TAR Firenze, sez. III, sentenza 2012-05-16, n. 201200940
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00940/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00440/1997 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 440 del 1997, proposto da:
D P A, rappresentato e difeso dall'avv. F G, con domicilio eletto presso F G in Firenze, via Francesco Bonaini 10;
contro
Comune di Firenze, rappresentato e difeso dagli avv. A S e A M, ed elettivamente domiciliato in Firenze, Palazzo Vecchio - piazza Signoria;
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego n. 434 del 12.11.1996 n. prot. 50422/96 del condono edilizio ex art. 39 L. 724/1994 pos C/5020, in relazione alla realizzazione di un vano di mq 19 ad uso di civile abitazione posto in Firenze, Via del Malcantone n. 12 piano terreno;
- del provvedimento di diniego n. 435 del 12.11.1996 n. prot. 50425/96, del condono edilizio ex art. 39 L. 724/1994 pos. C/5029 in relazione al'ampliamento di un terrazzo preesistente per mq 18,35 in Firenze, Via del Malcantone n. 12 primo piano;
- di ogni ulteriore provvedimento antecedente, contestuale, successivo comunque connesso e pregiudizievole;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2012 il dott. Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori E. Vignolini delegata da F. Grignolio e A. Minucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 27.02.1995, la Sig.ra Del Pezzo, odierna ricorrente, in qualità di proprietaria dell'immobile posto in Firenze, Via del Malcantone (identificato catastalmente con Foglio di mappa n. 98, p.lla 138 sub.1, area soggetta al vincolo di cui alla L. 1497/39), presentava al Comune di Firenze due domande di sanatoria ex art. 39 L. n. 724/94 - contrassegnate come C/5020 e C/5029 - relative alla realizzazione di alcune opere abusive così, rispettivamente, descritte nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 4 L. 4 gennaio 1968 n. 15: "ampliamento dell'unità immobiliare di abituale dimora mediante fa realizzazione di un vano d'uso civile abitazione di mq. 19;le opere sono state ultimate nel mese di ottobre 1993” , e “ampliamento del terrazzo già esistente per mq. 18,35, ultimato nel mese di ottobre del 1993” .
A seguito degli accertamenti effettuati dal Corpo di Polizia Municipale, U.O. Nucleo edilizia, che redigeva la comunicazione di notizia di reato del 20.09.1995, emergeva che nell'unità immobiliare in oggetto erano state eseguite opere edilizie abusive consistenti in: "Costruzione nel resede tergale di manufatto in aderenza della facciata dell'edificio ed in corrispondenza della porta di comunicazione con il quartiere posto al piano terreno, destinato a civile abitazione, mediante la realizzazione di pavimentazione rilevata da terra di circa 30 cm. con tamponatura in laterizio, strutture autoportanti in profilati metallici e copertura con solaio in c.a., per una superficie di mq. 19 (ml. 6,30 x 3,00) ed un'altezza di ml. 3,90 pari ad una volumetria di m3 74,10 [...] Attualmente vi si stanno eseguendo lavori di finitura con pratica di inizio attività ai sensi dell'art.8 D.L. 310/95” .
Quanto sopra accertato risultava in contrasto con quanto dichiarato dalla proprietaria nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla sanatoria edilizia Pos. C/5020, dove si dichiarava che le opere sopradescritte erano state ultimate nel mese di ottobre 1993.
A seguito di tale accertamento, il Comune di Firenze provvedeva a richiedere ad una ditta specializzata una foto aerea della zona avente data certa, al fine di verificare la preesistenza del manufatto alla data indicata dalla ricorrente (ovvero l'ottobre 1993).
E, da un'aerofotogrammetria eseguita il 06.06.1994 su incarico del Comune di Fiesole, risultava “in modo inequivocabile” che “a quella data i lavori non erano stati ancora eseguiti” ;da una successiva ripresa aerea effettuata in data 05.08.1994 per conto della Regione Toscana, emergeva che i lavori erano stati iniziati "essendo stati messi in opera le strutture portanti verticali ed orizzontali in profilati metallici" .
In data 12.11.1996 venivano, quindi, adottati dall'Assessore all'Urbanistica del Comune di Firenze i provvedimenti n. 434 e n. 435, relativi, rispettivamente, alle sanatorie pos. C/5020 e pos. C/5029, con cui si comunicava alla ricorrente il parere contrario alla sanatoria di entrambi gli interventi, sulla base della medesima motivazione: "in quanto [l’intervento è stato] realizzato oltre i termini previsti dal comma 1° dell'art. 39 della Legge 23.12.94 n. 724. Inoltre la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 4 della L. 15/68, allegata alla domanda di condono, è da ritenersi mendace, in quanto contiene false dichiarazioni riscontrate dagli accertamenti detti in narrativa. Conseguentemente l'istanza di condono presentata, è da considerarsi dolosamente infedele, per la rilevanza delle omissioni e delle inesattezza in essa presenti, così come previsto dall'art. 40 della L.28.02.85 n. 47, per cui viene negato il rilascio della concessione edilizia in sanatoria per le opere dette in premessa” .
Avverso i predetti provvedimenti di diniego è stato, quindi, proposto il ricorso in epigrafe.
2. Il ricorso è infondato.
Con il primi tre motivi di ricorso, la ricorrente contesta la legittimità dei provvedimenti impugnati, sotto il profilo procedimentale, in quanto sarebbero stati emessi in violazione degli artt. 7, 8, 9, 1O e 11 della L. 241/90, nonché dell'art. 3 L.241/90.
