TAR Lecce, sez. III, sentenza 2022-11-16, n. 202201800

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2022-11-16, n. 202201800
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202201800
Data del deposito : 16 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/11/2022

N. 01800/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00259/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 259 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G S e F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G S in Roma, viale di Villa Massimo, n. 33;

contro

Comune di Corigliano d'Otranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria, n. 9;

per l'annullamento,

previa adozione di misure cautelari,

- del provvedimento n. -OMISSIS-, di revoca/decadenza dell’autorizzazione n.c.c. n. -OMISSIS- intestata a -OMISSIS- ed emesso dal Settore IV tecnico-urbanistica del Comune di Corigliano d’Otranto;

- della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. -OMISSIS-;

- delle due note prot. nn.-OMISSIS- del 7 dicembre 2015 e -OMISSIS- del 25 ottobre 2017, recanti, rispettivamente, l’accertamento, effettuato dalla Polizia Municipale del Comune di Corigliano d’Otranto, circa l’insussistenza di alcun elemento riconducibile all’attività in essere dal ricorrente, nonché la verifica in ordine alla mancata disponibilità da parte di questi del box auto sito in -OMISSIS- di Corigliano d’Otranto;

- del processo verbale di constatazione ed accertamento n. -OMISSIS- di data 8 maggio 2017, redatto dalla Guardia di Finanza Gruppo Fiumicino-Nucleo Operativo di Ciampino;

-dei verbali di contravvenzione al C.d.S. nn. -OMISSIS- del 24 ottobre 2015 e -OMISSIS- del 28 dicembre 2015;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, con particolare riferimento al locale Regolamento Comunale in materia di noleggio con conducente, nella parte in cui non è conforme alla disciplina nazionale in materia.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Corigliano d'Otranto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte resistente il difensore avv.to A. Aventaggiato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente, con ricorso notificato il 09/03/2018 e depositato in giudizio in pari data, impugna il provvedimento n. -OMISSIS- di revoca/decadenza dell’autorizzazione n.c.c. n. -OMISSIS- intestata a -OMISSIS- emesso dal Settore IV tecnico-urbanistica del Comune di Corigliano d’Otranto, ai sensi dell’art. 39, comma 3, del Regolamento Comunale per il servizio di noleggio veicoli con conducente (del 2016), la comunicazione di avvio del procedimento prot. -OMISSIS-, le due note prot. nn.-OMISSIS- del 7 dicembre 2015 e -OMISSIS- del 25 ottobre 2017, recanti, rispettivamente, l’accertamento, effettuato dalla Polizia Municipale del Comune di Corigliano d’Otranto, circa l’insussistenza di alcun elemento riconducibile all’attività in essere del ricorrente, nonché la verifica in ordine alla mancata disponibilità da parte di questi del box auto sito in -OMISSIS- di Corigliano d’Otranto, il processo verbale di constatazione ed accertamento n. -OMISSIS- di data 8 maggio 2017, redatto dalla Guardia di Finanza Gruppo Fiumicino-Nucleo Operativo di Ciampino, i verbali di contravvenzione al C.d.S. nn. -OMISSIS- del 24 ottobre 2015 e -OMISSIS- del 28 dicembre 2015, nonchè tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, con particolare riferimento al locale Regolamento Comunale in materia di noleggio con conducente, nella parte in cui non è conforme alla disciplina nazionale in materia.

A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE ALLA LEGGE N. 21/1992 NEL SUO TESTO APPLICABILE RATIONE TEMPORIS – INEFFICACIA DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 21/1992, COME MODIFICATO DALL’ART. 29,

COMMA

1 QUATER, DEL DECRETO LEGGE N. 207 DEL 2008 – CONTRASTO DEGLI ARTT. 11 E 39 DEL REGOLAMENTO COMUNALE CON QUANTO STABILITO DALLA DISCIPLINA DI SETTORE.

II. SVIAMENTO DI POTERE: ESORBITANZA NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Il 09/03/2018, il ricorrente ha depositato in giudizio note difensive, insistendo nell’accoglimento del ricorso e nell’emanazione di un provvedimento cautelare che inviti il Comune di Corigliano d’Otranto a sospendere gli effetti del provvedimento di revoca impugnato, consentendo al ricorrente la prosecuzione dell’attività senza soluzione di continuità, anche alla stregua dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 23 marzo 2018 del Consiglio di Stato, Sezione V, che “ ha accolto in analogo ricorso, avverso il provvedimento di revoca disposto dall’Amministrazione Comunale di Tuglie (Le), l’istanza cautelare promossa dalla stessa parte ricorrente dell’odierno ” giudizio, ai fini di una sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm..

