorrente) solo in data 9 Marzo 2018, non si ravvisa la presenza dei presupposti di legge per l’accoglimento della invocata tutela cautelare monocratica, provvisoria ed urgente. ”.
Il 29/03/2018, si è costituito in giudizio il Comune di Corigliano d’Otranto, depositando una memoria difensiva, nella quale, preliminarmente, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per manca impugnazione del motivo di revoca relativo alla comminazione della duplice sanzione amministrativa, nonchè per mancata tempestiva impugnazione del regolamento comunale, quantomeno rispetto al momento del “ rilascio dell’atto autorizzativo che si poneva, secondo la tesi offerta da controparte, in violazione del regolamento comunale ” e, nel merito, l’infondatezza del ricorso, chiedendo di dichiararlo inammissibile e/o irricevibile e/o comunque infondato.
Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 06/04/2018, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente, con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare infondato (a parte ogni ulteriore concorrente valutazione) alla stregua delle corrette pronunce - tutt’ora condivisibili - rese in “subiecta materia” dalla V^ Sezione del Consiglio di Stato 8/11/2017 n° 5150 e della Corte di Cassazione civile e penale (sentenze nn° 12679/2017 e 53184/2016), che hanno chiarito l’operatività attuale della disciplina dettata dall’art. 3 della Legge 15/1/1992 n° 21 e ss.mm. (“Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”) e l’obbligo di utilizzare effettivamente la rimessa nel Comune che ha rilasciato l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente (obbligo sicuramente violato dall’odierno ricorrente) ”.
Il Consiglio di Stato, Sezione V, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 13/07/2018, ha respinto l’appello (cautelare) avverso la sopra menzionata ordinanza di questo T.A.R. n. -OMISSIS-, con la seguente motivazione: “ Considerato che non appare sussistente il lamentato danno grave e irreparabile, tenuto conto che non risulta interamente precluso l’esercizio dell’attività aziendale avendo l’appellante già ottenuto altra misura cautelare (Consiglio di Stato, Sez. V, ord. n. -OMISSIS-) ”.
Il 16/09/2022, il Comune resistente ha depositato una memoria difensiva, chiedendo di dichiarare inammissibile e/o irricevibile e/o comunque infondato il proposto ricorso.
Nella pubblica udienza del 26/10/2022, la causa è stata trattenuta in decisone.
DIRITTO
0. - A prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari di inammissibilità del gravame sollevate in limine dal Comune resistente, il ricorso è sicuramente infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto, come già rilevato nell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 06/04/2018 di questa Sezione, confermata in sede di appello cautelare dal Consiglio di Stato e a seguito della quale parte ricorrente non ha depositato ulteriori scritti difensivi.
1. - Con il primo pluriarticolato motivo di gravame, parte ricorrente lamenta - essenzialmente - la errata interpretazione nonché la violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla Legge n. 21/1992, nella versione antecedente alle modifiche introdotte con l’art. 29, comma 1 quater, del D.L. n. 207 del 2008 (convertito in legge 27 febbraio 2009 n. 14), sostenendo, in sintesi, che le modifiche apportate