Con il quarto motivo, deduce la violazione dell’art. 40 della L. n. 47/85, nonché eccesso di potere, in quanto le dichiarazioni sostitutive allegate alle domande di condono non sarebbero state mendaci.
Con il quinto motivo, assume che le opere asseritamente ultimate alla data prevista dalla disciplina del condono edilizio sarebbero state sufficienti al rilascio della sanatoria.
I primi tre motivi di ricorso, che per comodità espositiva vengono trattati congiuntamente, sono privi di pregio.
Quanto all'asserita violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento, è sufficiente rilevare che, trattandosi di procedimento attivato su impulso di parte, l'interessata ha dato il proprio utile apporto, ai fini della decisione finale, tramite la presentazione dell'istanza e della annessa relazione tecnica, con la conseguenza che nel caso di specie non sussistevano i presupposti per l'applicazione degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990, i quali riguardano procedimenti promossi d'ufficio, o comunque non scaturenti da istanza della parte interessata.
Per quanto concerne, poi, la mancata individuazione del responsabile del procedimento, per costante giurisprudenza, si tratta di una mera irregolarità, insuscettibile di determinare l’illegittimità dell’atto, in quanto, in tal caso, si considera responsabile del procedimento il funzionario preposto alla competente unità organizzativa (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, n. 5557 del 09.06.2008;T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater , n. 1183 del 11.02.2008; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, n. 134 del 09.01.2006).
Quanto poi alla eccepita carenza di motivazione, anche tale doglianza risulta destituita di fondamento.
Pacificamente la giurisprudenza afferma che l'onere della prova in ordine alla data di ultimazione delle opere per ottenere il condono grava sul richiedente la sanatoria;ciò perché mentre l'amministrazione comunale non è normalmente in grado di accertare la situazione edilizia di tutto il proprio territorio alla data indicata dalla normativa sul condono, colui che richiede la sanatoria può fornire qualunque documentazione da cui possa desumersi che l'abuso sia stato effettivamente realizzato entro la data predetta, non potendosi ritenere al riguardo sufficiente la sola allegazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio (cfr., TAR Lazio Roma, sez. II, 3.3.2006, n. 1645). Mentre, ove il richiedente la sanatoria non dia la prova in questione, la domanda di condono deve essere respinta (TAR Campania Salerno, sez. II, 29.5.2006, n. 752).
In altri termini, mentre il cittadino è destinatario di un preciso onere probatorio sull’epoca dell’abuso, trovandosi nella posizione di autore della realizzazione edilizia senza titolo, la PA conserva invece pienamente il potere di procedere ad una motivata verifica degli elementi esibitile, in merito alla loro idoneità a costituire prova del fatto asserito. E, in questa attività della PA, la presenza di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà si limita al più a rafforzare il dovere motivazionale a supporto delle proprie determinazioni negative, ma certamente non può estendersi sino a comprendere la necessità di dare una prova piena e certa che l’abuso è successivo alla data di riferimento assunta dalla legge per beneficiare del condono (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 24 dicembre 2008 n. 6548).
E’ perciò sufficiente, per respingere la domanda di condono, pur in presenza di dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all’art. 39, comma 4, della legge n. 724/1994, che l’amministrazione non riscontri elementi dai quali risulti univocamente l’ultimazione dell’edificio entro la data prescritta dalla legge (sul punto v. ex multis Cons. Stato, sez. V, n. 748/2000 e n. 998/1994).
Ciò premesso, nel caso di specie, le dichiarazioni sostitutive prodotte dalla ricorrente, sono sconfessate dalla comunicazione di notizia di reato della Polizia Municipale, Nucleo Polizia Edilizia 20.09.1995, da cui emerge che gli interventi di cui alle distinte domande di condono erano stati inequivocabilmente effettuati in data successiva al termine utile per la richiesta della sanatoria edilizia, e cioè dopo il 31.12.1993.
Né la ricorrente ha fornito elementi idonei a confutare quanto asserito nel suindicato rapporto, dotato, peraltro, di fede privilegiata nel senso che fa fede dei fatti accertati fino a querela di falso (cfr., Cons. Stato, sez. V, 3.11.2010, n. 7770).
La documentazione prodotta dall’interessata, infatti, concernente la fornitura del materiale necessario alla realizzazione di alcune opere abusive in data anteriore alla scadenza del termine per ottenere la sanatoria, non prova alcunché rispetto alla effettiva utilizzazione dei materiali entro il termine previsto dalla normativa sul condono edilizio.
Né l’amministrazione aveva l’onere, a fronte delle inequivoche risultanze delle aerofotogrammetrie, di effettuare alcun approfondimento istruttorio a seguito delle dichiarazioni rese il 4.9.1995 da una testimone residente nella zona che aveva rilasciato sommarie informazioni, ai sensi degli artt. 351 – 357 c.p.p., asserendo che “i lavori riferentisi alla tamponatura e copertura del manufatto” per cui è causa “sono stati eseguiti nel mese di agosto 1994” , e che “la pavimentazione, la balaustra e l’intelaiatura metallica … risultano installati da vari anni” .
I provvedimenti impugnati sono stati, quindi, correttamente motivati in relazione alla circostanza della data di ultimazione delle opere, assumendosi che alla data del 06.06.1994 “non si rileva la presenza dell’ampliamento in questione” .
Tale rilievo è dirimente ai fini della legittimità dei provvedimenti in questione, essendo da solo sufficiente a dare fondamento giuridico agli stessi, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso.
3. Il ricorso va, pertanto, respinto.
4. Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.