Con decreto cautelare n. -OMISSIS- del 10/03/2018, il Presidente di questa Sezione ha respinto l’istanza di misure cautelari provvisorie presidenziali presentata dal ricorrente, fissando per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la Camera di Consiglio del 5 Aprile 2018, con la seguente motivazione: “ Tenuto conto delle precedenti pronunce cautelari di questa Sezione in “subiecta materia” (ordinanza n° 21 del 9-11 Gennaio 2018) e considerato che l’impugnato provvedimento di decadenza/revoca della licenza noleggio con conducente n. -OMISSIS- è stato emanato dal Comune di Corigliano d’Otranto il 18 Gennaio 2018 e comunicato al ricorrente con nota dirigenziale prot. n. -OMISSIS- del 22 Gennaio 2018), nel mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio - contenente l’’istanza di misure cautelari presidenziali - è stato notificato e depositato (per libera scelta della parte ricorrente) solo in data 9 Marzo 2018, non si ravvisa la presenza dei presupposti di legge per l’accoglimento della invocata tutela cautelare monocratica, provvisoria ed urgente. ”.

Il 29/03/2018, si è costituito in giudizio il Comune di Corigliano d’Otranto, depositando una memoria difensiva, nella quale, preliminarmente, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per manca impugnazione del motivo di revoca relativo alla comminazione della duplice sanzione amministrativa, nonchè per mancata tempestiva impugnazione del regolamento comunale, quantomeno rispetto al momento del “ rilascio dell’atto autorizzativo che si poneva, secondo la tesi offerta da controparte, in violazione del regolamento comunale ” e, nel merito, l’infondatezza del ricorso, chiedendo di dichiararlo inammissibile e/o irricevibile e/o comunque infondato.

Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 06/04/2018, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente, con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare infondato (a parte ogni ulteriore concorrente valutazione) alla stregua delle corrette pronunce - tutt’ora condivisibili - rese in “subiecta materia” dalla V^ Sezione del Consiglio di Stato 8/11/2017 n° 5150 e della Corte di Cassazione civile e penale (sentenze nn° 12679/2017 e 53184/2016), che hanno chiarito l’operatività attuale della disciplina dettata dall’art. 3 della Legge 15/1/1992 n° 21 e ss.mm. (“Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”) e l’obbligo di utilizzare effettivamente la rimessa nel Comune che ha rilasciato l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente (obbligo sicuramente violato dall’odierno ricorrente) ”.

Il Consiglio di Stato, Sezione V, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 13/07/2018, ha respinto l’appello (cautelare) avverso la sopra menzionata ordinanza di questo T.A.R. n. -OMISSIS-, con la seguente motivazione: “ Considerato che non appare sussistente il lamentato danno grave e irreparabile, tenuto conto che non risulta interamente precluso l’esercizio dell’attività aziendale avendo l’appellante già ottenuto altra misura cautelare (Consiglio di Stato, Sez. V, ord. n. -OMISSIS-) ”.

Il 16/09/2022, il Comune resistente ha depositato una memoria difensiva, chiedendo di dichiarare inammissibile e/o irricevibile e/o comunque infondato il proposto ricorso.

Nella pubblica udienza del 26/10/2022, la causa è stata trattenuta in decisone.

DIRITTO

0. - A prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari di inammissibilità del gravame sollevate in limine dal Comune resistente, il ricorso è sicuramente infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto, come già rilevato nell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 06/04/2018 di questa Sezione, confermata in sede di appello cautelare dal Consiglio di Stato e a seguito della quale parte ricorrente non ha depositato ulteriori scritti difensivi.

1. - Con il primo pluriarticolato motivo di gravame, parte ricorrente lamenta - essenzialmente - la errata interpretazione nonché la violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla Legge n. 21/1992, nella versione antecedente alle modifiche introdotte con l’art. 29, comma 1 quater, del D.L. n. 207 del 2008 (convertito in legge 27 febbraio 2009 n. 14), sostenendo, in sintesi, che le modifiche apportate alla Legge n. 21 del 1992 dal D.L. n. 208 del 2008 (art. 29, comma 1) non sarebbero ancora entrate in vigore, essendone stata sospesa più volte, senza soluzione di continuità, l’efficacia.

Conclude, pertanto, che “ la legge n. 21/1992 nel testo attualmente vigente non prevede alcun obbligo di stabilire la rimessa esclusivamente nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione e neppure pone particolari prescrizioni sull’obbligo in sé di stazionamento in rimessa, bensì ribadisce che la prestazione di servizio è “senza limiti territoriali” (art. 13, comma 3), prevedendo peraltro (art. 7 L. 21/1992) la possibilità, per il titolare di autorizzazione, di conferire quest’ultima a cooperative, consorzi o imprese al fine del libero esercizio, senza obbligare le suddette strutture economiche ad avere la propria sede esclusivamente nel territorio comunale ”.

1.1. - La suddetta articolata censura va, nel complesso, disattesa, per le ragioni già puntualmente precisate da questo Tribunale in relazione ad analogo ricorso, nella sentenza n. 81 del 22/01/2019 di questa Sezione, che vengono di seguito riportate.

« 1.2 - Ricorda la Sezione che la disciplina del noleggio con conducente trova il suo fondamento nella Legge 15 gennaio 1992, n. 21 (“Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”), che ha subìto rilevanti modifiche ad opera (fino alla data del passaggio in decisione della presente causa), per quanto di rilievo, dell’art. 29 (“Concessioni aeroportuali”), comma 1 quater del Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207, introdotto integralmente dalla Legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 febbraio 2009, n. 49, S.O. e in vigore dal 1° marzo 2009 (giusta il disposto dell’art. 1, comma 3 della Legge medesima, statuente che “3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”).

Trattasi di disposizione, per un verso, modificatrice (cioè che al contempo abroga le corrispondenti precedenti disposizioni e introduce al loro posto, nella stessa sede formale, nuove disposizioni) e, per altro verso, innovatrice (con riguardo alle disposizioni introdotte ex novo, per la parte anteriormente non disciplinata).

Precisamente, la predetta novella normativa ha riguardato gli artt. 3 (integrale sostituzione), 5 - bis (inserimento), 8 (sostituzione del comma 3), 11 (sostituzione dei commi 3 e 4) e 11 bis (inserimento) della Legge n. 21/1992.

In particolare, all’esito delle summenzionate modifiche legislative:

- l’art. 3 (“Servizio di noleggio con conducente”) della Legge n. 21/1992 prevede che:

“1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione”;

- l’art. 8 (“Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni”), comma 3 della stessa Legge n. 21/1992 dispone che:

“3. Per poter conseguire e mantenere l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione”;

- l’art. 11 (“Obblighi dei titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l’esercizio di servizio di noleggio con conducente”), comma 4 della medesima Legge n. 21/1992 stabilisce che:

“4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni …”.

1.3 - L’efficacia delle norme di cui al citato art. 29, comma 1 quater è stata in un primo momento integralmente sospesa fino al 30 giugno 2009, per effetto dell’art. 7 bis del pure citato Decreto Legge n. 5 del 2009, inserito dalla Legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’11 aprile 2009, n. 85, S.O., in vigore dal 12 aprile 2009 (cfr. l’art. 1, comma 3 della Legge medesima - “3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”), il quale ha testualmente disposto che:

“1. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni e agli enti locali, l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino al 30 giugno 2009”.

Successivamente, detto termine è stato prorogato dapprima al 31 dicembre 2009 dall’art. 23, comma 2, del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, e successivamente al 31 marzo 2010 dall’819BE0::2012-12-29">art. 5, comma 3, del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

Occorre precisare che non si è trattato, tecnicamente, di una posticipazione dell’entrata in vigore della novella di cui all’art. 29, comma 1 quater del Decreto Legge n. 207/2008 e ss.mm.ii., essendo quest’ultima (già) vigente sin dal 1° marzo 2009 e, quindi, (già) in vigore alla data (12 aprile 2009) della sospensione dell’efficacia disposta dall’art. 7 bis del pure citato Decreto Legge n. 5 del 2009 e ss.mm.ii..

In buona sostanza, per effetto dei sopra riportati interventi normativi, la novella ex art. 29, comma 1 quater del Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207 è entrata integralmente in vigore il 1° marzo 2009 (determinando, quindi, senz’altro l’abrogazione - implicita - delle previgenti e corrispondenti disposizioni della Legge Quadro n. 21/1992) ed è rimasta in vigore (benchè per un breve periodo di tempo) dal 1° marzo 2009 all’11 aprile 2009, essendo stata successivamente (nonché integralmente ed espressamente) sospesa nell’(iniziale intervenuta) efficacia dal 12 aprile 2009 e fino al 31 marzo 2010, giusta il disposto dell’art.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi